Forniti dall’Agenzia delle Entrate ulteriori chiarimenti in merito alla detassazione dei premi di risultato
Forniti dall’Agenzia delle Entrate, con l’allegata risoluzione n. 36/E, ulteriori chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile al premio di risultato, relativo al periodo d’imposta 2018, erogato in esecuzione di un contratto integrativo stipulato a giugno del medesimo anno, ad integrazione di quanto già chiarito con la risposta n. 456/2019, redatta d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Infatti, in tale occasione, l’Agenzia delle Entrate aveva risposto ad una istanza di interpello con la quale si chiedeva la possibilità di riconoscere il regime di detassazione ai premi di risultato relativi al periodo di imposta 2018, individuati con un primo accordo aziendale nel 2016 (non conforme con la disposizione agevolativa) poi integrato con un successivo accordo aziendale nel 2018.
Sul punto l’Agenzia, d’intesa con il Ministero del Lavoro, nel precisare che i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi, aveva chiarito che qualora la misurazione degli indicatori individuati nell’accordo integrativo rilevi, al 31 dicembre 2018, un incremento del loro valore rispetto a quello che i medesimi indicatori registravano al 30 giugno 2018, l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% potrà riguardare solo il 50% del premio di risultato del 2018.
In sede di conguaglio sarà possibile recuperare le maggiori ritenute operate sul 50% del totale del premio di risultato del 2018.
Con la risoluzione n. 36/E l’Agenzia, nel fornire gli ulteriori chiarimenti sul tema, ha primariamente ricordato che, ai sensi dell’art. 1, commi da 182 a 189, della L. n. 208/2015, (Legge di Stabilità 2016) è stato reintrodotto, a decorrere dal 2016, un sistema di tassazione agevolata, che consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali in misura pari al 10% per i premi di risultato, erogati ai dipendenti del settore privato.
Sul punto è stato chiarito, inoltre, che tale regime agevolato, a differenza della precedente “retribuzione di produttività”, come definita nel DPCM del 22 gennaio 2013, limita gli effetti ai soli premi di risultato «di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti», in conformità al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2016 ed indicati nel contratto aziendale/territoriale.
Pertanto, il regime fiscale agevolato si applicherà qualora il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio (definiti con ragionevole anticipo nel contratto e misurati nel periodo congruo stabilito su base contrattuale), e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto.
Esempio n. 1)
il regime fiscale agevolato è applicabile per l’intero importo del premio di risultato (1.200 euro), non rilevando la circostanza che il contratto aziendale sia stato sottoscritto dopo l’inizio del periodo congruo, ossia a marzo dell’anno di riferimento, in cui osservare l’incremento degli obiettivi di produttività.
Esempio n. 2):
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