L’Aula ha licenziato definitivamente, nel testo trasmesso dal Senato, il provvedimento che, nell’abrogare il cd. “bonus 80 euro”, prevede, in favore di determinate categorie di redditi di lavoro, il riconoscimento di un trattamento integrativo del reddito e di una detrazione IRPEF.
L’Aula della Camera ha approvato in via definitiva, in seconda lettura, il disegno di legge di conversione del DL 3/2020 recante “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente” (DDL 2423/C , Relatore l’On. Raffaele Trano del Gruppo parlamentare Misto), nel testo trasmesso dal Senato.
Il provvedimento, con le limitate modifiche introdotte nell’iter di conversione, dispone, in particolare:
-il riconoscimento, nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, di una somma a titolo di trattamento integrativo in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente, con esclusione delle pensioni, e di specifiche categorie di redditi assimilati, qualora l’imposta lorda dovuta sia superiore all’ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati.
Il trattamento spettante per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 è di importo pari a 600 euro per l’anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021, a condizione che il reddito complessivo non sia superiore a 28.000 euro.
Conseguentemente viene disposta l’abrogazione, a decorrere dal 1° luglio 2020, dell’art. 13, c.1-bis del Dpr 917/1986 (TUIR) che disciplina il c.d. “bonus 80 euro”;
–l’istituzione, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, di una ulteriore detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, spettante ai titolari di redditi di lavoro dipendente, con esclusione delle pensioni, e di specifiche categorie di redditi assimilati. La detrazione spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro;
–l’istituzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull’indebitamento netto delle PA, con una dotazione di 589 milioni di euro per l’anno 2020.
Per i precedenti si veda notizia “In Evidenza” del 18 febbraio 2020.
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