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Approvati un DL che introduce disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025 e un DLgs. sulle disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Archivio, Governo e Parlamento, In CDM

Consiglio dei Ministri n.29 del 13 febbraio 2020

14 Febbraio 2020
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Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 13 febbraio u.s n. 29 , ha, tra l’altro, approvato, un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 e delle finali ATP (Association of Tennis Professionals) Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria.

In previsione dei due grandi eventi sportivi citati, con il decreto si predispone l’apparato giuridico-normativo necessario ad agevolare, nelle città ospiti, la realizzazione di interventi di ampio respiro e di elevata complessità in termini di modernizzazione infrastrutturale e di riqualificazione urbana e territoriale.

Riguardo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, il testo provvede, tra l’altro, a:

– istituire il Consiglio Olimpico congiunto, organismo con funzioni di indirizzo generale e di alta sorveglianza sul programma di realizzazione dei Giochi;

– costituire la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a, che avrà come oggetto sociale la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, delle opere previste;

– prestare le garanzie finanziarie statali.

In relazione alle finali ATP di tennis di Torino, le nuove norme disciplinano:

– la costituzione del Comitato ATP e degli altri strumenti di organizzazione e il modello di governance;

– le opere e le infrastrutture previste e classificate come “ATP Torino 2021-2025”.

 

Ha, altresì, approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Il testo chiarisce il contenuto di alcune disposizioni e apporta modifiche dirette a meglio coordinare la disciplina dei diversi istituti previsti dal Codice.

Il decreto interviene, tra l’altro, al fine di:

– chiarire la nozione di crisi, sostituendo all’espressione “difficoltà” quella di “squilibrio” e ridefinendo il cosiddetto “indice della crisi”, in modo da renderlo maggiormente descrittivo di una situazione di insolvenza reversibile piuttosto che di una situazione di predizione di insolvenza;

– riformulare le norme riferite alle situazioni in presenza delle quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un’impresa, dell’attività di direzione e coordinamento;

– chiarire la nozione di gruppo di imprese, precisando che sono esclusi dalla definizione normativa oltre che lo Stato anche gli enti territoriali;

– ridefinire le “misure protettive” del patrimonio del debitore;

– rendere più stringenti le norme relative alla individuazione del componente degli “Organismi di composizione della crisi d’impresa” (OCRI) riconducibile al debitore in crisi.

 

Il Consiglio ha deliberato:

– la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel dicembre 2019 nel territorio della regione Campania e nel territorio della regione Liguria;

– l’ulteriore stanziamento per le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive, nonché riduzione del rischio residuo nel territorio del comune di Formazza, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, interessato dagli eventi meteorologici che si sono verificati nell’agosto 2019;

– l’ulteriore stanziamento per la realizzazione di interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, attività di gestione dei rifiuti e delle macerie, attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive nel territorio del comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal giorno 12 novembre 2019;

– le proroghe per la durata di 12 mesi dello stato di emergenza già dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel territorio dei comuni nelle province di Padova, di Rovigo, di Treviso e di Verona nonché nel territorio del comune di Pomarico, in provincia di Matera.

 

Il Consiglio ha, inoltre, approvato un disegno di legge che prevede deleghe al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d’appello.

Il testo interviene, nella prima parte, con specifiche previsioni di delega relative alla riforma del Codice di procedura penale, da attuarsi entro un anno dall’entrata in vigore della legge di delega, con una finalità di semplificazione e di aumento della celerità del procedimento.

Tra gli elementi più significativi:

– l’estensione della possibilità del patteggiamento a tutte le ipotesi di reato alle quali sia applicabile complessivamente una pena inferiore agli otto anni, rispetto agli attuali cinque, riequilibrata da un ampliamento dell’elenco dei reati che escludono a priori il patteggiamento.

Oltre a stabilire i criteri della delega per la riforma del processo penale, il testo introduce ulteriori disposizioni finalizzate all’abbattimento e alla velocizzazione dei procedimenti in corso presso le Corti d’appello, nonché norme in materia di sospensione della prescrizione.

Infine, in materia di prescrizione, si modifica il Codice penale in modo da prevedere che il corso della prescrizione rimanga sospeso dalla pronunzia della sentenza di condanna di primo grado fino alla data di esecutività della sentenza, e che la stessa riprenda il suo corso e i periodi di sospensione siano computati, quando la sentenza di appello proscioglie l’imputato o annulla la sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della responsabilità o ne dichiara la nullità ai sensi dell’articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis del codice di procedura penale.

 

Il Consiglio ha, infine, esaminato alcune leggi regionali, nell’ambito delle quali ha deliberato di impugnare, tra l’altro:

 

la legge della Regione Trentino Alto Adige n. 8 del 16 dicembre 2019, “Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2020”, in quanto una norma riguardante l’istituzione di un unico Albo dei segretari comunali viola il principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione, nonché il principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dagli articoli 51 e 97 della Costituzione;

 

la legge della Regione Marche n. 40 del 17/12/2019, recante “Modifiche di disposizioni in tema di sviluppo economico ed attività produttive”;

 

la legge della Regione Sicilia n. 23 del 14/12/2019, recante “Istituzione del sistema regionale della formazione professionale”;

 

e di non impugnare, tra l’altro:

 

la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 22 del 12/12/2019, recante “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006”;

 

la legge della Regione Sicilia n. 25 del 14/12/2019, recante “Variazione territoriale dei confini dei comuni di Agrigento, Aragona e Favara. Modifiche all’articolo 49 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16”;

 

la legge della Regione Veneto 47 del 19/12/2019 “Contributo per interventi urgenti di riparazione di danni subiti dalla Basilica di San Marco”;

 

la legge della Regione Abruzzo n. 45 del 10/12/2019, recante “Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l’economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)”;

 

la legge della Regione Abruzzo n. 46 del 10/12/2019, recante “Istituzione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile)”;

 

la legge della Regione Abruzzo n. 47 del 10/12/2019, recante “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42), per acquisizione di beni e servizi relativi agli anni 2015-2016 e 2017 – Dipartimento Agricoltura)”.

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