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Contratto continuativo di cooperazione in appalto pubblico - Sì al Reverse Charge: il commento dell’ANCE alla Risposta dell’Agenzia delle Entrate n.104/E/2020

Archivio, Fiscalità e incentivi

Contratto continuativo di cooperazione in appalto pubblico – Sì al Reverse Charge

15 Aprile 2020
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Fatturazione con il meccanismo del reverse charge per lavori edili eseguiti, nei confronti di un’impresa appartenente ad un’ATI, in dipendenza di un “contratto continuativo di cooperazione quadro”, stipulato a valle di un appalto pubblico.

Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 104/E del 14 aprile 2020, in risposta ad un’istanza d’interpello avente ad oggetto l’applicabilità del meccanismo dell’inversione contabile (cd. “reverse charge”) nel settore delle costruzioni, in relazione alla fattispecie relativa a prestazioni eseguite in dipendenza di un contratto di subappalto (art.17, co.6, lett.a, del D.P.R. 633/1972).

Nel caso di specie l’impresa istante, operante nel settore delle costruzioni, svolge attività nell’ambito degli appalti pubblici, e stipula un cd. “contratto continuativo di cooperazione quadro” ai sensi dell’art.105, co.3, lett.c-bis del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) con un’altra impresa, svolgente anch’essa attività edile, per l’esecuzione, tra l’altro, di lavorazioni quali movimento terra, posa di tubazioni, esecuzione e ripristino di pavimentazioni.

Al riguardo, l’istante chiede di sapere se, nell’ipotesi di aggiudicazione di un contratto d’appalto pubblico, per l’esecuzione del quale si è costituita in ATI insieme ad altre imprese, le lavorazioni affidate a terzi mediante un “contratto continuativo di cooperazione quadro”, riferite alla manutenzione ed allacciamento a reti di acquedotto, fognatura e gas, ricadano nel campo di applicazione del “reverse charge”.

In merito, l’Agenzia delle Entrate richiama, in linea generale, i propri precedenti chiarimenti sulle condizioni preliminari di applicabilità dell’inversione contabile per le prestazioni eseguite, in subappalto, nel settore edile, quali[1]:

  • esercizio, per entrambi i soggetti coinvolti (subappaltatore e appaltatore), di un’attività di fatto riconducibile al settore edile, come individuato nella sezione F della tabella ATECO 2007;
  • esistenza di un contratto di subappalto, avente ad oggetto prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese nel settore edile.
    Inoltre, l’Amministrazione finanziaria conferma che la qualifica del contratto (come appalto/subappalto, prestazione d’opera o fornitura con posa in opera) rileva tenuto conto degli effetti prodotti dallo stesso in base alla comune intenzione delle parti, e non conta, a tal fine, il nomen iuris attributo dalle parti al contratto (cfr., da ultimo, R.M. 246/E/2008).
    Partendo da tali premesse, con la Risposta n.104/E/2020, viene chiarito che anche nel caso di specie risultano integrati tutti i presupposti di applicazione del “reverse charge” (istante e società titolare del contratto di cooperazione operanti entrambe nel settore edile e presenza di un contratto di subappalto).
    Proprio in merito al secondo requisito, infatti, l’Agenzia delle Entrate specifica che non solo il Codice dei contratti pubblici non stabilisce nessuna disciplina specifica su requisiti e funzionamento del “contratto continuativo di cooperazione quadro”, ma il contenuto dello stesso si sovrappone al contratto di appalto principale dal punto di vista delle prestazioni eseguite, con la conseguenza che il “contratto di cooperazione” si qualifica, nella sostanza, come un contrato di subappalto[2].
    Pertanto, si conclude nella Risposta n.104/E/2020, le prestazioni eseguite in dipendenza del predetto “contratto di cooperazione” rientrano nel campo di applicazione dell’inversione contabile, e la società esecutrice delle lavorazioni edili deve emettere fattura senza esposizione dell’IVA[3].
    Si ricorda che l’impresa istante deve integrare la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota IVA e della relativa imposta dovuta, con i connessi obblighi formali di registrazione della stessa, da effettuare sia nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi (di cui all’art.23 o 24 del D.P.R. 633/1972), sia in quello degli acquisti (di cui all’art.25 del citato D.P.R 633/1972).
    Per completezza, si riepilogano brevemente le ulteriori ipotesi di applicazione del “reverse charge ” nel settore edile, che riguardano:
  • le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici[4];
  • le cessioni di fabbricati o loro porzioni, abitativi o strumentali, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione ad IVA[5].
 


[1] Cfr. la Circolare 37/E/2006 e ANCE “Reverse charge nel settore immobiliare – Nuova Guida ANCE” – ID n. 25805 del 22 settembre 2016.

[2] L’Amministrazione finanziaria, infatti, specifica che «Le prestazioni oggetto del contratto continuativo di cooperazione …possono coincidere con le attività oggetto del contratto principale così come avviene per i contratti di subappalto».

[3] In osservanza delle disposizioni sulla fatturazione delle operazioni effettuate (artt. 21 e seguenti del D.P.R. 633/1972), indicando la norma che lo esenta dall’applicazione dell’imposta (art.17,co. 6, lett.a, del D.P.R. 633/1972).

[4] Art.17, co. 6, lett.a-ter, del D.P.R. 633/1972.

[5] Art. 17, co. 6, lett.a-bis, del D.P.R. 633/1972.

39469-Risposta n. 104-E del 14 aprile 2020.pdfApri
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