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Aggiornato il d.lgs 102/2014 sull’efficienza energetica, in attuazione della direttiva europea 2018/2002

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Efficienza energetica: in vigore nuove disposizioni

29 Luglio 2020
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Il decreto legislativo 73/2020, di attuazione della direttiva europea 2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27 sull’efficienza energetica, ha la finalità di promuovere ulteriormente la dimensione dell’efficienza energetica, secondo il principio europeo che la pone al “primo posto”. La Commissione Europea ha posto infatti l’efficienza energetica come obiettivo prioritario e, per questo, ha proposto un target a livello europeo per il 2030 più ambizioso di quello concordato dal Consiglio Europeo di ottobre 2014: almeno il 32,5% per il 2030, con natura vincolante.

Tra le modifiche ed integrazioni, quelle di interesse per il settore riguardano:

  • l’estensione dell’obbligo di risparmio energetico al periodo 2021-2030, quantificato e inserito dall’Italia nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) (art. 3, comma 1 del decreto 102/2014 così come modificato dal d.lgs 73/2020);
  • l’istituzione di un apposito portale informatico per la gestione delle proposte di intervento per la riqualificazione energetica degli immobili delle Pubbliche Amministrazioni centrali e della relativa documentazione ed adempimenti richiesti (art. 5, comma 3 bis del decreto 102/2014 così come modificato dal d.lgs 73/2020);
  • la predisposizione di programmi per il finanziamento di interventi di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione, con particolare riferimento agli immobili ospedalieri, scolastici e universitari, agli impianti sportivi e all’edilizia residenziale pubblica (art. 5, comma 11 bis del decreto 102/2014 così come modificato dal d.lgs 73/2020);
  • l’estensione dello stanziamento di risorse del Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC) fino al 2030,  incrementandolo da 30 fino a 50 milioni di euro annui per il periodo 2021-2030 a valere sulle risorse derivanti dai proventi delle aste per la vendita delle quote di CO2 nel settore ETS (art. 5, comma 12 del decreto 102/2014 così come modificato dal d.lgs 73/2020 );
  • la verifica del rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica per gli immobili delle pubbliche amministrazioni, allorché acquistati o locati, non più attraverso l’attestato di prestazione energetica ma mediante la relazione tecnica di cui al comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (art. 6, comma 1-bis. del decreto 102/2014 così come modificato dal d.lgs 73/2020);
  • le disposizioni per l’aggiornamento degli strumenti finalizzati a generare risparmi, quali i certificati bianchi e il conto termico (art. 7, commi 3 e 4 del decreto 102/2014 così come modificato dal d.lgs 73/2020). 

Quindi per i certificati bianchi, si potranno prevedere:

  • modalità alternative o aggiuntive di conseguimento dei risultati e di attribuzione dei benefici, nonché sue eventuali dilazioni,
  • un’estensione o una variazione dell’ambito dei soggetti obbligati,
  • misure per l’incremento dei progetti presentati, per semplificare l’accesso diretto da parte dei beneficiari agli incentivi concessi, o per tener conto di nuovi strumenti concorrenti nel frattempo introdotti.

Mentre l’aggiornamento del Conto Termico, che dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2021, terrà conto della necessità di adeguare in modo specialistico il meccanismo nel settore civile non residenziale, sia pubblico che privato, nonché dell’esigenza di semplificare l’accesso al meccanismo da parte della pubblica amministrazione e dei privati, anche attraverso la promozione e l’utilizzo di contratti di tipo EPC, e dell’opportunità di ampliare gli interventi ammissibili, quali ad esempio, gli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente e l’installazione di impianti di microcogenerazione. Viene anche specificato che tale aggiornamento dovrà tenere conto delle disposizioni di cui al Piano d’azione per il miglioramento della qualità dell’aria[1] ed al Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), con particolare riferimento alla necessità di:

a) prevedere l’inclusione degli interventi di riqualificazione degli edifici del settore terziario privato;

b) ampliare, garantendo l’invarianza dei costi in bolletta a carico degli utenti, il contingente di spesa messo a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni;

c) rivedere le tempistiche relative alla realizzazione dei progetti da parte delle Pubbliche amministrazioni, al fine di renderle coerenti con le previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

d) prevedere la possibilità, almeno nell’ambito degli interventi di riqualificazione profonda dell’edificio, di promuovere gli interventi di installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici.

  • lo scomputo, per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura, del maggiore spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal d.lgs 192/2005 e s.m.i., nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia. Viene precisato che entro tali limiti del maggiore spessore è permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi (DPR n. 380/2001), a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici e che le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile. E’ stato quindi eliminato il riferimento alla misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura (art. 14, comma 7 del d.lgs 102/2014 così come modificato dal d.lgs 73/2020). Inoltre il decreto abroga lo scomputo dei maggiori spessori nel caso di nuove costruzioni, così come precedentemente previsto dal comma 6 dell’art. 14 del D.lgs 102/2014.

Il decreto prevede anche:

  • il conseguimento dell’obiettivo obbligatorio di efficienza energetica tramite misure di promozione dell’efficienza energetica (art. 7, comma 1 ter del decreto 102/2014 così come modificato dal d.lgs 73/2020). In particolare le misure identificate sono: lo schema d’obbligo dei Certificati Bianchi; le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica ed il recupero edilizio del patrimonio immobiliare esistente; il Conto Termico; il Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica (FNEE); il Piano lmpresa 4.0; il Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC); il Programma di interventi di efficienza energetica promossi dalle politiche di coesione 2021-2027; il Piano nazionale di Informazione e Formazione per l’efficienza energetica (PIF); le misure per la mobilità sostenibile. I risparmi conseguiti da tali misure dovranno essere fornite alla Commissione europea anche con specifico riferimento alle azioni volte ad alleviare la povertà energetica.
  • l’aggiornamento della disciplina dell’obbligo di eseguire diagnosi energetiche per le grandi imprese che prevede l’esenzione dall’obbligo di periodicità (ogni 4 anni) di eseguire una diagnosi energetica se le stesse hanno adottato sistemi di gestione conformi alla sola norma ISO 50001 e non più per chi si è dotata di schemi EMAS e di certificazioni ISO 14001. In sintesi viene quindi eliminata l’esenzione dalla diagnosi per le grandi imprese che sono dotate di schemi EMAS e di certificazioni ISO 14001. Non sono inoltre soggette all’obbligo di eseguire diagnosi energetiche le grandi imprese che presentino consumi energetici complessivi annui inferiori a 50 tep. Per tali imprese, con decreto del Ministero dello sviluppo economico verrà definita la tipologia di documentazione da trasmettere (articolo 8, commi 1 e 3-bis del decreto legislativo 102/2014 così come modificato dal d.lgs 73/2020);
  • l’emanazione dei bandi pubblici per finanziare l’efficienza energetica nelle PMI finalizzate a favorire i sistemi di gestione dell’energia conformi alla norma ISO 50001 (articolo 8, comma 10 bis del decreto legislativo 102/2014 così come modificato dal d.lgs 73/2020);
  • un programma annuale di sensibilizzazione e assistenza alle piccole e medie imprese, elaborato dall’ENEA, per l’esecuzione delle diagnosi energetiche presso i propri siti produttivi e per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico proposti nelle diagnosi stesse (articolo 8, comma 10-ter del decreto 102/2014 così come modificato dal d.lgs 73/2020);
  • le prescrizioni per la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici, prevedendo che i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali siano leggibili da remoto a partire dal 25 ottobre 2020. Entro il 1° gennaio 2027, tutti i predetti sistemi dovranno essere dotati di dispositivi che ne permettono la lettura da remoto. Viene inoltre evidenziato che le società di vendita di energia al dettaglio non ostacolino i consumatori nel passaggio a un altro fornitore (articolo 9 del decreto 102/2014 così come modificato dal d.lgs 73/2020).

Ulteriori modifiche riguardano:

·     i regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione, chiarendo gli ambiti di intervento degli esperti in gestione dell’energia con la previsione di norme tecniche finalizzate ad individuarne le specifiche competenze in materia di esecuzione delle diagnosi energetiche. Inoltre sono previsti programmi di formazione finalizzati alla qualificazione degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici (art. 12 del D.lgs. 102/2014 così come modificato dal d.lgs 73/2020);

·     la valorizzazione delle risultanze delle diagnosi energetiche, che dovranno tener conto delle possibilità e degli strumenti proposti dall’iniziativa sui Finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti promossa dalla Commissione europea, al fine di stimolare i finanziamenti privati per la realizzazione di interventi di efficienza energetica promossi dal Fondo nazionale per l’efficienza energetica (art. 15 comma 4-bis del D.lgs. 102/2014 così come modificato dal d.lgs 73/2020).

Altre novità riguardano anche le definizioni per integrare nella normativa nazionale le nuove definizioni introdotte dalla direttiva europea 2018/2002. E’ quindi aggiornata la definizione di “esperto in gestione dell’energia – EGE“, e di auditor energetico[2], al fine di chiarire l’identificazione dei soggetti che operano nell’ambito dei servizi energetici. Quest’ultima figura coincide con quella dell’EGE per le attività previste dal d.lgs 73/2020 in relazione all’esecuzione delle diagnosi energetiche. È poi chiarita ed ampliata la definizione di pubblica amministrazione centrale, per la quale si intendono le autorità governative centrali di cui all’allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché gli organi costituzionali. È anche aggiornata la definizione di sistema di contabilizzazione, e grande impresa[3].

Con la pubblicazione del decreto legislativo n. 73 del 14 luglio 2020, le nuove disposizioni entrano in vigore il 29 luglio.

 

 


[1] Istituito con protocollo di intesa tra Governo e regioni del 4 giugno 2019.

[2] Esperto in Gestione dell’energia (EGE): persona fisica certificata secondo la norma UNI CEI 11339 rilasciata da organismo accreditato che, tra l’altro, esegue diagnosi energetiche conformi alle norme UNI CEI EN 16247.

Auditor energetico: figura coincidente con quella dell’EGE per le attività previste dal d.lgs 73/2020 in relazione all’esecuzione di diagnosi energetiche.

[3] Impresa che occupa più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica, che eserciti un’attività economica con più di 250 occupati e con un fatturato annuo che superi i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo superi i 43 milioni di euro, i cui effettivi e soglie finanziarie sono calcolabili secondo i criteri ed i principi stabiliti dalla raccomandazione 2003/362/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.

 

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