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Emanata una circolare recante chiarimenti con riguardo ai lavoratori “fragili”

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Lavoratori “fragili”: indicazioni operative – circolare congiunta ministeriale

7 Settembre 2020
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È stata pubblicata, il 4 settembre, la Circolare (allegata) congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, in relazione al contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2, con particolare riguardo alle lavoratrici e ai lavoratori “fragili”.

Nelle premesse, la Direzione Generale della prevenzione sanitaria ribadisce che il medico competente è il soggetto che supporta il datore di lavoro nell’attuazione delle misure richiamate nel protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, e quindi in ossequio a quanto previsto dall’articolo 28 sulla valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Nell’attuale fase, continua a rilevarsi fondamentale la sorveglianza sanitaria, in particolare in riferimento all’opportunità di contestualizzare in tempo utile le misure di contenimento rispetto alla singola realtà produttiva, tenendo conto dei dati sull’andamento epidemiologico in ambiro territoriale.

I Dicasteri espongono il quadro normativo di riferimento, fondato sulla previsione generale (art. 5 dello Statuto dei lavoratori) e sulla disciplina specifica contenuta nel D. Lgs. n. 81/2008 (in particolare l’art. 41 sulla sorveglianza sanitaria).

Il punto 3 reca il concetto di fragilità.

Il Protocollo del 14 marzo 2020, aggiornato il 24 aprile successivo, prevede che:

il medico competente “segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy”;

“alla ripresa dell’attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per la identificazione dei soggetti con particolari situazioni di fragilità”;

“è raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età”.

La circolare, aggiornando il dato epidemiologico anche con riferimento all’età, evidenzia che – sulla base delle informazioni scientifiche più recenti – il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto”. Tale concetto è soggetto evidentemente al progressivo aggiornamento delle conoscenze di tipo epidemiologico e scientifico.

Viene dunque escluso espressamente che il fattore dell’età, da solo, possa – in assenza di comorbilità – costituire, di per sé, un fattore di maggior rischio.

I due Ministeri, al punto 3.2, espongono alcune indicazioni operative.

In primo luogo, la circolare chiarisce che i lavoratori devono essere messi in condizioni di “richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria”, in presenza di patologie con scarso compenso clinico (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche) e che “le eventuali richieste di visita dovranno essere corredate della documentazione medica relativa alla patrologia diagnosticata a supporto della valutazione del medico competente”.

L’onere di attivare la sorveglianza e di evidenziare la propria condizione è posto in capo al lavoratore e non affidato alla ricerca da parte del datore di lavoro.

Tale aspetto è rilevante ai fini della responsabilità, che non può fondarsi sulla presenza di condizioni legittimamente ignote al datore di lavoro.

La documentazione sarà consegnata non al datore di lavoro ma al medico competente (o all’ente pubblico prescelto laddove il datore di lavoro non abbia l’obbligo di nominare il medico competente), a tutela della privacy.

Laddove non sussista l’obbligo di nominare il medico competente, il datore di lavoro che non abbia ritenuto di nominarne uno potrà ricorrere agli istituti previdenziali e ispettivi richiamati dall’art. 5 della legge n. 300/1970 (INAIL, ASL, dipartimenti di medicina legale e del lavoro delle Università). A tal proposito si fa presente che l’obbligo dell’art. 83 del DL n. 34/2020 di sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori fragili è decaduto il 31 luglio 2020, non essendo stata prorogata la relativa previsione.

La circolare descrive, inoltre, il contenuto del giudizio medico-legale e le istruzioni relative al medico competente. I medici pubblici dovranno attenersi alle disposizioni della circolare, per espressa disposizione della stessa.

Secondo la circolare, ai fini della valutazione della condizione di fragilità, il datore di lavoro deve fornire al medico competente tutte le informazioni sulla mansione svolta dal lavoratore, sulla postazione o ambiente di lavoro, sul documento di valutazione dei rischi e sulle misure adottate in attuazione del Protocollo condiviso del 24 aprile 2020.

Per i datori di lavoro che non abbiano l’obbligo di nominare il medico competente, c’è la possibilità che sia il lavoratore a richiedere una visita per la verifica del proprio stato di fragilità e si tratterà, precisa la circolare, di una visita ai sensi del citato art. 5 della legge n. 300/1970.

In questa ipotesi, quindi, il datore di lavoro dovrà fornire all’ente pubblico (che seguirà le indicazioni della circolare) i dati che avrebbe dovuto fornire al medico competente.

Sulla base di tali informazioni, il medico competente – o l’ente pubblico – esprimerà il proprio giudizio di idoneità e fornirà, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per fronteggiare il rischio da Covid 19. In caso di assenza di soluzioni alternative, emetterà un giudizio di non idoneità temporanea.

Resta ferma la necessità di ripetere periodicamente la visita in relazione all’evoluzione scientifica.

I due Ministeri, come già detto, al punto 4 confermano la mancata proroga della sorveglianza sanitaria eccezionale prevista dall’art. 83 del DL n. 34/2020, circostanza alla quale la circolare attuale sembra ora dare copertura, e dispongono che le visite mediche richieste dai lavoratori ai sensi di quella normativa (quindi entro il 31 luglio) verranno condotte secondo le regole della circolare in commento.

L’ultimo paragrafo, il 5, disciplina le modalità di espletamento delle visite, che dovranno ovviamente garantire la massima sicurezza sia per l’operatore sanitario sia per i lavoratori.

Le visite dovrebbero essere svolte, laddove possibile, in una infermeria aziendale o ambiente idoneo a consentire il distanziamento, il ricambio d’aria e l’igiene delle mani. Il lavoratore è opportuno che indossi la mascherina.

Andranno evitati gli assembramenti e verrà diffusa una informativa ai lavoratori affinchè non si presentino alla visita con febbre e/o sintomi respiratori seppur lievi.

Si conferma, poi, la possibilità di differire la visita periodica e quella (laddove prevista) disposta alla cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio per l’esposizione ad amianto) e si sollecita una particolare attenzione alla opportunità di evitare quegli esami che, coinvolgendo particolarmente l’apparato respiratorio (spirometrie., alcooltest, etc), potrebbero risultare particolarmente rischiosi per il personale sanitario.

Si allega altresì la news di Confindustria, dal titolo “Lavoratori fragili, quarantena e lavoro”, che critica alcuni aspetti della circolare, con particolare riferimento al giudizio di idoneità o meno al lavoro del lavoratore fragile e approfondisce e contesta la notizia apparsa sulla stampa il 4 settembre (Il corriere della sera, pagina, 9, articolo dal titolo “Lavoratori, il caso della quarantena – Vietato accendere il computer dell’ufficio”) secondo la quale sarebbe vietato lavorare ai lavoratori in quarantena perché positivi al covid19 o perché di ritorno da zone a rischio (o anche perché sono stati a contatto stretto con un caso accertato di covid19).

41445-Nota Confindustria.pdfApri

41445-circ min n.13_04_09_2020.pdfApri
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