L’articolo 38 del Dpr 380/2001, commi 1 e 2, stabilisce che “in caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite (…) L’integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all’articolo 36”.
Poiché questa norma si presta a varie interpretazioni (come di seguito illustrato), il Consiglio di Stato, con ordinanza dell’11 marzo 2020 n. 1735, ha chiesto all’Adunanza Plenaria di fornire una corretta interpretazione della questione ed in particolare quali siano i vizi del titolo edilizio (annullato in sede giurisdizionale) che consentono la sanatoria dell’intervento edilizio realizzato ossia l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria il cui pagamento produce “i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria”.
Sul punto il Consiglio di Stato ha fatto presente che su tale norma esistono tre diversi orientamenti giurisprudenziali:
In merito a tali orientamenti il Consiglio di Stato, con l’ordinanza in commento, ha affermato innanzitutto che chi realizza un’opera con un titolo poi successivamente annullato in via giurisdizionale non si differenzia da chi ha realizzato un intervento edilizio senza nessun titolo abilitativo. In entrambi i casi non c’è una particolare situazione di legittimo affidamento da tutelare. Tale situazione si potrebbe nel caso configurare
nei confronti di un eventuale annullamento in sede amministrativa (in via di autotutela) e non rispetto ad un annullamento in sede giurisdizionale.
In ogni caso il Consiglio di Stato, pur in attesa della pronuncia dell’ Adunanza Plenaria, si è espresso a favore dell’interpretazione cd. “intermedia” perché contempera la tutela del terzo con chi ha ottenuto il rilascio del titolo edilizio (poi annullato in via giurisdizionale).
In allegato l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1735/2020
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