Fornite dall’Inps e dall’Inail indicazioni operative per effettuare il versamento dei contributi sospesi
L’INPS, con l’allegato messaggio n. 3331 del 14 settembre 2020, ha informato che l’istanza per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, utile anche ai fini dell’avvio della rateizzazione di cui all’articolo 97 del D.L. n. 104/2020, può essere trasmessa fino al 30 settembre 2020.
L’Istituto ha, inoltre, ricordato che resta fermo il termine del 16 settembre 2020 per il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata della rateizzazione.
L’istituto, nel fornire le suddette indicazioni, ha fatto seguito ai messaggi n. 2871 del 20 luglio 2020 e n. 3274 del 9 settembre 2020, che si allegano per opportuna informativa.
In particolare, con il messaggio n. 2871/2020 sono state fornite le istruzioni operative, riferite alle diverse gestioni previdenziali, per i versamenti contributivi sospesi (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) in un’unica soluzione, entro il 16 settembre 2020, o mediante rateizzazione, ai sensi dei D.L. n. 9/2020, D.L. n. 18/2020, D.L. n. 23/2020, D.L. n. 34/2020, come modificati dalle rispettive leggi di conversione.
Tale pagamento dovrà essere effettuato mediante modello “F24” compilando la “sezione INPS” secondo l’esempio riportato nella tabella.
E’ stato, inoltre, comunicato che la domanda di rateizzazione dovrà, invece, essere trasmessa, esclusivamente in modalità telematica, direttamente dal titolare o dal legale rappresentante o dagli intermediari abilitati, per i datori iscritti anche alla gestione datori di lavoro con dipendenti, tramite il format disponibile sul portale INPS: “prestazioni e servizi” – “tutti i servizi” – “rateazione contributi sospesi emergenza epidemiologica COVD-19”.
Con il successivo messaggio n. 3274/2020, nel fare seguito a quanto chiarito con il messaggio precedente, sono state fornite indicazioni in merito alle ulteriori disposizioni introdotte dall’art. 97[1] del D.L. n. 104/2020 ed, in particolare, in merito al versamento dell’importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione qualora i datori di lavoro intendano effettuare il pagamento in modalità rateale.
L’Inps fornirà, con un successivo messaggio, indicazioni per il pagamento del restante importo pari al 50% delle somme dovute.
Anche l’INAIL, con l’allegata circolare n. 35 del 14 settembre scorso, ha fornito indicazioni in merito alla ulteriore modalità di versamento dei premi sospesi introdotta dal suddetto art. 97 del D.L. n.104/2020.
A tal fine, sono stati riportati i numeri di riferimento, che si aggiungono a quelli già indicati con le precedenti circolari, da indicare nel modello F24 alla ripresa dei versamenti (riportati al paragrafo B. Istruzioni per la ripresa dei versamenti al 16 settembre 2020), da utilizzare in caso di versamento rateale ai sensi dell’articolo suddetto.
E’ stato, inoltre, ribadito che gli interessati devono comunicare all’INAIL, con l’apposito servizio online, di aver effettuato la sospensione dei versamenti. Il servizio online, attualmente in corso di aggiornamento, permetterà anche a coloro che hanno già presentato la comunicazione di sospensione di modificare la modalità di pagamento precedentemente prescelta. Tale servizio sarà aggiornato con le disposizioni stabilite dall’articolo 97, entro il corrente mese di settembre.
[1] I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
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