E’ all’attenzione della Commissione Finanze della Camera, in prima lettura, in sede referente, il disegno di legge di conversione del DL 124/2019 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (DDL 2220/C – Relatori On. Carla Rucco del Gruppo parlamentare M5S e On. Gian Mario Fragomeli del Gruppo parlamentare PD) che unitamente al DDL di bilancio costituisce la manovra economico-finanziaria.
Le Commissioni hanno avviato l’esame del provvedimento deliberando lo svolgimento di un ciclo di audizioni sui contenuti del testo, cui ha partecipato anche Ance (notizia di “Interventi” del 5 novembre u.s.).
Il provvedimento è suddiviso in cinque capi concernenti: misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali (capo I); disposizioni in materia di giochi (Capo II); ulteriori disposizioni fiscali (capo III); modifiche della disciplina penale in materia tributaria e della responsabilità amministrativa degli enti (capo IV); ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili (capo V).
Nel testo vengono previste, tra l’altro, le seguenti disposizioni:
Contrasto alle indebite compensazioni (art. 3)
Con riferimento ai crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive viene consentito di compensare, per importi superiori a 5.000 euro annui, solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito.
Viene esteso a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione, e non solo ai soggetti titolari di partita IVA, l’obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche, tramite F24.
Le nuove disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Viene prevista una specifica disciplina sanzionatoria in caso di violazione.
Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti e reverse charge manodopera (art. 4)
Viene disposto l’obbligo per il committente di versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, su quelli assimilati a quelli di lavoro dipendente, sulle addizionali regionali e comunali, senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie, in tutti i casi di affidamento di un’opera o un servizio.
L’obbligo di versamento riguarda tutte le ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice o affidataria o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
Viene, altresì, estesa l‘inversione contabile in materia di Iva (reverse charge) alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente.
Precompilata IVA (art. 16)
Viene disposto, in via sperimentale, a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, l’avvio della predisposizione da parte dell’Agenzia delle entrate delle bozze precompilate registri delle fatture e degli acquisti e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’Iva.
A partire dalle operazioni IVA 2021 l’Agenzia delle entrate mette a disposizione, nell’area riservata del proprio sito internet, la bozza della dichiarazione annuale IVA.
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art 17)
Viene stabilito che in caso di ritardato, omesso o insufficiente pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle Entrate comunica in via telematica al contribuente l’ammontare dell’imposta comprensiva della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell’art. 13 co.1 del Dlgs 471/1997, ridotta ad un terzo, e con aggiunta degli interessi.
Modifiche all’art. 96 del TUIR (art. 35)
Viene modificato l’art. 96 del TUIR (DPR 917/1986) sui limiti alla deducibilità degli interessi passivi, prevedendo che per progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine si intende il progetto rientrante tra quelli cui si applicano le disposizioni della Parte V del Codice Appalti e che, nel caso di costituzione di una società di progetto strumentale alla segregazione patrimoniale rispetto ad attività e passività non afferenti al progetto infrastrutturale, sono integralmente deducibili gli interessi passivi e gli oneri finanziari relativi ai prestiti stipulati dalla società di progetto, utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici mediante contratti di concessione e di partenariato pubblico privato.
Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti (art. 39)
Viene modificato il Dlgs 74/2000, sui reati tributari, intervenendo sul delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, con l’aumento della pena (la reclusione viene portata da un minimo di 4 anni a un massimo di 8 anni. Viene, altresì, disposto che la pena è più bassa ovvero si mantiene quella attuale (della reclusione da un anno e sei mesi a 6 anni) quando l’ammontare del passivo fittizio è inferiore a 100 mila euro.
È, inoltre, disposta l’applicazione della confisca allargata quando i passivi fittizi sono superiori a 100 mila euro, e la responsabilità amministrativa dell’ente a prescindere dall’ammontare dei passivi fittizi con sanzione pecuniaria fino a 300 quote.
Viene innalzata la pena anche per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici nonché modificati, tra gli altri, il delitto di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, occultamento o distruzione di documenti contabili.
Con riferimento all’omesso versamento di ritenute dovute o certificate, viene abbassata la soglia di punibilità dell’omesso versamento dagli attuali 150.000 euro a 100.000 euro. Analogamente per l’omesso versamento di IVA, viene ridotta la soglia di rilevanza penale legata al mancato versamento risultante dalla dichiarazione annuale, dagli attuali 250.000 a 150.000 euro.
Per gli approfondimenti delle predette disposizioni si veda la notizia dell’Area Fiscalità del 29 ottobre u.s.
Modifiche al regime dell’utilizzo del contante (art. 18)
Viene modificato il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia, pari a 3.000 euro nella legislazione previgente, oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, venga ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per ridursi ulteriormente a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Istituzione premi speciali per il cashless (art. 19)
Vengono istituiti premi speciali aggiuntivi per i consumatori che utilizzano strumenti di pagamento elettronici. La lotteria è rivolta ai contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione. Si demanda ad un successivo provvedimento la disciplina delle modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria.
Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici (art. 22)
Viene introdotto per gli esercenti attività d’impresa un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di pagamento a decorrere dal 1° luglio 2020, riconosciuto a esercenti i cui ricavi e compensi riferiti all’anno d’imposta precedente non eccedano l’importo di 400.000 euro.
Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte (art. 23)
Vengono disciplinate le sanzioni amministrative per la violazione dell’obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare pagamenti con carte di debito o di credito.
Sospensione adempimenti connessi ad eventi sismici nei Comuni della provincia di Catania, (art. 33)
Viene differito al 16 gennaio 2020 la ripresa dei versamenti tributari sospesi fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti (persone fisiche non titolari di partita IVA e soggetti titolari di partita IVA) interessati dal sisma del 26 dicembre 2018 che ha colpito alcuni comuni della provincia di Catania, ovvero a decorrere dalla stessa data mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mesi.
Riapertura termini prima rata definizione agevolata 2019 (art. 37)
Viene posticipato dal 31 luglio al 30 novembre 2019 il termine per il versamento di somme dovute a titolo di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione-ter delle cartelle esattoriali), disciplinata dal decreto-legge n. 119 del 2018.
Fondo di garanzia PMI (art. 41)
Viene disposto un rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di 670 milioni di euro per l’anno 2019.
Affitti passivi PA (art. 43)
Viene disposto che ai contratti stipulati dagli enti previdenziali con le amministrazioni dello Stato per la locazione degli immobili acquistati si applica un canone commisurato ai valori di mercato seppur ridotto del 15 per cento.
I predetti enti possono usare proprie risorse anche per l’acquisto di immobili adibiti o da adibire ad uffici in locazione passiva alle società in house delle amministrazioni centrali dello Stato.
Disposizioni in materia di fiscalità regionale (art. 46)
Viene rinviato di un anno, dal 2020 al 2021, l’entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali diretti ad assicurare autonomia di entrata alle regioni a statuto ordinario.
Revisione priorità investimenti (art. 49)
Viene modificato l’art. 1, commi 134 e 135, della legge di bilancio 2019 al fine, tra l’altro, di estendere l’ambito degli investimenti, ivi previsti per il periodo 2021-2033, a favore delle regioni a statuto ordinario, anche al settore dei trasporti e della viabilità, con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale, e di favorire investimenti finalizzati alla rigenerazione urbana, alla riconversione energetica verso fonti rinnovabili, ad infrastrutture sociali e alle bonifiche ambientali
Tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A. (art. 50)
Vengono dettate specifiche disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A. a modifica della disciplina introdotta in materia dalla legge di bilancio per il 2019.
In particolare, viene previsto che, limitatamente all’esercizio 2019, gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere a riferimento per l’applicazione delle misure di garanzia, possono essere quelli elaborati dall’ente, sulla base delle informazioni presenti nelle proprie registrazioni contabili.
Viene anticipato, dal 30 aprile al 31 gennaio di ciascun anno, il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la comunicazione annuale PCC (Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni) dell’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre dell’esercizio precedente.
Disposizioni in materia di autotrasporto (art. 53)
Vengono stanziati per l’anno 2019 ulteriori risorse, pari a complessivi 12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci su strada. Le risorse sono destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano che siano iscritte al Registro elettronico nazionale e all’Albo nazionale degli autotrasportatori.
Compensazione Fondo perequativo IRAP (art.56)
Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia, a decorrere dal 2019, un fondo destinato a compensare stabilmente le regioni delle eventuali minori entrate destinate al fondo perequativo regionale.
Altre norme riguardano tra l’altro: l’accollo del debito d’imposta altrui e divieto di compensazione (art. 1); l’esclusione per i destinatari di provvedimenti di cessazione della partita IVA della possibilità di avvalersi della compensazione dei crediti (art. 2); gli incentivi “conto energia” (art. 36); l’esclusione dai vincoli di contenimento delle spese per la formazione PA (articolo 57); le modalità di versamento della prima e seconda rata dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle società, nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive (art. 58); l’incrementa del Fondo per la riduzione della pressione fiscale (art. 59).
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