Inps: prime istruzioni operative per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali nei comuni nella zona rossa a seguito delle disposizioni introdotte dal D.L n.9/20; tra le misure di intervento conseguenti al Covid 19 la Cassa Integrazione ordinaria con norme speciali
In attesa che le relative disposizioni di legge ed amministrative possano essere estese a tutte le unità produttive che insistono sul territorio nazionale, l’Inps con l’allegata circolare n. 38/20, ha fornito le prime istruzioni operative per il riconoscimento delle integrazioni salariali ordinarie in favore di datori di lavoro, tra cui quelli del settore edile, che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per unità produttive situate nelle aree colpite all’emergenza COVID-19, come individuate nell’allegato 1 del DPCM del 1 marzo 2020.
La norma (art. 13 del D.L. n 9/20), si ricorda, estende l’applicazione delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali anche alle imprese collocate al di fuori di tali Comuni, ma ad esclusivo beneficio di quei lavoratori che, essendo residenti o domiciliati nei Comuni medesimi, non possano prestare la propria attività lavorativa, purché risultino alle dipendenze dell’azienda richiedente la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
A fronte delle suddette condizioni, le imprese, pertanto, potranno presentare istanza di Cigo, facendo riferimento alla nuova causale denominata “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020”.
Per la suddetta causale, le norme speciali prevedono:
Per la particolare situazione di emergenza nei territori interessati, in caso di richiesta da parte dell’azienda, è possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore senza che il datore di lavoro produca la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Per quanto concerne la fase istruttoria il procedimento sarà semplificato e pertanto non si effettueranno verifiche da parte delle Sedi Inps in merito alla sussistenza dei requisiti della transitorietà e della non imputabilità dell’evento, né tantomeno in ordine alla ripresa della normale attività lavorativa.
Per quanto riguarda la previsione (art. 14) che consente ai datori di lavoro con unità produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza COVID-19, come individuate nell’allegato 1, beneficiari di integrazioni salariali straordinarie, di sospendere la Cigs per accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, l’Inps ricorda che le aziende interessate devono presentare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali istanza di interruzione dei programmi di CIGS in corso. Il decreto ministeriale che dispone l’interruzione degli effetti del trattamento di integrazione salariale straordinario è propedeutico al rilascio dell’autorizzazione al trattamento di integrazione salariale ordinario che sarà riconosciuto fino ad un periodo massimo di tre mesi.
Nel far rinvio alla circolare in oggetto per una più approfondita disamina in merito alle altre misure di intervento previste dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si rende noto che ogni eventuale nuova disposizione che dovesse intervenire in relazione agli strumenti di sostegno al reddito anche in relazione ad una previsione che ne estenderebbe il perimetro di azione, sarà tempestivamente comunicato.
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