Fatturazione con il meccanismo del reverse charge per lavori edili eseguiti, nei confronti di un’impresa appartenente ad un’ATI, in dipendenza di un “contratto continuativo di cooperazione quadro”, stipulato a valle di un appalto pubblico.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 104/E del 14 aprile 2020, in risposta ad un’istanza d’interpello avente ad oggetto l’applicabilità del meccanismo dell’inversione contabile (cd. “reverse charge”) nel settore delle costruzioni, in relazione alla fattispecie relativa a prestazioni eseguite in dipendenza di un contratto di subappalto (art.17, co.6, lett.a, del D.P.R. 633/1972).
Nel caso di specie l’impresa istante, operante nel settore delle costruzioni, svolge attività nell’ambito degli appalti pubblici, e stipula un cd. “contratto continuativo di cooperazione quadro” ai sensi dell’art.105, co.3, lett.c-bis del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) con un’altra impresa, svolgente anch’essa attività edile, per l’esecuzione, tra l’altro, di lavorazioni quali movimento terra, posa di tubazioni, esecuzione e ripristino di pavimentazioni.
Al riguardo, l’istante chiede di sapere se, nell’ipotesi di aggiudicazione di un contratto d’appalto pubblico, per l’esecuzione del quale si è costituita in ATI insieme ad altre imprese, le lavorazioni affidate a terzi mediante un “contratto continuativo di cooperazione quadro”, riferite alla manutenzione ed allacciamento a reti di acquedotto, fognatura e gas, ricadano nel campo di applicazione del “reverse charge”.
In merito, l’Agenzia delle Entrate richiama, in linea generale, i propri precedenti chiarimenti sulle condizioni preliminari di applicabilità dell’inversione contabile per le prestazioni eseguite, in subappalto, nel settore edile, quali[1]:
[1] Cfr. la Circolare 37/E/2006 e ANCE “Reverse charge nel settore immobiliare – Nuova Guida ANCE” – ID n. 25805 del 22 settembre 2016.
[2] L’Amministrazione finanziaria, infatti, specifica che «Le prestazioni oggetto del contratto continuativo di cooperazione …possono coincidere con le attività oggetto del contratto principale così come avviene per i contratti di subappalto».
[3] In osservanza delle disposizioni sulla fatturazione delle operazioni effettuate (artt. 21 e seguenti del D.P.R. 633/1972), indicando la norma che lo esenta dall’applicazione dell’imposta (art.17,co. 6, lett.a, del D.P.R. 633/1972).
[4] Art.17, co. 6, lett.a-ter, del D.P.R. 633/1972.
[5] Art. 17, co. 6, lett.a-bis, del D.P.R. 633/1972.
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