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Si ritiene opportuno chiarire che le modifiche, di recepimento della normativa comunitaria, che verranno apportate sull’ obbligo della carta di qualificazione dei conducenti (CQC), non avranno ricadute sulle imprese edili per l’attività di trasporto del proprio materiale

Archivio, Edilizia e territorio

Autotrasporto. Carta di qualificazione conducenti: aggiornamento

22 Maggio 2020
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Considerato il diffondersi su molti siti internet di generiche notizie riguardanti una estensione generalizzata dell’obbligo per tutti gli autisti di camion di essere in possesso della carta di qualificazione dei conducenti (CQC) e quindi di frequentare i relativi corsi di formazione inziale  e periodica si ritiene opportuno fornire alcuni necessari chiarimenti.

 

Ancora una volta, per quanto riguarda il trasporto, l’Italia deve adeguarsi alla sopravvenuta disciplina comunitaria, nel caso specifico alla Direttiva UE n. 2018/645, in materia di qualificazione iniziale  e formazione periodica dei conducenti.

Lo schema di decreto legislativo (ATTO del Governo n. 149), di recepimento della suddetta direttiva comunitaria e in parte modificativo dell’attuale disciplina contenuta nel  D. Lgs. 286/2005, è stato dapprima approvato dal Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2020  e successivamente ha ricevuto i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Si attende ora che lo schema di decreto torni in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione. Il termine per il recepimento della Direttiva era previsto per il 23 maggio 2020 ma ha subito un evidente slittamento a causa dell’emergenza Covid-19.

 

Le modifiche al D. Lgs. 286/2005 quindi non sono ancora entrate in vigore ma in ogni caso esse non comporteranno cambiamenti di rilievo per le imprese edili che si avvalgono del trasporto in conto proprio nell’ambito della propria attività di impresa.

 

Resta, infatti, confermata la mancanza di obbligatorietà per che chi si avvale del trasporto nell’ambito della propria attività impresa ossia quando il trasporto è meramente funzionale all’attività principale e l’autista preposto alla guida non sia un conducente professionale.

 

Ciò premesso si riepiloga quanto segue:

 

Quando occorre la CQC (DISCIPLINA VIGENTE)

La CQC è un documento abilitativo che si aggiunge alla patente di guida. E’ necessaria per tutti i conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente di una delle categorie: C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E e DE.

 

Il requisito della professionalità è l’elemento caratterizzante l’obbligo della titolarità della qualificazione CQC. Ove non ricorra tale elemento della professionalità nel trasporto di merci o persone, si è fuori dall’ambito di applicazione della disciplina in esame.

 

Cosa cambierà

La direttiva ha esteso l’obbligo di conseguimento della CQC oltreché ai conducenti professionali, anche a chiunque, in qualità di conducente, effettui trasporti su strade aperte all’uso pubblico con veicoli per i quali è necessaria una patente di guida superiore.

 

L’ambito di applicazione sarà perciò più ampio in conseguenza dell’eliminazione del requisito della “professionalità” ma continuerà a riguardare comunque i conducenti che guidano veicoli, su strade aperte all’uso pubblico, per i quali è richiesta la patente: 

  • C1 : per la guida di veicoli con massa massima autorizzata superiore a 3.500 Kg, ma non superiore a 7.500 Kg + rimorchio leggero (m.m.a. non superiore a 750 Kg).
  • C : per la guida di veicoli con massa massima autorizzata superiore a 3.500 Kg + rimorchio leggero (m.m.a. non superiore a 750 Kg).
  • C1E: per la guida di complessi di veicoli composti da: motrice di categoria C1 e rimorchio con massa massima autorizzata superiore a 750 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso sia minore o uguale a 12000 kg oppure motrice di categoria B e rimorchio con massa massima autorizzata superiore a 3500 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso sia minore o uguale a 12000 kg.
  • CE: per la guida di complessi di veicoli composti da motrice di categoria C e rimorchio con massa massima autorizzata superiore a 750 kg.
  • D1, D, D1E e DE che riguardano il trasporto di persone.

 

Veicoli ESCLUSI dall’obbligo della CQC

Restano sostanzialmente confermate, come si può desumere dal prospetto che segue, le deroghe già ad oggi previste.  In particolare, e per quanto di interesse si evidenziano le ultime due deroghe.

 

(DISCIPLINA VIGENTE)

 

(NUOVA DISCIPLINA, NON ANCORA IN VIGORE)

in grassetto sono evidenziate  le integrazioni

  1. veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
  1.  veicoli a cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;

 

  1. veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
  1. veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle forze di polizia e dei servizi di trasporto sanitario di emergenza, o messi a loro disposizione, quando il trasporto è effettuato in conseguenza di compiti assegnati a tali servizi;

 

  1. veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
  1. veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, o ai conducenti dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;

 

 

  1. veicoli per i quali è necessaria una patente di categoria D o D1 e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione ubicato in prossimità della più vicina sede di manutenzione utilizzata dall’operatore del trasporto, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente;

 

  1. veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
  1. veicoli utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio, compresi i veicoli impiegati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali;

 

  1. veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
  1. veicoli utilizzati per le lezioni e gli esami di guida da candidati al conseguimento della patente di guida o di un’abilitazione professionale alla guida, ovvero da soggetti che frequentano una formazione alla guida supplementare nell’ambito dell’apprendimento sul lavoro, a condizione che siano accompagnate da un istruttore di guida o da un’altra persona titolare della qualificazione professionale di cui all’articolo 14;

 

  1. veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
  1. veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali;
  1. veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente.

h.  veicoli che trasportano materiale, attrezzature o   macchinari utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l’attività principale del conducente.

 

 

La qualificazione non è richiesta quando ricorrano le seguenti circostanze:

a) i conducenti di veicoli operano in zone rurali per approvvigionare l’impresa stessa del conducente;

b) i conducenti non offrono servizi di trasporto;

c) il trasporto è occasionale e non incidente sulla sicurezza stradale.

 

Ai fini della lettera c) si intende:

a) trasporto occasionale: il viaggio di un veicolo, per la cui guida è richiesta la patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, svolto da conducenti che non hanno la qualifica di conducenti professionali e purché la specifica attività di autotrasporto non costituisca la fonte principale di reddito;

b) non incidente sulla sicurezza stradale: il trasporto non eccezionale svolto in conformità alle pertinenti normative sulla circolazione stradale.

 

Per quanto riguarda le attuali esenzioni (riportate ai punti f) e g) di cui alla tabella precedente  riferite ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio, una Circolare del MIT ha in passato specificato che esse non si applicano però nel caso in cui il conducente del veicolo risulti assunto alle dipendenze di un’impresa con la qualifica di autista poiché, non vi è dubbio, che la guida del veicolo è effettuata in questi casi con carattere professionale.

 

Come si consegue la CQC

Si consegue a seguito della frequenza ad un corso di formazione inziale e superamento del relativo esame.

 

Validità

La CQC ha validità di 5 anni.

Il rinnovo di validità è subordinato alla frequenza di un apposito corso di formazione periodica.

 

Decurtazione punti

La disciplina della patente a punti (art. 126 bis del Codice della Strada) si applica anche alla CQC. Alla CQC vengono quindi  attribuiti in totale 20 punti. Quando una infrazione stradale, per la quale è prevista sottrazione di punti, viene commessa durante la guida dei veicoli per la quale  è richiesto il possesso della CQC la decurtazione avviene solo a carico della dotazione di punti di tale documento e non anche sulla patente di guida.

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