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Tra le novità introdotte dal Senato in prima lettura: rivista la norma sul bonus facciate e la disciplina dello sconto in fattura; Fondo per la costruzione e messa in sicurezza degli asili; Piano impresa 4.0 e credito di imposta per innovazione tecnologica e formazione 4.0; piano per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici.

Archivio, Governo e Parlamento

DDL Bilancio 2020: verso il via libera definitivo della Camera

20 Dicembre 2019
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L’Aula del Senato ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (DDL 1586/S – Relatori Sen. Rossella Accoto (M5S) e Sen. Dario Stefano (PD), con la votazione di fiducia su un maxiemendamento del Governo interamente sostituivo del testo, che riproduce sostanzialmente le modifiche apportate in corso d’esame in Commissione referente.

 

Il provvedimento è stato trasmesso per la seconda lettura alla Camera (DDL 2305/C, Relatori On. Ubaldo Pagano del PD e Michele Sodano del M5S) dove l’esame, in sede referente, presso la Commissione Bilancio è iniziato mercoledì 18 dicembre c.m. per concludersi entro il 21 dicembre p.v. Il testo è calendarizzato in Aula a partire dal 22 dicembre p.v. per l’approvazione definitiva prevista per il 23 successivo.

 

Tra le principali novità del testo si segnalano, in particolare, le seguenti:

 

Fiscalità

-viene sostituita la norma del testo sul bonus facciate prevedendo, in particolare, che per le spese documentate, sostenute nel 2020 relative ad interventi, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Laddove i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, e riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli stessi devono soddisfare specifici requisiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi;                                       

(commi 219-221)

 

-viene disposta l’abrogazione dello sconto in fattura come definito dall’articolo 10 del DL 34/2019, commi 1, 2, 3 e 3-ter. La suddetta norma aveva introdotto la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (rispettivamente, interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico) di ricevere, in luogo dell’utilizzo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. I fornitori che hanno effettuato le due tipologie di intervento a loro volta hanno facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi;                                     

(comma 176)

 

-viene reintrodotto lo sconto in fattura con alcune limitazioni. A partire dal 1° gennaio 2020, lo sconto in fattura – vale a dire la facoltà per il contribuente che sostiene le spese per gli interventi di interventi di efficienza energetica di ricevere, in luogo dell’utilizzo della detrazione, un contributo, di pari ammontare, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante – è riconosciuto unicamente in caso di Ecobonus per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al DM 26 giugno 2015 effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali e di importo pari o superiore a 200.000 euro.

(Al riguardo l’Associazione è intervenuta per richiedere l’estensione della norma, come precedentemente previsto, agli interventi di ristrutturazione importante di secondo livello nonché agli interventi di sismabonus).

Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte dl questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari;                                                                                                      

(comma 70)

 

-viene modificata la disciplina sul nuovo assetto dell’imposizione immobiliare locale con l’unificazione di IMU e TASI.

In particolare, viene chiarito che le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo. Analogamente, per le aree fabbricabili si stabilisce che il valore è costituito da quello venale al 1° gennaio dell’anno di imposizione ovvero dall’adozione degli strumenti urbanistici in caso di variazione in corso d’anno.

Viene, inoltre, consentito ai comuni di affidare, fino alla scadenza del contratto, la gestione dell’IMU ai soggetti ai quali, al 31 dicembre 2019, è affidato il servizio di gestione della vecchia IMU o della TASI;                                                                                    

(commi 741-746)

 

Investimenti e infrastrutture

– viene assegnata – nell’ambito della riqualificazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026 di cui al comma 14-ter, undicesimo periodo, del D.L. n. 34/2019 – al soggetto attuatore degli interventi previsti per la manutenzione straordinaria della strada 72, in gestione alla provincia di Lecco, una somma pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;                  

(comma 26)

 

-viene modificata la norma del testo sull’autorizzazione della spesa di complessivi 828 milioni di euro, ripartiti negli anni dal 2020 al 2032, per la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino, con la previsione che sono comprese nelle spese di realizzazione, le attività di progettazione, di valutazione ex ante, gli altri oneri tecnici, nonché il materiale rotabile;                                                                                                        

(comma 16) 

 

-vengono modificate le disposizioni, recate all’art. 1, commi 853-861, della legge 205/2017 sui contributi ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali, prevedendo che il comune beneficiario del contributo per il 2019 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro determinati termini e secondo gli importi, ivi indicati, che decorrono dall’emanazione del decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, con cui è definito l’ammontare del contributo riconosciuto a ciascun comune.

Viene stabilito, al fine di accelerare l’attuazione dell’art. 1, comma 96, della L 145/2018 e la realizzazione delle opere pubbliche funzionali allo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Milano, che, qualora queste ricadano nel territorio di più Comuni, la variante allo strumento urbanistico (e vincoli conseguenti) può essere adottata, fermo restando il parere favorevole della regione mediante accordo di programma ovvero con la determinazione conclusiva della conferenza di servizi. Quest’ultima può essere indetta su richiesta dell’interessato ovvero su istanza dell’ente attuatore o dell’amministrazione competente all’approvazione, ai fini dell’approvazione del progetto definitivo;                                                   

(commi 39 e 40) 

 

-vengono ampliati gli ambiti di intervento concernenti le risorse dirette alle regioni a statuto ordinario per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, aggiungendo gli interventi relativi alla viabilità, alla rigenerazione urbana, alla riconversione energetica e alle infrastrutture sociali;                                         

(comma 66) 

 

-viene istituito il Fondo «Asili Nido e Scuole dell’infanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. Il fondo è finalizzato, in particolare, ai seguenti interventi:

-progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;

-progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale.

Per la realizzazione dei predetti interventi, i Comuni elaborano progetti di ristrutturazione e riqualificazione degli asili nido esistenti nel proprio territorio. Viene demandato ad un Dpcm l’individuazione delle modalità e delle procedure di trasmissione dei progetti;      

(comma 59)  

 

-viene autorizzato  un contributo di 2 milioni di euro per il 2020 per gli interventi di cui all’articolo 45, comma 3, della legge n. 448 del 2001, inerenti la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera del Levante di Bari, della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova;                                        

(comma 73)  

 

-viene previsto che il programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto di Genova e delle relative infrastrutture di accessibilità, venga esteso anche a favore di lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, dell’adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, e della razionalizzazione dell’accessibilità dell’area portuale industriale di Genova Sestri Ponente.

Per tali ulteriori interventi, è prevista, per gli anni 2020-2024, una spesa complessiva pari a 480 milioni di euro;                                                                                         

(comma 72)

 

-viene disposta la deroga all’applicazione delle norme del Dlgs 50/2016 negli appalti e concessioni di servizi concernenti lavori, servizi e forniture affidati entro le loro attività istituzionali dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro unioni nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d’Aosta;                                       

(comma 78) 

 

-viene disposta l’assegnazione di un contributo straordinario di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per il finanziamento di spese di investimenti per la salvaguardia e la tutela dell’ambiente alpino della Regione Valle d’Aosta;                                                                                                                       (comma 74)

 

-viene riconosciuto un credito d’imposta nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per le spese documentate relative all’acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, con l’obiettivo di aumentare il livello di sicurezza degli immobili. Viene demandato ad un decreto del Ministro dell’economia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri e delle procedure per l’accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo;                                                                           

(comma 118)

 

-viene altresì autorizzata la spesa di 60 milioni di euro, per l’anno 2020, per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia previsti dalla Legge n. 798 del 1984;                                                                                                                   (comma 121)

 

-viene incrementata la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 50 milioni per l’anno 2020 e di 100 milioni di euro per l’anno 2021 destinando le relative risorse alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale, complessa e non complessa di cui all’articolo 27 del D.L. n. 83/2012.

Viene, altresì, autorizzata la spesa di 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per la concessione delle agevolazioni previste nell’ambito dei “contratti di sviluppo”, di cui all’articolo 43 del D.L. n. 112/2008;                                                                       

(commi 230-231)

 

-vengono assegnati 10 milioni di euro per l’anno 2020 al Fondo di garanzia per la prima casa nonché ridotta – dall’8 per cento al 6,5 per cento – la percentuale minima del finanziamento da accantonare a copertura del rischio.

Viene, inoltre, assegnata una dotazione di 50 milioni per ciascuno degli anni 2020-2022 al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;             

(comma 234)

 

-vengono destinati 10 milioni di euro delle risorse provenienti dal Fondo per il finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese già assegnati al Ministero dell’Istruzione, (MIUR) e non impegnate alla messa in sicurezza degli edifici scolastici per l’annualità 2023.

Al fine di accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, viene, altresì, disposto che i relativi incarichi di progettazione e connessi di cui all’articolo 157 del codice dei contratti pubblici siano secondo le procedure di cui all’art. 36, co 2, lett. b), fino alle soglie previste dall’art. 35 del medesimo codice. I pareri, i visti, e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo;                                                                                  

(commi 258-260)

 

-viene demandato ad un decreto del Ministro dell’Istruzione la definizione di un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, che abbiano già tutti i requisiti della sicurezza strutturale, individuati anche in base a criteri che tengano conto del consumo energetico degli edifici adibiti ad uso scolastico, della stima del risparmio energetico e della riduzione dei costi di gestione per gli enti locali proprietari o gestori, nonché della popolazione scolastica presente e dell’ampiezza degli edifici;                                                                                                         

(commi 263-264)

 

-nell’ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, nello stato di previsione del Ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;                           

(comma 313)

 

-viene incrementata nella misura complessiva di 1,5 milioni di euro annui, di cui 500.000 per le spese di parte corrente e la restante parte per interventi di conto capitale, il contributo annuo dello Stato alla Fondazione “La Triennale di Milano”. Viene, inoltre, disposto uno stanziamento di 23 milioni di euro per l’anno 2021 e di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035 per incrementare la quota degli utili del gioco del lotto destinato alla conservazione e al recupero dei beni culturali;                                         

(comma 372)

 

Ambiente

-viene assegnato all’Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022 per il completamento della carta geologica ufficiale d’Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali. Sono altresì disciplinati lo svolgimento delle attività e l’utilizzo delle risorse stanziate;                                                                                                    

(comma 103) 

 

-viene prevista l’istituzione presso il Ministero dell’Ambiente, entro il 31 gennaio 2020, di una Commissione per lo studio, l’elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per l’anno 2020;                                                                                                                   

(comma 98)  

 

Lavoro e ammortizzatori sociali

-viene modificata la disciplina – posta dall’articolo 1, commi da 706-717, della L 145/2018 e successive modificazioni – concernente l’incentivo, in favore dei datori di lavoro privati, per l’assunzione a tempo indeterminato, nel corso del 2019, di soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca ed aventi determinati requisiti, con riferimento alle modalità di fruizione e ai controlli;                                                                                  

(comma 11)

 

-vengono introdotte disposizioni sul regime fiscale della liquidazione anticipata della Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) volta alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;                                            

(comma 12)

 

 -viene disposto lo stanziamento di 35 milioni di euro dal 2020 per consentire la presentazione delle domande per il Reddito e la Pensione di cittadinanza, anche attraverso i centri di assistenza fiscale (CAF) in convenzione con l’INPS, nonché per le attività legate all’assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Al fine di finanziare le attività relative al Rdc e alla Pdc da parte degli istituti di patronato, viene altresì disposto l’incremento di 5 milioni di euro del relativo Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;                                                                                                              (commi 479-480)

 

-viene consentito l’impiego nel 2020, per la concessione di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga in determinate aree, delle risorse finanziarie residue stanziate per i medesimi fini negli anni dal 2016 al 2019 e di ulteriori 45 milioni di euro. Vengono altresì incrementate di 46,7 milioni di euro, limitatamente al 2020, le risorse destinate ai percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro;                                                                                               

(commi 491-494) 

 

-viene incrementata la dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di 1 milione di euro per il 2020, due milioni di euro per il 2021 e 3 milioni di euro per il 2022;                                                                                                    (comma 482)

 

 Enti territoriali e P.A.

 -viene modificato l’art. 7 bis del DL 243/201 sui princìpi per il riequilibrio territoriale, ai fini della destinazione alle regioni del Mezzogiorno delle risorse ordinarie in conto capitale, in proporzione alla popolazione di riferimento.  Rispetto alla norma originaria viene, in particolare, soppressa la previsione dell’adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui stabilire le modalità per verificare l’attuazione delle disposizioni in oggetto, nonché l’andamento della spesa erogata; viene differito dal 28 febbraio al 30 giugno di ogni anno il termine entro il quale le amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per il Sud e la coesione territoriale e al Ministro dell’economia e delle finanze l’elenco dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale di cui alla predetta norma; 

(comma 310)

 

-viene prorogata al 2021 la decorrenza dell’obbligo per le pubbliche amministrazioni di accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali;           

(comma 854)

 

-in relazione all’attuazione dell’Agenda digitale italiana viene precisato che lo svolgimento dei progetti di innovazione tecnologica e trasformazione digitale in capo al Presidente del Consiglio avviene mediante la competente struttura per l’innovazione della Presidenza del Consiglio;                                                                                                                   (comma 401)

 

-viene previsto che la Presidenza del Consiglio dei ministri (o il Ministro delegato) emani un atto di indirizzo e coordinamento a fini di razionalizzazione dei CED (Centri per l’elaborazione delle informazioni) della pubblica amministrazione centrale, al fine di perseguire risparmi di spesa e maggior qualità, sicurezza, efficienza energetica, continuità operativa dei CED dell’amministrazione pubblica centrale;  

(comma 407)

 

-in relazione a beni immobili di proprietà dello Stato suscettibili di valorizzazione e individuati dal Ministero della Difesa come non più utili alle proprie finalità istituzionali, viene ripristinato il riconoscimento alla Difesa di una percentuale del 30% del valore di apporto dei beni direttamente in quote del costituendo fondo d’investimento immobiliare. Le risorse derivanti dall’alienazione delle quote sono riassegnate alle spese di investimento dello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa (modifica dell’ art. 33, Dl 98/2011).

È istituito un fondo per coprire gli oneri sostenuti dal Ministero della Difesa per attività di bonifica di poligoni e aree militari, a valere sulle risorse del fondo per il Green new deal, con una dotazione di 1 milione per il 2020, 5 milioni per il 2021, 20 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023;                                                                                         

(commi 621-622)

 

-viene modificata la riforma prevista dal provvedimento della riscossione degli enti locali. In particolare, viene precisato che per gli enti locali l’accertamento esecutivo opera, a partire dal 1° gennaio 2020, con riferimento ai rapporti pendenti a tale data. Vengono, inoltre, precisati i termini per l’adempimento al fine di chiarire che, per le entrate patrimoniali, il versamento va effettuato entro 60 giorni dalla notifica del relativo atto di riscossione. Viene allungato da 30 a 60 giorni, decorrenti dal termine ultimo per il pagamento, il periodo trascorso il quale si procede a esecuzione forzata. Viene, altresì, disposto che la sospensione dell’esecuzione forzata è ridotta da 180 a 120 giorni, se la riscossione delle somme richieste è effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l’avviso di accertamento. Viene, inoltre, posto l’obbligo di motivare e portare a conoscenza del contribuente il fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, che legittima l’anticipazione dell’affidamento in carico delle somme dovute;                                                                                                    

(commi 786-804)

 

-viene modificato l’art. 97 del testo sul canone unico enti locali, escludendo in particolare  per gli enti locali la possibilità di aumentare le vigenti tariffe Cosap e Tosap, se non in ragione dell’adeguamento al tasso di inflazione programmato;                     

(comma 843)

 

Industria 4.0

-viene riformulato l’articolo 22 del testo sull’acquisizione di beni strumentali e ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali del Piano Impresa 4.0.

In particolare, alle imprese che dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d’imposta a condizioni specifiche in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. Il credito d’imposta può essere riconosciuto, altresì, fino al 30 giugno 2021 a condizione che entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;

(commi 184 -197)

 

-viene introdotto un credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. In particolare, per le attività di ricerca e sviluppo,  il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro. Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro. Per le attività di innovazione tecnologica previste destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;

(commi 198-209)

 

-viene riformulato l’articolo 23 del testo sulla proroga della disciplina del credito d’imposta formazione 4.0 (di cui all’articolo 1, commi da 46 a 56, della L., n. 205/2017), per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal”Piano Nazionale Impresa 4.0”,

In particolare, nei confronti delle piccole imprese il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura del credito d’imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

(commi 210-216)

 

Nel testo vengono previste, tra l’altro, disposizioni su:  sterilizzazione clausole di salvaguardia IVA; unificazione IMU TASI; deducibilità IMU immobili strumentali; proroga a tutto il 2020 delle detrazioni fiscali per spese di riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia (65% e 50%); introduzione bonus facciate (90%); rifinanziamento  Nuova Sabatini; sostegno agli investimenti ecosostenibili delle PMI; proroga credito di imposta investimenti nel mezzogiorno; fondo green new deal; programma innovativo di rinascita urbana;  rifinanziamento fondo di garanzia prima casa; rinegoziazione contratti di locazione passiva delle p.a.; facoltà per CONSIP di attivare strumenti di acquisto e negoziazione telematici nel settore dei lavori pubblici tout court; istituzione canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria; riforma tariffe INAIL; proroga Ape social; proroga opzione donna.

 

Si veda precedente del 12 novembre u.s.

 

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