Con la conversione in legge del DL 28/2020 il legislatore ha previsto una nuova ipotesi di mediazione preventiva (quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale):le controversie contrattuali derivanti dall’emergenza epidemiologica
Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali in cui l’inadempimento deve essere valutato in relazione al rispetto delle misure di contenimento connesse all’emergenza sanitaria quali ad esempio: consegna ritardata di beni e forniture, ritardo nell’ esecuzione di lavori affidati in appalto, mancato rispetto delle scadenze contrattuali per i pagamenti nei contratti di appalto o locazione; inadempimenti contrattuali connessi alla definizione di una compravendita immobiliare, risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ecc. è necessario il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 5 del D. Lgs. 28/2010.
E’ quanto prevede il nuovo comma 6-ter dell’articolo 3 DL 6/2020 introdotto dalla legge di conversione del DL 28/2020 (pubblicata nella G.U. 29 giugno 2020, n. 162) che di seguito si riporta.
D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 Art. 3. Attuazione delle misure di contenimento 6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.1 6-ter. Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda.2 1 Comma aggiunto dall’art. 91, comma 1, DL 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia). 2 Comma aggiunto dall’art. 3, comma 1-quater, DL 28/2020 (cd decreto Giustizia). |
La norma ha introdotto una nuova fattispecie di controversie per le quali si richiede il ricorso allo strumento della mediazione obbligatoria.
L’art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, richiamato dal nuovo comma 6-ter reca, infatti, la disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Tale articolo prevede che per l’esercizio in giudizio di un’azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, sia preliminarmente avviato il procedimento di mediazione con l’assistenza dell’avvocato.
Il preventivo esperimento del procedimento di mediazione costituisce ora condizione di procedibilità anche nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali nelle quali il rispetto delle misure di contenimento può essere valutato ai sensi del comma 6-bis DL 6/2020. Si tratta di una clausola di esonero da responsabilità contrattuale che indica l’esigenza del rispetto delle misure di contenimento come potenzialmente idonea a giustificare la condotta inadempiente di una delle parti.
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