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Tra le novità: rivisto l’articolo 4 sull’obbligo per il committente di versare tutte le ritenute fiscali per i lavoratori degli appalti e subappalti; estesa al 2020 la compensazione delle cartelle esattoriali per le imprese titolari di crediti. Accolto OdG in Aula sull’eliminazione dell’F24 per singolo committente con possibilità di compensazione

Archivio, Governo e Parlamento

DL Fiscale: votata la fiducia alla Camera in prima lettura

6 Dicembre 2019
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In Aula della Camera è stata votata la fiducia sul testo rinviato dall’Aula in Commissione del decreto legge 124/2019 recante “disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (DDL 2220-A/R/C, Relatori gli On. Carla Ruocco del Gruppo  M5e e Gian Mario Fragomeli del Gruppo PD).

Tra le novità del testo si segnalano, in particolare, le seguenti:

viene sostituito l’art. 4 del testo, su cui l’ANCE si è tempestivamente attivata in corso d’esame per rappresentarne le problematiche applicative (si veda, al riguardo, in particolare l’audizione del 5 novembre scorso), prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 – nell’ambito dei contratti d’appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, al ricorrere di determinate condizioni – il committente deve richiedere alle imprese esecutrici (appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie) copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi. L’obbligo si applica nel caso di compimento di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa e per contratti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Il versamento delle ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità dì compensazione.

I suddetti obblighi non trovano applicazione nel caso in cui le imprese appaltatrici comunichino, allegando la relativa certificazione, la sussistenza di specifici requisiti quali: l’essere in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi; non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro.

Vengono espressamente disciplinati gli obblighi di trasmissione, i casi di mancato adempimento degli obblighi previsti con le relative sanzioni nonché alcune deroghe alla disciplina introdotta, specificando i casi in cui le imprese appaltatrici e subappaltatrici o affidatarie possono procedere autonomamente al versamento delle ritenute

Viene demandato a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle ulteriori modalità dì trasmissione telematica delle informazioni previste con modalità semplificate di riscontro dei dati.

Le disposizioni introdotte si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020;

 

viene soppresso l’art. 13, comma 1-bis, del Dlgs 472/1997 sul ravvedimento operoso, estendendo così a tutti i tributi, inclusi quelli regionali e locali, alcune riduzioni sanzionatorie, in precedenza riservate ai casi di ravvedimento operoso esperito per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per i tributi doganali e per le accise;

 

vengono introdotti nuovi criteri per gli investimenti destinati ai piani di risparmio a lungo termine (PIR) costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020. Viene, inoltre, disposta la non applicabilità agli enti di previdenza obbligatoria e complementare delle disposizioni relative all’unicità del PIR di cui all’art. 1 c. 112 della legge di bilancio per il 2017. Resta ferma la normativa introdotta dalla legge di bilancio 2019 per gli investimenti in PIR costituiti nel 2019;

 

viene disposta l’esenzione dall’IVA dei contributi a fondo perduto erogati dalla provincia di Bolzano per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento da parte degli assegnatari di aree destinate all’edilizia abitativa agevolata;

 

viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze un Fondo con uno stanziamento di 2 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2020 al 2029 destinato alla ristrutturazione e riqualificazione energetica delle strutture degli ex ospedali psichiatrici dismesse nell’anno 1999 ai sensi della L. 180/1978;

 

viene estesa agli anni 2019 e 2020 l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 12, c.7-bis del DL 145/2013 che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della P.A. e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019. Viene, inoltre, disposto che il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo è determinato in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell’intervallo tra lo 0,1% e il 3%;

 

vengono apportate modifiche alla disposizione che modifica la disciplina penale in materia tributaria e la responsabilità amministrativa degli enti.

In particolare, vengono inseriti tra i reati che si estinguono con l’integrale pagamento del debito tributario prima che l’interessato abbia notizia dell’apertura del procedimento a suo carico, ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 74/2000, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

Viene, inoltre, ampliato il catalogo dei reati che, in base al decreto legislativo n. 231/2001, costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti con la precisazione che tutte  le sanzioni amministrative sono aumentate di un terzo se, a seguito del reato tributario, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità;

 

viene introdotta in via temporanea, al fine di fronteggiare i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, una nuova disciplina per la rinegoziazione del mutuo in favore del mutuatario ove una banca o una società veicolo, creditrice ipotecaria di primo grado, abbia avviato o sia intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore

In tale caso, al ricorrere di specifiche condizioni espressamente previste, al consumatore è conferita la possibilità di ottenere una rinegoziazione del mutuo ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, da una banca terza, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza del Fondo di garanzia prima casa di cui all’art. 1, co. 48, lettera c), della L 147/2013.

Si consente ai parenti o affini di intervenire nelle operazioni di rinegoziazione o rifinanziamento a favore del mutuatario inadempiente, qualora il debitore non riesca a ottenere personalmente la rinegoziazione o il rifinanziamento del mutuo.

A seguito di apposita istanza congiunta, presentata dal debitore e dal creditore, il giudice dell’esecuzione, ricorrendo le condizioni ivi previste deve sospendere l’esecuzione per un periodo massimo di sei mesi.

Viene demandato ad un decreto interministeriale la definizione delle ulteriori modalità di applicazione delle suddette norme;

 

viene modificato l’art.2-bis del DPR 76/1998 con l’introduzione di un ulteriore criterio di ripartizione della quota parte delle risorse dell’otto per mille di competenza dello Stato destinate alla categoria relativa all’edilizia scolastica, al fine di garantire una più equa distribuzione territoriale degli interventi straordinari destinati a tale finalità.

Viene, altresì, modificato l’articolo 1, comma 172, della L 107/2015, relativamente alle risorse della quota a gestione statale dell’otto per mille relative all’edilizia scolastica, prevedendo che le stesse siano destinate “prioritariamente” agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione.

Viene, inoltre, modificato l’articolo 47, terzo comma, della L  222/1985, istitutiva dell’otto per mille IRPEF, introducendo, per quanto riguarda la quota a diretta gestione statale, la possibilità di scelta da parte del contribuente tra le cinque tipologie di intervento, da effettuarsi in sede di dichiarazione dei redditi, a decorrere dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2019;

 

viene modificato l’art. 83, comma 10, del Dlgs 50/2016 introducendo – tra i criteri premiali relativi al rating di impresa – anche la valutazione dell’impatto generato, in termini di beneficio comune, come disciplinato per le società benefit in base all’articolo 1, comma 381 lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), anche qualora l’offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit.

Viene, altresì, introdotta l’indicazione del suddetto criterio premiale nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, da parte della stazione appaltante, in novella all’art. 95 del Codice dei contratti pubblici, sostituendo il comma 13, che individua i criteri premiali che le stazioni appaltanti intendono applicare alla valutazione dell’offerta;

 

viene prevista l’istituzione di una  sezione speciale del Fondo per la garanzia delle PMI di cui all’articolo 2, comma 100 della L 662/1996, con una dotazione di 12 milioni di euro dal 2020 al 2034, per far fronte alla concessione delle garanzie richieste dai Fondi pensione che, a partire dal 1° gennaio 2020, intendano investire risorse per la capitalizzazione e la ripatrimonializzazione delle micro, piccole e medie imprese, nell’ambito di apposite iniziative avviate dalle pubbliche amministrazioni

A fronte della con-cessione della garanzia è richiesta una commissione di accesso a parziale copertura delle spese del Fondo.

Viene demandata ad un decreto interministeriale la definizione dei i criteri, delle modalità e delle condizioni di accesso alla sezione speciale. La garanzia non afferisce all’entità della prestazione pensionistica, ma alla singola operazione finanziaria;

 

viene istituita un’apposita sezione del Fondo unico per l’edilizia scolastica, le cui risorse – pari a € 5 mln per il 2019 e a € 10 mln annui dal 2020 al 2025 – sono destinate alla messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici, inclusi quelli a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica.

Viene demandata ad un decreto interministeriale l’individuazione delle modalità di accesso alle risorse della sezione del Fondo, le priorità degli interventi nonché ogni altra disposizione di attuazione.

 

In corso d’esame in Aula è stato accolto, in particolare, l’ordine del giorno n. 77, testo riformulato in seduta (a firma dell’On. Frassini del Gruppo Lega) che impegna il Governo, come auspicato dall’ANCE, a valutare l’opportunità di adottare le opportune iniziative, anche di carattere legislativo dirette ad eliminare l’obbligo di F24 per singolo committente e a rendere possibile la compensazione delle ritenute con i crediti fiscali.

 

Il decreto legge, in scadenza il 25 dicembre 2019, dopo la conclusione delle votazioni finali in Aula della Camera passerà all’esame del Senato.

 

Si veda precedente del 6 novembre.

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