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Approvato un DL sulle misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure sull’ordinamento penitenziario, nonché in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile, e disposizioni urgenti sulla tutela dei dati personali nel tracciamento dei contatti e dei contagi da COVID-19.

Archivio, Governo e Parlamento, In CDM

Consiglio dei Ministri n. 43 del 29 aprile 2020

30 Aprile 2020
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Il Consiglio dei Ministri nella seduta del  29 aprile u.s. n.43  ha, tra l’altro, approvato:

 

– un decreto legge che introduce misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile, e disposizioni urgenti in materia di tutela dei dati personali nel tracciamento dei contatti e dei contagi da COVID-19.

Il decreto interviene in materia di intercettazioni, stabilendo che la nuova normativa in materia si applichi ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, anziché, come attualmente previsto, a quelli iscritti dopo il 30 aprile 2020.

Inoltre, il testo integra la disciplina penale relativa alla detenzione domiciliare e alla concessione dei permessi, stabilendo che, nel caso in cui le istanze siano presentate per detenuti per i reati di mafia o terrorismo, l’autorità competente, prima di pronunciarsi, chieda, tra gli altri, il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis, anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto. Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il permesso non potrà essere concesso prima di ventiquattro ore dalla richiesta degli stessi pareri, mentre per l’applicazione della detenzione domiciliare, il magistrato di sorveglianza ed il tribunale di sorveglianza decidono non prima, rispettivamente, di due giorni e di quindici giorni dalla richiesta dei suddetti pareri, anche in assenza di essi.

Infine, il decreto interviene in materia di prevenzione dei contagi da Covid-19. Al solo fine di allertare le persone che siano entrate in contatto con soggetti risultati positivi al nuovo coronavirus e tutelarne la salute attraverso le previste misure di profilassi legate all’emergenza sanitaria, il testo prevede che, presso il Ministero della salute, sia istituita una piattaforma per il tracciamento dei contatti stretti tra i soggetti che installino, su base volontaria, un’apposita applicazione per dispositivi di telefonia mobile.

L’applicazione sarà complementare rispetto alle ordinarie modalità già in uso da parte del Servizio sanitario nazionale.

Il Ministero adotterà misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, assicurando, in particolare, che:

– gli utenti ricevano, prima dell’attivazione dell’applicazione, informazioni chiare e trasparenti al fine di raggiungere una piena consapevolezza, in particolare, sulle finalità e sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati;

– per impostazione predefinita, i dati personali raccolti dall’applicazione siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell’applicazione di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al COVID- 19, nonché ad agevolare l’eventuale adozione di misure di assistenza sanitaria in favore degli stessi soggetti;

– il trattamento effettuato sia basato sui dati di prossimità dei dispositivi, resi anonimi, oppure, ove ciò non sia possibile, pseudonimizzati. È esclusa in ogni caso la geo-localizzazione dei singoli utenti;

– siano garantite su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento nonché misure adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento;

– i dati relativi ai contatti stretti siano conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo strettamente necessario al trattamento, la cui durata è stabilita dal Ministero della salute. I dati sono cancellati in modo automatico alla scadenza del termine;

Si prevede, infine, che:

– i dati raccolti non possano essere trattati per finalità diverse da quella specificate, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, finalità statistiche o di ricerca scientifica;

– il mancato utilizzo dell’applicazione non comporti alcuna limitazione o conseguenza in ordine all’esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti interessati;

– la piattaforma sia realizzata esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite da amministrazioni o enti pubblici o società a totale partecipazione pubblica e i programmi informatici sviluppati per la realizzazione della piattaforma siano di titolarità pubblica;

– l’utilizzo dell’applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali siano interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ed entro la medesima data tutti i dati personali trattati siano cancellati o resi definitivamente anonimi.

 

**

 

Ha, altresì, approvato il Dlgs recante  Attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (decreto legislativo – esame definitivo.

 

**

Il Consiglio ha, inoltre, deliberato un ulteriore stanziamento di euro 20.700.000, a carico del Fondo per le emergenze nazionali, per la realizzazione degli interventi  nei territori delle province di Arezzo e di Siena interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 27 e 28 luglio 2019.

 

**

Il Consiglio dei Ministri ha, infine,  esaminato alcune leggi regionali, deliberando, tra l’altro, l’impugnazione della la legge della Regione Sicilia n. 4 del 03/03/2020, recante “Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria. Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18”, in quanto alcune delle norme in materia di servizi cimiteriali e attività funebri esulano dalle competenze statutarie e contrastano con i principi fondamentali in materia di tutela della salute, in violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione; altre norme incidono inoltre sulla tutela della concorrenza, violando dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

 

La non impugnativa, tra l’altro, delle seguenti:

 

la legge della Regione Sicilia n.3 del 03/03/2020, recante “Disposizioni in materia di contrasto all’inquinamento”;

 

la legge della Regione Sicilia n. 6 del 03/03/2020, recante “Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta. Disposizioni varie”;

 

la legge della Regione Toscana n. 16 del 03/03/2020, recante “Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla l.r. 71/2017”;

 

la legge della Regione Toscana n. 17 del 03/03/2020, recante “Disposizioni per favorire la coesione e la solidarietà sociale mediante azioni a corrispettivo sociale”;

 

la legge della Regione Sardegna n. 9 del 09/03/2020, recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare l’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

 

la legge della Regione Abruzzo n. 7 del 02/03/2020, recante “Disposizioni in materia di valutazione di incidenza e modifiche alla legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali)”.

 

la legge della Regione Marche n. 8 del 05/03/2020, recante “Incorporazione del Comune di Monteciccardo nel Comune di Pesaro”;

 

la legge della Regione Marche n. 11 del 09/03/2020, recante “Adeguamento della normativa regionale alla legislazione di principio ed ulteriori modificazioni delle disposizioni legislative regionali”;

 

Infine, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la rinuncia parziale alla impugnativa della legge Regione Lazio n. 7 del 22/10/2018, recante “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale”, in quanto una delle norme oggetto di impugnativa è stata abrogata da una successiva legge della Regione.

 

 

 

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