CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
– Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (DDL 2242/C).
L’Aula ha licenziato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto, con la votazione di fiducia sul testo approvato dalla Commissione Affari Costituzionali identico a quello trasmesso dal Senato (per approfondimenti, al riguardo, si veda la notizia di “In Evidenza” del 19 novembre 2019).
Per l’iter parlamentare precedente si vedano le Sintesi nn. 43/2019 e 44/2019.
Il provvedimento, in particolare, trasferisce nuovamente al Ministero dei Beni e delle attività culturali (MIBAC) le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT). Viene disposto, altresì, il trasferimento al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) delle funzioni esercitate dal Ministero dello Sviluppo economico (MISE) in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l’estero e di sviluppo dell’internazionalizzazione del sistema Paese. Viene, altresì, istituita, fino al 31 dicembre 2020, la struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, al fine di potenziare i controlli di regolarità amministrativa e contabile e di controllo di gestione e riorganizzato il Ministero dell’Ambiente prevedendone l’articolazione in due dipartimenti.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI APPROVATI
DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici (DDL 2211/C).
La Commissione Ambiente ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto, con numerose modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articoli aggiuntivi
Viene integrata la disciplina relativa all’affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l’elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica di cui all’art. 2, comma 2bis del D.L. 189/2016, prevedendo che, per importi sotto la soglia di rilevanza europea ma superiori a 40.000 euro l’aggiudicazione avvenga utilizzando il criterio del prezzo più basso.
Emendamenti 1.04 e 1.05 a firma di parlamentari
Viene prevista la possibilità per l’Ufficio speciale per la ricostruzione di avvalersi di personale di società in house della regione, per acquisire supporto specialistico all’esecuzione delle attività tecniche e amministrative, tramite convezioni non onerose.
Emendamenti 1.023, 1.024, 1.026 e 1.028 (ulteriore nuova formulazione) a firma di parlamentari
Articolo 2-commi aggiuntivi
Viene disposto il differimento al 31 dicembre 2020 del termine entro il quale è possibile prevedere il ripristino con miglioramento sismico degli immobili di proprietà pubblica da destinare alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi in Italia centrale dal 24 agosto 2016.
Emendamenti da 2.40 a 2.45 a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene previsto, nell’ambito degli interventi di immediata esecuzione di cui all’ art. 8 del D.L. 189/2016, che il Commissario può differire al 31 marzo 2020 il termine ultimo per la presentazione della documentazione necessaria per l’ottenimento dei contributi per i lavori eseguiti.
Emendamenti 2.016 e 2.017 a firma di parlamentari
Articolo 3 – commi aggiuntivi
Viene stabilito che nei comuni indicati negli allegati al DL 189, la certificazione rilasciata dal professionista può limitarsi ad attestare la mera conformità dell’intervento proposto all’edificio preesistente il sisma, in luogo della conformità edilizia e urbanistica. In questi casi, la Conferenza regionale accerta la conformità urbanistica dell’intervento secondo la vigente normativa, ovvero, ove adottato, ai sensi del Programma straordinario di ricostruzione.
Emendamento 3.53 delle Relatrici
Articoli aggiuntivi
Viene prevista l’adozione, da parte delle Regioni, di uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti in Italia centrale a partire dal 2016, individuati da apposita ordinanza commissariale, e ne vengono disciplinati contenuti, modalità e termini di adozione.
Emendamento 3.53 delle Relatrici
Viene estesa la fruizione del c.d. Art-bonus di cui all’art. 17, co. 1, del D.L. 189/2016 anche alle erogazioni liberali per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei territori di Venezia e di Matera.
Emendamento 3.069 delle Relatrici e subemendamenti 0.3.069.3 e 0.3.069.4 a firma di parlamentari
A modifica dell’art. 19, c. 1, del D.L. 189/2016, viene estesa da tre a sei anni la durata dell’intervento del Fondo di garanzia in favore delle micro, piccole e medie imprese, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni di cui all’art. 1 del D.L. 189/2016, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016.
Emendamento 3.049 a firma di parlamentari
Articolo 4
Nell’ambito della disciplina sulla rimozione delle macerie, viene previsto che la verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose è svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti.
Emendamenti da 4.5 a 4.9 e 4.13 a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene riscritto l’art. 31, comma 6, del DL 189/2016 prevedendo che nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l’indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare. Prima dell’inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso l’addendum al contratto di appalto con l’indicazione delle imprese sub appaltatrici iscritte nell’Anagrafe di cui all’articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati.
Emendamenti 4.02, 4.03 e 4.04 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Articolo 5
Viene precisato che l’estensione al territorio dei comuni del cratere della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, cd. “Resto al Sud” avviene in deroga ai limiti di età stabiliti ai fini dell’accesso alla stessa (soggetti di età compresa tra i 18 e i 45 anni) e ne possono beneficiare i Comuni che presentano una percentuale superiore al 50% di edifici dichiarati inagibili con esito “E”.
Emendamento 5.13 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene riconosciuta la facoltà alle Regioni di predisporre, con oneri a proprio carico, incentivi
finanziari e premi di insediamento a favore di chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale -con l’impegno di non modificarla per un decennio – nei comuni, con meno di 3.000 abitanti, colpiti dagli eventi sismici del 2016 in Italia centrale e individuati dalle Regioni medesime. Tali benefìci sono attribuibili anche ai soggetti già residenti nei citati comuni.
Emendamento 5.03 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Articolo 8-commi aggiuntivi
Viene prorogata al 31 dicembre 2020 l’esenzione di cui all’art. 48, c. 7, del DL 189/2016 dal pagamento dell’imposta di bollo e di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati da parte dei soggetti colpiti dal sisma del 2016 alla P.A. in esecuzione di ordinanze del Commissario straordinario.
Emendamenti 8.28 e 8.29 a firma di parlamentari
Viene chiarito che la riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria previsti dalla norma in favore delle imprese e dei professionisti è riconosciuta nel rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato e, per la misura eccedente, nei limiti del danno subìto come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso, ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento UE (UE) n. 651/2014 (GBER), secondo le modalità procedimentali e certificative già disciplinate dal D.L. n. 189/2016.
Emendamento 8.53 (nuova formulazione) delle Relatrici
Articoli aggiuntivi
Vengono previste modifiche alla disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche di cui all’art. 94-bis del DPR 380/2001, volte in particolare, a: modificare il parametro per il calcolo del valore dell’accelerazione orizzontale al suolo di un terremoto; escludere le località a bassa sismicità (zone 3 e 4) dall’ambito definitorio degli “interventi rilevanti”; nonché a intervenire sulla definizione di interventi di “minore rilevanza” nei confronti della pubblica incolumità.
Emendamenti 9.04, 9.05 e 9.0129 a firma di parlamentari
Viene prevista la proroga, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, dell’esenzione IMU per i fabbricati dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
Emendamenti 9.022 (nuova formulazione), 9.021 (nuova formulazione) e 9.0160 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Viene prorogata al 31 dicembre 2020 la sospensione dei mutui dei privati su immobili inagibili per i soggetti residenti nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014, dagli eccezionali eventi atmosferici del 30 gennaio e del 18 febbraio 2014, nonché dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
Emendamenti 9.046, 9.047, 9.048, 9.0208 e 9.0209 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Viene prorogata al 2021 la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui, da corrispondere nel 2020, concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa e trasferiti al Ministero dell’Economia e delle finanze agli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Nella sospensione sono comprese le rate il cui pagamento è stato differito ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015.
Emendamenti 9. 0156, 9.0157, 9.0158, 9.0159, 9.018 e 9.020, tutti di nuova formulazione e a firma di parlamentari
In merito ai merito ai lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici privati colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo, viene modificato l’art. 11, comma 5-bis, del DL 78/2015, sulla certificazione dei lavori, prevedendo, in particolare, che nel caso di migliorie o altri interventi difformi relativi alle parti comuni, il direttore dei lavori e l’amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che tali lavori sono stati contrattualizzati e accludono le quietanze dei pagamenti effettuati. Nel caso di migliorie o interventi difformi apportati sulle parti di proprietà esclusiva o sull’immobile isolato, il condomino consegna la certificazione attestante il riconoscimento degli stessi.
Emendamenti 9.0218, 9.0219 e 9.0220 a firma di parlamentari
A modifica dell’art. 18-bis del DL n.8/2017 convertito dalla L. n.45/2017, viene previsto, tra l’altro, che la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell’azione strategica del Governo connesse al progetto “Casa Italia” e le attività necessarie per il ripristino e la ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi successivi agli interventi di Protezione civile. Viene, altresì, precisato chetali funzioni attengono Le funzioni di cui al comma 1 attengono allo sviluppo, all’ottimizzazione e all’integrazione degli strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni in capo al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e alle altre amministrazioni competenti in materia.
Emendamento 9.0281 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Viene modificato l’art.21, comma 13, del D.L n.109/2018, convertito dalla L. n.130/2018 (recante interventi per il sisma di Ischia del 21 agosto 2017), prevedendo che la selezione dell’impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta esclusivamente tra le imprese che risultano iscritte nell’Anagrafe antimafia degli esecutori
Emendamenti 9.0321 e 9.0322 a firma di parlamentari
Viene disciplinata l’approvazione di un piano di ricostruzione, redatto dalla Regione Campania, per la riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma di Ischia del 21 agosto 2017 nonché la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori colpiti.
Emendamento 9.0.323 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Viene modificata la disciplina di cui all’art.26 (commi 3,6 e 11) del D.L n.109/2018, convertito dalla L. n.130/2018, riguardante gli interventi di ricostruzione pubblica nell’ambito del sisma di Ischia, al fine di prevedere, tra l’altro:
-l’erogazione diretta dei contributi per la ricostruzione pubblica e l’assistenza alla popolazione senza la deliberazione di criteri e modalità attuative da parte di provvedimenti del Commissario straordinario;
-l’applicazione a tutti gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture, per interventi che rivestono un’importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti, della procedura negoziata senza bando con la selezione di almeno cinque operatori economici;
-l’affidamento dei lavori previsti senza la valutazione delle offerte della prevista commissione giudicatrice;
-che i progetti degli interventi previsti, inviati al Commissario straordinario da parte dei soggetti attuatori oppure dai Comuni interessati, siano coerenti tra l’altro con tutti i piani previsti nell’ambito della ricostruzione pubblica.
Emendamenti 9.0.326, 9.0.327 e 9.0.328 a firma di parlamentari
Viene modificato l’art. 30 del D.L n.109/2018, convertito dalla L. n.130/2018 (sulla qualificazione degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria nell’ambito degli interventi a seguito del sisma di Ischia), prevedendo che l’affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli stabiliti dall’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici avviene mediante procedure negoziate con almeno cinque soggetti di cui all’articolo 46 del medesimo Codice, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (secondo le modalità previste dall’art.97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice appalti). Gli incarichi per importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta (art. 31, comma 8, Codice appalti).
Emendamento 9.0329 a firma di parlamentari
Viene modificato l’articolo 1, comma 614, della legge di bilancio 2019 (L.145/2018) al fine di trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri quota parte, parti a 700.000 euro, dello stanziamento finalizzato alla realizzazione di un programma di iniziative culturali all’Aquila in occasione del decimo anniversario degli eventi sismici del 2009.
Emendamento 9.0342 delle Relatrici
Vengono previste una serie di modifiche alle disposizioni recate agli articoli artt. 9, 10, 14-bis e 18 del DL 32/2019 (c.d. sblocca cantieri), convertito dalla L. 55/2019, relativamente agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018 e la città metropolitana di Catania il 26 dicembre 2018. In particolare:
-vengono modificati i criteri per stabilire l’ordine di priorità da seguire ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione nell’ambito dei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici suddetti (art.9);
-viene disposto che rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento (mediante l’erogazione dei contributi per la ricostruzione privata) le spese relative alla ricostruzione o alla realizzazione di muri di sostegno e di contenimento per immobili privati e per strutture agricole e produttive (art.10, nuovo comma);
-viene prorogata al 2021 l’autorizzazione in favore dei comuni della città metropolitana di Catania, colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, ad assumere personale a tempo determinato in deroga alla normativa in materia di contenimento della spesa (art.14-bis);
-viene previsto un incremento di 5 unità (da 10 a 15) del contingente di personale della Struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dal sisma suddetto.
Emendamenti 9.0346 (nuova formulazione) e 9.0347 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Viene autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di realizzare un programma speciale di recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni dell’Italia centrale interessate dagli eventi sismici dell’anno 2016. Il programma è curato dall’Opificio delle pietre dure e dall’Istituto superiore per la conservazione ed il restauro del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
Emendamento 9.0393 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Viene previsa la sospensione dell’incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25 nelle more della rinegoziazione con la società concessionaria delle condizioni della concessione (di cui all’art. 1, comma 183, della L. n.228/2012-Legge di bilancio 2013). La sospensione è disposta per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020. Per tale periodo si applicano le tariffe di pedaggio vigenti alla data del 31 dicembre 2017.
Emendamenti 9.0122 (nuova formulazione), 9.0402 (nuova formulazione) e 9.0401 (nuova formulazione)
Scheda emendamenti in Commissione.
Il provvedimento d’urgenza del Governo prevede, in particolare:
-modifiche sia alla disciplina della ricostruzione privata, al fine di prevedere la maggiorazione dei contributi per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e di bassa capacità strutturale, sia alla disciplina della ricostruzione pubblica, al fine di assegnare priorità alla ricostruzione di edifici scolastici;
-una procedura accelerata, per la ricostruzione privata, per l’avvio dei lavori basata sulla certificazione redatta dai professionisti. Il controllo non verrà realizzato più a monte sul 100% dei richiedenti ma solo a campione sul 20%;
-modifiche alla disciplina sul trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici di cui all’art. 28 del DL 189/2016, al fine di prevedere l’aggiornamento dei piani regionali per la gestione delle macerie e velocizzare le procedure per la gestione medesima;
-misure per agevolare l’approvazione dei progetti per la ricostruzione, regolando le modalità e le procedure per la copertura delle anticipazioni ai tecnici e ai professionisti;
-riduzione del 60% degli importi da restituire, in relazione alla c.d. “busta paga pesante”, ovvero il taglio degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali sospesi che dovranno essere restituiti in misura limitata al 40%, a partire dal 15 gennaio 2020.
Il decreto legge, che scade il 23 dicembre p.v., passa, ora, all’esame dell’Aula.
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