L’Associazione ha evidenziato, nelle competenti sedi parlamentari, le proprie osservazioni su alcune disposizioni del testo in tema di lavori pubblici.
In relazione all’iter del disegno di legge di conversione del decreto legge 16/2020 recante “Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria” (DDL 2434/C – Relatore On. Roger De Menech del Gruppo parlamentare PD), all’esame, in prima lettura, in sede referente, della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, l’Associazione ha evidenziato, nelle sedi parlamentari competenti, le proprie proposte sui contenuti del provvedimento.
In particolare, l’Associazione si è soffermata sulla norma del testo che, nell’istituire la società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.” per la realizzazione delle opere funzionali alla realizzazione dei Giochi, prevede che al medesimo fine il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, possa nominare uno o più commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all’art. 4, c.3, del DL 32/2019 “Sblocca cantieri”.
Al riguardo viene evidenziato come tale previsione produca un’estensione del modello commissariale – previsto per la ricostruzione del Polcevera e caratterizzato da forti poteri derogatori, non solo per quanto concerne la fase di programmazione e progettazione degli interventi, ma anche ai fini dell’esecuzione degli stessi – a casi e situazioni non connotate dalla medesima condizione di straordinarietà.
Viene, infatti, ricordato che mentre il comma 2 dell’art. 4 contiene norme necessarie a ridurre i cosiddetti “tempi di attraversamento”, al fine di velocizzare la macchina pubblica nella richiesta di pareri e/o autorizzazioni, il comma 3 introduce una vera e propria elisione di ogni riferimento al codice dei contratti pubblici per quanto concerne l’affidamento e l’esecuzione dei lavori.
Naturalmente, per realizzare celermente gli interventi infrastrutturali prioritari o le opere da “sbloccare”, è senz’altro indispensabile semplificare le procedure “a monte” della gara, relative alle fasi di programmazione e approvazione dei relativi progetti, sul modello del Commissario per la tratta dell’Alta Velocità Napoli-Bari. La fase di affidamento e di realizzazione delle opere, però, dovrebbe avvenire nel pieno rispetto delle procedure previste dal Codice dei contratti e dalla legislazione ad esso connessa, in omaggio al principio di concorrenza ed a garanzia di una corretta esecuzione.
Ciò tanto più ove si consideri che, per la realizzazione dell’evento Cortina 2026, si dispone di un lasso di tempo più che sufficiente alla realizzazione degli interventi, senza dover ricorrere a procedure in deroga.
Pertanto, si chiede di valutare l’opportunità di una modifica della norma del testo rivedendo le attribuzioni dei Commissari come sopra evidenziato.
L’Associazione si è, altresì, soffermata sulla norma del testo che esenta il Comune di Torino, delegato all’adozione del piano delle opere e infrastrutture pubbliche e delle opere private destinate alla ricettività e alle attività turistiche, sociali e culturali relative alle finali ATP, dall’obbligo di adottare il programma triennale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del Codice dei contratti pubblici ed il relativo aggiornamento annuale.
Al riguardo, viene evidenziato come tale misura non si giustifica, non essendo ravvisabile alcuna esigenza emergenziale, necessaria al fine dell’adozione di interventi in deroga alle previsioni normative, specie quella del Codice dei contratti pubblici.
Infatti, l’evento sportivo di cui trattasi avrà luogo nel 2026 e, pertanto, il Comune dispone di un congruo lasso di tempo per l’individuazione degli interventi e per la relativa programmazione.
Pertanto, viene chiesto di rivedere la disposizione in oggetto.
Le proposte dell`ANCE sono state sostanzialmente condivise e saranno oggetto di valutazione nel corso dell`iter formativo del provvedimento.
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