Cessione di fabbricato non ultimato – Imponibile ad IVA ed imposte di Registro ed Ipo-Catastali in misura fissa di 200 euro ciascuna – Risposta dell’Agenzia delle Entrate 241/E/2020
La cessione di un fabbricato non ultimato, accatastato come “immobile in corso di costruzione” è imponibile ad IVA in via obbligatoria, e non opera il regime di esenzione, mentre le imposte di Registro, Ipotecaria e Catastale sono dovute nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
Questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta 4 agosto 2020, n.241/E in relazione al regime fiscale applicabile, ai fini IVA e delle imposte d’atto (Registro ed Ipo-catastali) all’acquisto, da parte dell’impresa di costruzioni istante, di un fabbricato rimasto incompiuto, che sarebbe stato destinato ad albergo.
In particolare, l’immobile risulta accatastato nella categoria F3 – “immobile in corso di costruzione”, ed a seguito dell’acquisto verrà completato, nell’ambito dell’attuazione del piano urbanistico del Comune, realizzando una residenza per anziani o uno studentato, ed un complesso con unità immobiliari a destinazione abitativa.
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate, richiamando propri precedenti chiarimenti di prassi, chiarisce che:
Invece, l’Agenzia delle Entrate ritiene inammissibile l’ulteriore richiesta formulata dall’impresa istante di poter usufruire, per l’intervento di completamento del fabbricato, del beneficio fiscale per l’adeguamento antisismico degli edifici – cd. Sismabonus, riconosciuto ai fini IRPEF/IRES[4].
Al momento dell’istanza, infatti, vi è incertezza sulla tipologia di titoli abilitativi che verranno rilasciati dal Comune a seguito della sottoscrizione del piano attuativo, cosicché il quesito dell’impresa non può configurarsi come un caso concreto e valutabile in sede di interpello.
[1] Cfr. le C.M. 12/E/2010 e 18/E/2013 ed in senso conforme anche la C.M. 12/E/2007.
[2] Con l’aliquota ordinaria del 22%.
[3] Di cui all’art.40 del D.P.R. 131/1986. Cfr. anche la nota all’art. 1 della Tariffa (per l’imposta Ipotecaria) e l’art.10, co.2 (per l’imposta Catastale), al D.Lgs. 347/1990.
[4] Ai sensi dell’art.16, co.1-bis, del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.