SENATO DELLA REPUBBLICA
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APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (DDL 1766/S)
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con la questione di fiducia su un maxiemendamento che riproduce in larga parte gli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio con lo stralcio di alcune disposizioni contenute nel DL 23/2020 “credito” e di quelle prive di coperture finanziaria (si veda al riguardo la notizia “In Evidenza” del 9 aprile u.s.)
Il provvedimento d’urgenza del Governo è volto a fronteggiare l’emergenza del Covid-19 per il mese di marzo e reca disposizioni urgenti per tutto il territorio nazionale sui seguenti assi: finanziamenti aggiuntivi per l’emergenza, sostegno all’occupazione e ai lavoratori con estensione degli ammortizzatori sociali e congedo parentale, liquidità per credito alle imprese, sospensione ratei mutui e adempimenti fiscali e contributivi, sostegno ai settori economici.
Il decreto legge, in scadenza il 16 maggio p.v., nella settimana di riferimento è stato approvato dalla Commissione Bilancio (vedi sotto) e passa, ora, alla seconda lettura della Camera.
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APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (DDL 1766/S)
La Commissione Bilancio ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con numerose modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo 17
Aggiuntivo
Viene introdotta una norma di interpretazione autentica volta a prevedere che ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali – di cui agli articoli da 19 a 22 del provvedimento – sia consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del Dlgs 81/201, di procedere nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.
Emendamento 17.0.3 testo 2
Articolo 19
Viene modificata la norma del testo in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, prevedendo che i datori di lavoro che presentino domanda siano dispensati dall’osservanza della procedura di comunicazione e consultazione sindacale di cui all’art.14 del Dlgs 148/2015 e dei termini del procedimento previsti dall’art.15, comma 2, nonché dall’articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo.
La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 11 del Dlgs 148/ 2015.
Emendamento 19.7 a firma di parlamentari
Articolo 26
Viene modificata la norma del testo in base alla quale fino al 30 aprile 2020 ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L 104/1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero, prevedendo che possa essere prescritto oltre che dalle competenti autorità sanitarie anche dal medico di assistenza primaria.
Emendamento 19.1000/20 a firma di parlamentari
Articolo 46
Viene modificata la norma del testo sulle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, prevedendo che siano fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto.
Emendamento 46.1 a firma di parlamentari
Articolo 54
Aggiuntivo
Viene disposta la sospensione, per la durata di sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’art. 555 del Codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore.
Emendamento 54.0.3 a firma di parlamentari
Articolo 62
Aggiuntivo
Viene previsto che i termini relativi allo svolgimento nell’anno 2020 delle attività di cui al decreto ministeriale n. 203 del 1º dicembre 2015, Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone, al decreto dirigenziale 17 aprile 2012 Proroghe dei termini di scadenza previsti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23, relativi agli impianti a fune, e del decreto dirigenziale n. 144 del 18 maggio 2016, recante Impianti aerei e terrestri. Prescrizioni tecniche riguardanti le funi, sono prorogati di dodici mesi, qualora non sia possibile procedere alle verifiche ed al rilascio delle autorizzazioni di competenza dell’Autorità di sorveglianza entro i termini previsti dai citati decreti, ferma restando la certificazione da parte del direttore o del responsabile dell’esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l’esercizio pubblico.
Emendamento 19.2000/90/testo 2 a firma di parlamentari
Articolo 65
Comma aggiuntivo
Vengono introdotte apposite disposizioni per accelerare il riparto tra le regioni della disponibilità complessiva assegnata per l’anno 2020 al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’articolo 11 della L 431/1998, pari a complessivi 60 milioni di euro, e il riparto dell’annualità 2020 del Fondo inquilini morosi incolpevoli, pari a 9,5 milioni di euro.
Emendamento 48.0.6 a firma di parlamentari
Articolo 67
Viene eliminata la proroga di 2 anni, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022, dei termini a disposizione degli Enti impositori per effettuare i controlli fiscali per i contribuenti cui è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari.
Emendamento 67.15 a firma di parlamentari
Articolo 92
Comma aggiuntivo
Viene prorogato, dal 30 giugno 2020 al 30 settembre 2020, il termine per la stipula degli atti convenzionali tra Ministero Infrastrutture e Trasporti e concessionari autostradali delle infrastrutture autostradali A22 Brennero Modena ex art. 13-bis, c. 4, del DL 148/2017, convertito dalla L.172/2017.
Emendamento 92.4 testo 2 a firma di parlamentari
Articolo 94
Aggiuntivo
Viene disposto, per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell’impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., che il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria sia nominato Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 4 del DL 32/2019 che procederà con i poteri di cui ai commi 2 e 3 del predetto articolo 4, alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell’impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a.
Emendamento 94.0.1 testo 2 a firma di parlamentari
Articolo 103
Viene modificata la norma del testo sulla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza, prevedendo che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del DPR 380/2001, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Tale previsione si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibliltà, alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate nonché anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Viene, altresì, previsto che il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’art.28 della L 1150/1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini del relativi piani attuativi e di comunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di 90 giorni.
Viene, inoltre, disposto che nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della proroga. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento del lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.
Emendamenti 103.7 e 103.8 (testi 2) a firma di parlamentari
Vengono, altresì, prorogati dal 30 giugno 2020 al 1 settembre 2020 i termini per l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo.
Emendamento 103.21 a firma di parlamentari
Vengono sospesi dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.
Emendamento 103.2000 a firma di parlamentari
Viene sospeso, dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, il termine di prescrizione sui provvedimenti ingiuntivi in materia di lavoro e legislazione sociale di cui all’articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Emendamento 19.1000/217 a firma di parlamentari
Articolo 113
Aggiuntivo
Viene disposto che fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti – di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 – è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi.
Emendamento 113.0.1 a firma di parlamentari
Articoli aggiuntivi
Sono confluiti nel testo i precedenti decreti legge emanati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica:
-DL 9/2020 che prevede, in particolare, le prime misure urgenti per le c.d. “zone rosse” (DDL 1746/S) (si veda al riguardo la notizia “In Evidenza” del 6 marzo u.s.)
Emendamento 19.1000 del Governo
-DL 11/2020 recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria (DDL 1757/S)
Emendamento 1.1000 del Governo
DL 14/2020 recante disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19 (DDL 2428/C)
Emendamento 83.1000 del Governo
Viene previsto – in considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso al Covid-19 – che i termini per l’adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020 siano prorogati di tre mesi (si tratta dei contenuti del DDL 2442/C)
Emendamento X1 a firma di parlamentari
Scheda emendamenti in Commissione
Il testo nella settimana di riferimento è stato approvato dall’Aula.
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