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Un nuovo Decreto Legge chiarisce i rapporti fra i diversi provvedimenti statali, regionali e comunali e stabilisce nuove sanzioni per il rispetto delle misure restrittive

Archivio, Edilizia e territorio

Covid-19: nuove sanzioni per chi non rispetta i divieti

27 Marzo 2020
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Per l’emergenza sanitaria da covid-19, è stato pubblicato (Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020) il Decreto legge  25 marzo 2020, n. 19, con il quale si intende fare chiarezza e ordine sui vari provvedimenti adottati dal Governo (decreti legge, Dpcm, ordinanze, ecc.), dalle Regioni e dai Comuni.

I contenuti del Decreto Legge – in vigore dal 26 marzo 2020 – sono i seguenti:

1) misure che possono essere adottate dalle autorità (Stato, Regioni, Comuni) e che devono rispettare i principi di proporzionalità ed adeguatezza al rischio epidemiologico presente su un determinato territorio o sull’intero territorio nazionale. Fra queste vi sono la limitazione delle persone, la chiusura di strade, parchi e altri spazi pubblici, la limitazione o il divieto di ingresso in territori comunali, provinciali e regionali, limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato (art. 1);

2) rapporto fra diversi provvedimenti emanati dalle diverse autorità (artt. 2 e 3). Poiché il quadro normativo fino ad ora è stato caratterizzato dal sovrapporsi  di diverse disposizioni emanate da varie fonti (Governo, Ministeri, Regioni, Comuni), con conseguente incertezza applicativa ed anche conflitti fra di esse, si chiarisce che:

  • le misure per l’emergenza sanitaria sono adottate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm), anche su proposta dei Presidenti delle Regioni interessate o del Presidente della Conferenza delle Regioni;
  • in attesa dell’adozione dei Dpcm e con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute, le misure possono essere adottate dal Ministro della salute;
  • in attesa dell’adozione dei Dpcm e con efficacia limitata fino a tale momento, le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario nel loro territorio, possono introdurre misure ulteriormente restrittive tra quelle previste dall’articolo 1, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale;
  • i Sindaci non possono adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo gli ambiti di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale (viene abrogato l’art. 35 del decreto legge 9/2020 che vietava ai comuni di adottare ordinanze).

3) sanzioni conseguenti al mancato rispetto dei divieti (art. 4). Il decreto legge 19/2020 declassa queste fattispecie da penali ad amministrative e prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 3.000 in luogo dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda fino a euro 206 ai sensi dell’art. 650 del codice penale “Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo, la sanzione è aumentata fino a un terzo.

Si evidenzia che il declassamento a sanzioni amministrative riguarda anche le sanzioni penali delle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge 25/2020 e cioè fino al 25 marzo 2020, e che in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà e cioè euro 200.

Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto  e ai relativi procedimenti si applica l’articolo 103 del decreto-legge n. 18/2020, cd. “cura Italia” che prevede una generale sospensione di tutti i termini dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per i quali non si dovrà tener conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020.

Ai fini dell’accertamento dell’illecito il decreto legge rinvia alle regole generali della Legge 689/1981 in base al quale “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore..” e “Se non è avvenuta la contestazione immediata…, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni” (art. 14). L’opposizione alla sanzione dovrà essere presentata al giudice di pace competente territorialmente entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica del provvedimento sanzionatorio (art. 22 Legge 689/1981 e art. 6 D.lgs. 150/2011).

Si sottolinea infine che viene espressamente abrogato il decreto legge 6/2020 che regolava questi stessi aspetti, facendo comunque salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base di tale provvedimento.

 

In allegato il decreto legge 19/2020 

39174-DL 25 marzo 2020 n_19.pdfApri
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