Il decreto legislativo 73/2020, di attuazione della direttiva europea 2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27 sull’efficienza energetica, ha la finalità di promuovere ulteriormente la dimensione dell’efficienza energetica, secondo il principio europeo che la pone al “primo posto”. La Commissione Europea ha posto infatti l’efficienza energetica come obiettivo prioritario e, per questo, ha proposto un target a livello europeo per il 2030 più ambizioso di quello concordato dal Consiglio Europeo di ottobre 2014: almeno il 32,5% per il 2030, con natura vincolante.
Tra le modifiche ed integrazioni, quelle di interesse per il settore riguardano:
Quindi per i certificati bianchi, si potranno prevedere:
Mentre l’aggiornamento del Conto Termico, che dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2021, terrà conto della necessità di adeguare in modo specialistico il meccanismo nel settore civile non residenziale, sia pubblico che privato, nonché dell’esigenza di semplificare l’accesso al meccanismo da parte della pubblica amministrazione e dei privati, anche attraverso la promozione e l’utilizzo di contratti di tipo EPC, e dell’opportunità di ampliare gli interventi ammissibili, quali ad esempio, gli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente e l’installazione di impianti di microcogenerazione. Viene anche specificato che tale aggiornamento dovrà tenere conto delle disposizioni di cui al Piano d’azione per il miglioramento della qualità dell’aria[1] ed al Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), con particolare riferimento alla necessità di:
a) prevedere l’inclusione degli interventi di riqualificazione degli edifici del settore terziario privato;
b) ampliare, garantendo l’invarianza dei costi in bolletta a carico degli utenti, il contingente di spesa messo a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni;
c) rivedere le tempistiche relative alla realizzazione dei progetti da parte delle Pubbliche amministrazioni, al fine di renderle coerenti con le previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
d) prevedere la possibilità, almeno nell’ambito degli interventi di riqualificazione profonda dell’edificio, di promuovere gli interventi di installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici.
Il decreto prevede anche:
Ulteriori modifiche riguardano:
· i regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione, chiarendo gli ambiti di intervento degli esperti in gestione dell’energia con la previsione di norme tecniche finalizzate ad individuarne le specifiche competenze in materia di esecuzione delle diagnosi energetiche. Inoltre sono previsti programmi di formazione finalizzati alla qualificazione degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici (art. 12 del D.lgs. 102/2014 così come modificato dal d.lgs 73/2020);
· la valorizzazione delle risultanze delle diagnosi energetiche, che dovranno tener conto delle possibilità e degli strumenti proposti dall’iniziativa sui Finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti promossa dalla Commissione europea, al fine di stimolare i finanziamenti privati per la realizzazione di interventi di efficienza energetica promossi dal Fondo nazionale per l’efficienza energetica (art. 15 comma 4-bis del D.lgs. 102/2014 così come modificato dal d.lgs 73/2020).
Altre novità riguardano anche le definizioni per integrare nella normativa nazionale le nuove definizioni introdotte dalla direttiva europea 2018/2002. E’ quindi aggiornata la definizione di “esperto in gestione dell’energia – EGE“, e di auditor energetico[2], al fine di chiarire l’identificazione dei soggetti che operano nell’ambito dei servizi energetici. Quest’ultima figura coincide con quella dell’EGE per le attività previste dal d.lgs 73/2020 in relazione all’esecuzione delle diagnosi energetiche. È poi chiarita ed ampliata la definizione di pubblica amministrazione centrale, per la quale si intendono le autorità governative centrali di cui all’allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché gli organi costituzionali. È anche aggiornata la definizione di sistema di contabilizzazione, e grande impresa[3].
Con la pubblicazione del decreto legislativo n. 73 del 14 luglio 2020, le nuove disposizioni entrano in vigore il 29 luglio.
[1] Istituito con protocollo di intesa tra Governo e regioni del 4 giugno 2019.
[2] Esperto in Gestione dell’energia (EGE): persona fisica certificata secondo la norma UNI CEI 11339 rilasciata da organismo accreditato che, tra l’altro, esegue diagnosi energetiche conformi alle norme UNI CEI EN 16247.
Auditor energetico: figura coincidente con quella dell’EGE per le attività previste dal d.lgs 73/2020 in relazione all’esecuzione di diagnosi energetiche.
[3] Impresa che occupa più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica, che eserciti un’attività economica con più di 250 occupati e con un fatturato annuo che superi i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo superi i 43 milioni di euro, i cui effettivi e soglie finanziarie sono calcolabili secondo i criteri ed i principi stabiliti dalla raccomandazione 2003/362/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.
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