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Pubblicato il D. Lgs. n. 101 del 2020 che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Eposizione a radiazioni ionizzanti

3 Settembre 2020
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Nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 12 agosto, è stato pubblicato il D. Lgs. n. 101 del 2020, recante “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg).

Il provvedimento, che è entrato in vigore il 27 agosto 2020, stabilisce norme di sicurezza al fine di proteggere le persone dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e disciplina:

  1. la protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi tipo di esposizione alle radiazioni ionizzanti;
  2. il mantenimento e la promozione del continuo miglioramento della sicurezza nucleare degli impianti nucleari civili;
  3. la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;  
  4. la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito e materie radioattive.
    Il decreto, che si compone di 245 articoli e 35 allegati, si applica a qualsiasi situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti un rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti che non può essere trascurato sia dal punto di vista della radioprotezione, sia per quanto riguarda l’ambiente ai fini della protezione della salute umana a lungo termine.

L’articolo 2 – campo di applicazione – riguarda:

  1. le spedizioni di rifiuti radioattivi, di combustibile esaurito e di materie radioattive, escluse le spedizioni transfrontaliere di rifiuti che contengono soltanto materiale radioattivo di origine naturale non proveniente da pratiche;
  2. la costruzione, l’esercizio e la disattivazione degli impianti nucleari civili;
  3. la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dalla generazione fino allo smaltimento;
  4. la fabbricazione, la produzione, la lavorazione, la manipolazione, lo smaltimento, all’uso, lo stoccaggio, la detenzione, il trasporto, l’importazione nell’Unione europea e l’esportazione dall’Unione Europea di materie, materiali e sorgenti radioattivi;
  5. la fabbricazione e il funzionamento di apparecchiature elettriche che emettono radiazioni ionizzanti e contengono componenti funzionanti con una differenza di potenziale superiore a 5 chilovolt (kV);
  6. le attività umane che implicano la presenza di sorgenti di radiazioni naturali, che determinano un significativo aumento dell’esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione, in particolare:

1.   al funzionamento di aeromobili e veicoli spaziali, in relazione all’esposizione del personale navigante;

2.   alla lavorazione di materiali contenenti radionuclidi naturali;

 

g.   l’esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione al radon in ambienti chiusi, all’esposizione esterna dovuta ai materiali da costruzione e ai casi di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un’emergenza o di un’attività umana del passato;

 

h.  la preparazione, la pianificazione della risposta e la gestione di situazioni di esposizione di emergenza che giustificano misure volte a tutelare la salute di individui della popolazione o di lavoratori;

 

i.  le esposizioni mediche;

 

l.  le esposizioni con metodiche per immagini a scopo non medico.

 

Le condizioni per l’applicazione delle suddette disposizioni sono definite negli allegati I e II.
Per quanto riguarda la decorrenza dei termini, ossia le disposizioni transitorie, si segnalano gli articoli 239, 240 e 241.
In particolare, per quel che concerne i rifiuti radioattivi (art. 239), entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con decreto interministeriale del Ministro dell’ambiente e del Ministro dello sviluppo economico, il decreto interministeriale del 7 agosto 2015, di classificazione dei rifiuti radioattivi, emanato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 verrà adeguato alle disposizioni del nuovo testo. Sino all’adozione del suddetto decreto, rimane valida la classificazione dei rifiuti di cui al decreto interministeriale del 7 agosto 2015, emanato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45.
Per quel concerne le disposizioni transitorie in materia di abilitazione di esperto di radioprotezione (art. 240), le norme relative all’abilitazione di terzo grado sanitario saranno applicabili decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
Per quel che concerne le disposizioni transitorie in materia di registrazione dei dati sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi (art. 241), l’ISIN renderà operativo il sistema di registrazione dei dati sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, dandone comunicazione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I detentori provvedono alla registrazione entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della suddetta comunicazione.
Il Titolo IV “Sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti”, dall’articolo 10 all’articolo 29, reca alcune importanti novità quali l’istituzione del Piano di azione nazionale per il radon, la determinazione dei nuovi livelli di riferimento per la concentrazione di attività di radon, l’indicazione dei criteri per l’individuazione delle aree prioritarie per l’intervento di risanamento da radon, oltre ad altre previsioni di carattere generale finalizzate a dare una organicità e valenza nazionale alle disposizioni in materia. Il decreto, inoltre, richiama e modifica il D. Lgs. n. 81/08 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro).
In particolare, il capo I, sezione II, riguarda l’“Esposizione al radon nei luoghi di lavoro” (articoli 16, 17 e 18).
Le disposizioni della citata sezione si applicano a:

  1. luoghi di lavoro sotterranei;
  2. luoghi di lavoro in locali semisotterranei o situati al piano terra, localizzati in specifiche aree (di cui all’articolo 11 del D. lgs  in oggetto);
  3. specifiche tipologie di  luoghi  di  lavoro  identificate  nel Piano nazionale d’azione per il radon (di cui all’ art. 10 del D. lgs. in oggetto);
  4. stabilimenti termali. 

Rimane sostanzialmente confermato il campo di applicazione del decreto legislativo n. 230/1995, abrogato dal provvedimento in oggetto.

Vengono definiti, all’articolo 17, gli obblighi in capo all’esercente, ossia la persona che ha la responsabilità giuridica ai fini dell’espletamento di una pratica o di una sorgente di radiazioni, anche relativamente alla integrazione del documento di valutazione dei rischi, di cui al D. Lgs. n. 81/08, e le modalità e la tempistica di comunicazione e trasmissione dei risultati delle misurazioni e delle relazioni tecniche.
Si segnala che il valore limite di concentrazione media annua di attività di radon in aria, misurato dall’esercente, in linea con quanto previsto dalla direttiva 59/2013 EURATOM, è stato abbassato da 500 Bq m-3 a 300 Bq m-3.
Il decreto legislativo regolamenta anche l’esposizione dei lavoratori, al titolo XI (dall’articolo 106 al 146), le cui disposizioni si applicano alle situazioni e alle attività previste nell’ambito di applicazione del decreto (all’articolo 2), alle quali sono addetti i lavoratori ed interviene sui temi degli obblighi dei datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, della formazione e informazione, della sorveglianza sanitaria, visite mediche, etc.
Il Decreto, infine, sostituisce l’articolo 180, comma 3, del D.Lgs. n. 81/200  prevedendo che la protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti sia disciplinata dalle disposizioni speciali in materia (il testo precedente dell’articolo si riferiva al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, abrogato dal Dlgs in esame).

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