Eliminata la proroga di 2 anni dei termini a disposizione degli Enti impositori per effettuare i controlli fiscali, prevista dal Decreto Cura Italia.
Questa è una delle modifiche di rilievo introdotte nel testo del decreto legge Cura Italia (DL 18/20) nel corso della prima lettura. Si è conclusa infatti, la prima fase della conversione in legge del decreto legge 18/20 che ha introdotto alcune prime proroghe in tema fiscale.
Si ricorda, infatti, che tra le numerose proroghe introdotte dal provvedimento vi è anche la sospensione, per tutti i contribuenti, dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, nonché la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori[1].
Accanto a tali proroghe era stata introdotta anche quella al 31 dicembre 2022 dei termini, di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli Enti impositori, in scadenza entro il 31 dicembre 2020[2].
Nel corso della prima lettura, invece, tale proroga (dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022) dei termini di prescrizione e decadenza dell’attività di controllo fiscale degli uffici degli Enti impositori, è stata eliminata[3].
Questa modifica è del tutto in linea con quanto auspicato dall’ANCE che sin da subito ha evidenziato, presso le competenti sedi, l’iniquità del lasso temporale di due anni (dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022) concesso agli enti impositori per effettuare i controlli fiscali, a fronte della sospensione di circa 2 mesi e mezzo (dall’8 marzo al 31 maggio 2020) concesso, invece, ai contribuenti per il pagamento delle cartelle esattoriali.
Il disegno di legge (DDL 2463/C) passa, ora, all’esame della Camera dei deputati per la definitiva approvazione.
Restano confermate le seguenti sospensioni:
Soggetti |
Sospensioni |
Nuova scadenza |
Tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato |
Adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale) |
30 giugno 2020 |
Tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato salvo che per le imprese con ricavi pari o inferiori a 2 milioni di euro, per le quali il versamento di tali importi viene posticipato a maggio 2020
|
Versamenti verso PA, in scadenza al 16 marzo 2020, inclusi quelli da effettuare con F24 relativi:
|
20 marzo 2020 |
Imprese o esercenti arti o professioni con domicilio o sede legale e operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge |
Versamenti, scadenti tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, relativi:
|
31 maggio 2020[1] in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio |
Tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (a prescindere dall’ammontare dei ricavi percepiti) |
Versamenti, scadenti tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, relativi:
|
31 maggio 2020 in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio |
Tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge |
Ritenute d’acconto su ricavi o compensi percepiti tra il 17 marzo e il 31 marzo 2020[2], che i sostituti di imposta devono effettuare ai sensi degli artt..25 (su redditi da lavoro autonomo) e 25-bis (sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari) del DPR 600/1973, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato |
31 maggio 2020[3] in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio |
[1] Cfr. ANCE “Covid_19 – DL “Cura Italia”: il punto dell’ANCE sulle nuove misure fiscali” – ID N. 39045 del 20 marzo 2020.
[2] Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli Enti impositori, infatti, era stata prevista l’operatività dell’art.12 del DLgs 159/2015.
[3] In sostanza introducendo al comma 4 dell’art. 67 il richiamo espresso ai commi 1 e 3 dell’art. 12 del Dlgs 159/2015, viene escluso, di fatto, il richiamo al comma 2 del medesimo articolo che disciplina in linea generale la proroga di 2 anni dei termini di prescrizione e decadenza dell’attività degli uffici degli enti impositori che hanno sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione.
[4] Considerato che il 31 maggio cade di domenica tale termine si intende spostato al 1° giugno 2020.
[5] Si fa presente che l’art. 19 del DL 23/20 Decreto Liquidità ha modificato questi termini, e ha abrogato il comma 7 dell’art. 62 del DL 18/20 cd. “Cura Italia” prevedendo a favore dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, la sospensione dell’esecuzione e del versamento, da parte del sostituto d’imposta, delle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e quelle sulle provvigioni, sui ricavi e compensi percepiti tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020). Il relativo versamento andrà effettuato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (e non il 31 maggio 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.
[6] Vedi nota 5.
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