Confindustria ha condiviso l’aggiornamento del Protocollo del 14 marzo, alla presenza della Ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, addivenendo ad un accordo che integra i contenuti del precedente Protocollo.
Pur nella conferma della struttura del Protocollo originario, il nuovo documento introduce alcune disposizioni che è opportuno evidenziare (Cfr. documento allegato).
In premessa è stata introdotta la previsione del fatto che la mancata applicazione del protocollo, da cui consegua l’impossibilità di garantire adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni. Ovviamente, la misura potrà essere adottata a giudizio delle autorità di vigilanza.
L’azienda fornisce informazione adeguata, sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi; in particolare, sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.
Il rientro in azienda di chi è risultato positivo al Covid, è condizionato al rilascio del certificato medico di avvenuta negativizzazione del tampone.
Il datore di lavoro deve collaborare con le Istituzioni che decidono, in zone particolarmente a rischio, di adottare misure specifiche (come l’effettuazione del tampone).
È stata prevista la collaborazione tra le committenti e le aziende, e di entrambe con le autorità terze, nella lotta al contagio nonché la vigilanza del committente sul rispetto delle disposizioni, anche riguardo al personale delle aziende terze che operano nei locali/cantieri del committente stesso.
È stata introdotto un intervento di sanificazione straordinaria al momento della ripresa, per le aziende in zone maggiormente endemiche o in presenza di casi sospetti di Covid-19.
È prevista l’adozione della mascherina chirurgica nei luoghi comuni quale regola generale aggiuntiva rispetto all’obbligo, già esistente, ai sensi dell’articolo 16 del DL “Cura Italia”, nei casi di distanza interpersonale inferiore ad 1 metro.
È stato rafforzato il ricorso allo smart work, con sostegno da parte del datore di lavoro (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause, ecc).
È stato ribadito il rispetto del distanziamento sociale attraverso interventi degli spazi e del tempo.
È stato specificato che è necessario prestare attenzione alle modalità di trasporto per il raggiungimento del luogo di lavoro e del domicilio (preferenza per il mezzo privato o messa a disposizione, con il distanziamento dei viaggiatori, di mezzi aziendali).
Il nuovo protocollo prevede il coinvolgimento ulteriore del medico competente che, pur nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità, potrà suggerire mezzi diagnostici (es. tamponi), se lo riterrà utile.
Per la ripresa, è opportuno il coinvolgimento del medico anche nella individuazione dei lavoratori fragili (anche in relazione all’età) e per il reinserimento di quelli con pregressa infezione da Covid-19.
Per il reinserimento dopo la malattia, viene richiamata la necessità di effettuare una visita anche a prescindere dalla scadenza del termine dei 60 giorni previsti dall’art. 41, comma 2, lett. e-ter del Dlgs 81/2008 (confermando quindi che si tratta di una misura non prevista dal Dlgs 81/2008).
In aggiunta al Comitato aziendale di cui all’art. 13, sono stati previsti Comitati al livello territoriale; le parti firmatarie del Protocollo nazionale potranno costituire, al livello territoriale o settoriale, Comitati anche con il coinvolgimento di soggetti pubblici (ASL, etc).
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