Inps: l’Istituto comunica via PEC i codici di conguaglio associati alle autorizzazioni relative alle richieste degli ammortizzatori sociali
Facendo seguito al precedente messaggio n. 1775/20, già oggetto della comunicazione Ance del 28 aprile 2020, l’Inps, con l’allegato messaggio n. 1997/20, al fine di agevolare le aziende nell’individuazione dei codici di conguaglio da utilizzare in relazione agli ammortizzatori sociali per COVID , ha fornito alcuni chiarimenti.
In particolare, è stato disposto l’invio di comunicazioni PEC alle aziende, tramite Comunicazione Bidirezionale, con oggetto “Comunicazione sulle autorizzazioni-conguagli CIG”, e notifiche via e-mail ai rispettivi intermediari, contenenti i codici di conguaglio associati alle autorizzazioni, da esporre all’interno della sezione della denuncia Uniemens.
Il codice di conguaglio è, inoltre, visualizzabile all’interno del “Cassetto previdenziale Aziende” > “Dati complementari”, accedendo all’applicazione “Cruscotto Cig e Fondi di Solidarietà”, nell’ambito dei Servizi per le Aziende e consulenti.
L’Istituto ha altresì confermato che, per le autorizzazioni che rientrano nei limiti previsti per le integrazioni salariali e per le quali la copertura degli oneri resta a carico delle rispettive gestioni di afferenza, devono essere riportati i codici di conguaglio già in uso (“L038” – “Integr. Salar. Ord. per autorizzazioni POST D.lgs.148/2015”; “L001” – “Conguaglio assegno ordinario”).
Per le autorizzazioni di CIGO, FIS e per i Fondi di solidarietà bilaterali per COVID-19 oltre i sopracitati limiti di fruizione, sarà necessario utilizzare i codici di nuova istituzione (per la CIGO art. 13, comma 1, del D.L. n. 9/2020, cod. “L048”, nonché art. 19, comma 1, del D.L. n. 18/2020, cod. “L068”, per l’assegno ordinario art. 13, comma 1, del D.L. n. 9/2020, cod. “L003”, art. 13, comma 4, del D.L. n. 9/2020, cod. “L005”, nonché art. 19 e 21 del D.L. n. 18/2020, cod. “L004”), in quanto sono imputati su stanziamenti appositamente istituiti.
Per le imprese che abbiano fatto richiesta del pagamento diretto, sarà necessario inviare il modello “SR41”, semplificato; in questo caso il flusso Uniemens, per i lavoratori che godono della prestazione a pagamento diretto per l’intero mese, deve essere valorizzato esclusivamente con il codice “LAVSTAT NR00”.
Nel caso in cui i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto interessino, invece, una frazione di mese, il flusso Uniemens dovrà essere compilato con riferimento esclusivamente al periodo non interessato dall’integrazione salariale a pagamento diretto, mentre per i periodi coperti da integrazione salariale a pagamento diretto i dati retributivi dei lavoratori saranno trasmessi tramite il modello “SR41”.
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