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Le sanzioni per le violazioni di cui all’art. 71 del TU sicurezza, non possono essere applicate, dagli organi ispettivi, in caso di utilizzo delle attrezzature da parte dal datore di lavoro

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Interpello 1/2020 della commissione interpelli salute e sicurezza

11 Febbraio 2020
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La Regione Friuli Venezia Giulia ha avanzato istanza di interpello, per conoscere il parere della Commissione, in merito alla seguente problematica:

«L’art. 69, comma 1, lettera e) del D. Lgs 81/08 definisce operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso.

L’art. 71, co. 7, lettera a) del medesimo Decreto sancisce che “qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati.” Tale formazione, in relazione a quanto disposto dall’art. 73, comma 4, per le attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ha caratteristiche “tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.” Visto quanto previsto dall’art. 69, co. 1, lett. e) del Testo Unico, quindi, anche il datore di lavoro che utilizza le attrezzature di cui al comma 4 dell’art. 73 è considerato operatore e in quanto tale deve essere formato e abilitato al loro utilizzo (cfr. documento Ance “Testo unico sulla sicurezza: modificate alcune norme del 24 settembre 2015”).

In virtù di tale parificazione, di fatto, del datore di lavoro al lavoratore, effettuata con la pubblicazione del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 15, che ha modificato il citato articolo 69 del D. Lgs 81/08, la Regione Friuli Venezia Giulia ha richiesto se, in caso di omessa abilitazione del datore di lavoro all’utilizzo di attrezzature di cui all’art. 73, co. 4, debba essere ascritta allo stesso la sanzione prevista dall’art. 87 – comma 2, lettera c), del D. Lgs. 81/08, in riferimento alla violazione di cui all’art. 71, comma 7, lettera a), del medesimo Decreto in relazione ai rischi, che come un qualsiasi altro lavoratore, potrebbe indurre ai terzi».

La Commissione ritiene che, a far data dall’entrata in vigore del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, sia vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura di lavoro per la quale è prevista una specifica abilitazione, da parte di qualsiasi “operatore”, compreso il datore di lavoro che ne sia privo.

Tuttavia, fatta salva l’applicazione alle singole fattispecie concrete di diverse disposizioni sanzionatorie previste dalla normativa vigente, la Commissione ritiene – sulla base del principio di tipicità che regola il sistema penale – che l’ambito di operatività del sopra citato articolo 87, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 81/2008 debba essere circoscritto alle fattispecie in esso previste, pertanto le relative sanzioni non possono essere applicate qualora tali attrezzature siano utilizzate dal datore di lavoro.

38488-Interpello-d-lgs-81-08-n-1-2020.pdfApri
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