La definizione della strategia a lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare, sia pubblico che privato, l’integrazione negli edifici di impianti tecnici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e la qualificazione obbligatoria degli operatori rappresentano alcune delle novità del decreto
Recepita la direttiva europea 2018/844 sulla prestazione energetica nell`edilizia e sull`efficienza energetica che va nella direzione dell’armonizzazione e del miglioramento normativo, al fine di agevolare il conseguimento dell’obiettivo di efficienza energetica, di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici e di incrementare l’uso delle fonti rinnovabili.
La direttiva modifica le direttive 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell`edilizia e la 2012/27/UE sull`efficienza energetica, temi di assoluta rilevanza all’interno del Clean Energy Package europeo e del New Green Deal.
Con il decreto legislativo di recepimento, il n. 48 del 2020, l’Italia punta ad attuare l’impegno europeo per lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato, con definiti obiettivi energetici e climatici, promuovendo il miglioramento della prestazione energetica degli edifici anche tramite l’applicazione di requisiti minimi alla prestazione di edifici nuovi, nonché edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione ed elementi edilizi o sistemi tecnici per l’edilizia rinnovati o sostituiti.
Nel promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, il decreto prevede che si debba tener conto non solo conto delle condizioni climatiche locali e dell’efficacia sotto il profilo dei costi delle azioni previste, ma anche di ottimizzare il rapporto tra oneri e benefici per la collettività.
Le novità introdotte in materia di efficienza energetica e prestazioni energetiche degli edifici rimandano a successivi decreti attuativi per le disposizioni di dettaglio.
Tra le principali novità del decreto, che vanno a modificare il d.lgs. 192/05, si evidenziano le seguenti:
Ulteriori modifiche introdotte dal Decreto:
Il pagamento della sanzione non esclude quindi l’ulteriore obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione energetica entro 45 giorni.
Il decreto è pubblicato nella GU n.146 del 10/6/2020, ed è in vigore dall’11 giugno 2020.
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