1. Premessa
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 dell’8 novembre 2019 il Comunicato dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, relativo al nuovo Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio, come previsto nel Codice dei contratti.
Il provvedimento in commento sostituisce il precedente in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che era stato recentemente modificato dalla delibera n. 164 del 27 febbraio 2019.
Il Regolamento, pertanto, disciplina il procedimento per l’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità, volto all’irrogazione di sanzioni amministrative, interdittive e pecuniarie, nei casi di:
2. Casistica
2.1. Violazione degli obblighi informativi e di comunicazione verso l’Autorità
Segnatamente, viene specificato che, per quanto concerne gli operatori economici (o.e.), si ha violazione degli obblighi informativi verso l’Autorità allorquando:
2.2. Falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri
Si ha, invece, falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri nei casi in cui i medesimi operatori:
2.3. Violazione degli obblighi informativi da parte delle imprese qualificate nei confronti delle S .O.A.
Infine, si prevede che gli o.e. qualificati possano essere sanzionati per violazione degli obblighi informativi nei confronti delle S.O.A., nel caso in cui non ottemperano alla richiesta delle S.O.A. volta all’accertamento dei titoli autorizzativi a corredo dei C.E.L., rilasciati da committenti non tenuti all’applicazione del Codice (ex art. 74, comma 4, d.P.R.).
3. Diritto di accesso
All’art. 7, si prevede che l’accesso agli atti e alle informazioni acquisite nello svolgimento del suddetto procedimento sanzionatorio, è disciplinato dalle norme previste nel Regolamento ANAC del 24.10.18 in materia accesso agli atti, nel rispetto delle disposizioni generali ex art. 22 ss. L. n. 241/1990, nonché della disciplina sull’accesso civico.
4. Procedimento sanzionatorio
All’art. 10 si prevede che il procedimento sanzionatorio è avviato a seguito della segnalazione, da parte di un qualsiasi ufficio dell’Autorità, di una S.A. o di una SOA, circa l’inottemperanza di un soggetto, nel termine assegnato, alle richieste di informazione o documenti, ovvero circa l’esibizione di documentazione non veritiera. Inoltre, il procedimento è avviato a seguito dell’inadempimento delle S.A. e degli enti aggiudicatori agli obblighi informativi di cui all’art. 213, comma 9 (obblighi di fornire le informazioni o i documenti richiesti dall’Autorità per la tenuta dell’Osservatorio) del Codice, ovvero in conseguenza della segnalazione, da parte di chiunque ne sia a conoscenza, della violazione da parte di una SOA di quanto prescritto all’art. 73, commi da 1 a 4, d.P.R. n. 207/10.
Alla segnalazione segue una fase pre-istruttoria, in cui vengono raccolti i documenti rilevanti per il procedimento, mediante specifiche richieste di integrazione inviate al segnalante, a seguito della quale si può procedere con l’archiviazione del procedimento, ovvero con la contestazione dell’addebito al soggetto indagato.
Quest’ultima contiene l’indicazione dell’oggetto del procedimento e della sanzione eventualmente applicabile, nonché del termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento e di 30 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni controdeduttive o per richiedere di essere uditi.
In particolare, tra le altre informazioni fornite, viene segnalata la facoltà per il soggetto responsabile della violazione, nei casi in cui astrattamente non ricorra l’ipotesi per l’applicazione di misure interdittive, di aderire al pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo previsto, con la specificazione che il pagamento, entro 60 giorni dalla contestazione degli addebiti, estingue il procedimento (cfr. art. 13, comma 1, lett. h).
Nel caso di procedimento sanzionatorio per omessa risposta da parte degli operatori alle richieste dell’Autorità afferenti la qualificazione, è altresì indicato, l’avviso che:
Nel caso di procedimento sanzionatorio nei confronti delle SOA è altresì indicato l’oggetto del procedimento e le sanzioni previste dal citato art. 73.
Adempiuti gli oneri comunicativi, si apre la vera e propria fase istruttoria, nell’ambito della quale i soggetti interessati possono presentare memorie, accedere agli atti ed essere sentiti in audizione.
In tale fase il procedimento può essere sospeso, ma la durata complessiva delle sospensioni non può superare i 45 giorni.
Qualora, nel corso della fase istruttoria, emergano elementi di fatto che configurino una diversa qualificazione dei fatti, ovvero dell’addebito, rispetto a come individuata nella contestazione, il dirigente responsabile ha l’obbligo di comunicarle agli interessati, al fine di consentire controdeduzioni.
Il procedimento si conclude con la deliberazione del Consiglio, il quale, valutati gli elementi di fatto, valutata la sussistenza o meno dell’elemento psicologico del dolo o della colpa grave e, per i casi di falso, tenuto conto della gravità dei fatti oggetto di falso, emette il provvedimento finale, salva la necessità di acquisire ulteriori elementi.
5. Provvedimento conclusivo
Il provvedimento conclusivo può recare:
Inoltre, in caso di falsità, ai fini della qualificazione SOA, il Collegio può disporre:
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