INL: fornite dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro alcune precisazioni in relazione ai termini di prescrizione dei crediti di lavoro per l'adozione del provvedimento di diffida accertativa
Con l’allegata nota n. 595/20, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcune precisazioni in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni inerenti i termini di prescrizione dei crediti da lavoro nell’ipotesi in cui il personale ispettivo debba procedere all’adozione del provvedimento di diffida accertativa nei confronti del datore di lavoro.
La Corte di Cassazione, nel corso degli anni, si è espressa confermando l’orientamento secondo cui la decorrenza del termine, trovandosi il lavoratore in una condizione di “timore”, non operi in costanza di rapporto di lavoro e fino alla cessazione del rapporto stesso. La giurisprudenza più recente (Cass. sent. n. 12553/2014; Corte di Appello di Firenze sent. n. 146/2016) sembrerebbe essere meno rigida rispetto all’orientamento previgente, anche laddove il rapporto sia assistito dalla tutela reale, ammettendo elementi di valutazione caso per caso in ordine alla sussistenza del “timore del licenziamento”.
L’eventuale condizione di “sudditanza psicologica” connessa alla stabilità del rapporto di lavoro potrà essere, infatti, valutata solo dall’Autorità giudiziaria adita dal lavoratore per far valere le proprie pretese.
Pertanto, l’Ispettorato, in conformità a quanto chiarito dall’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, ritiene che “tale complessa valutazione non possa spettare all’organo di vigilanza nel corso dell’attività ispettiva ma debba essere rimessa, anche in ragione dell’alternanza degli orientamenti giurisprudenziali, esclusivamente all’Autorità Giudiziaria”.
In virtù di quanto sopra e in adesione al suddetto parere del Ministero, il personale ispettivo è tenuto a considerare solo i crediti da lavoro il cui termine quinquennale di prescrizione, decorrente dal primo giorno utile per far valere il diritto di credito anche se in costanza di rapporto di lavoro, non sia ancora maturato.
Per il calcolo del quinquennio, ai fini dell’adozione della diffida accertativa anche per crediti risalenti nel tempo, il personale ispettivo dovrà comunque tener conto di eventuali atti interruttivi della prescrizione esperiti dal lavoratore ai sensi dell’art. 1219 c.c. e da questi debitamente documentati all’organo di vigilanza.
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