Fornite dall’Inail, con la circolare n. 36/2020, indicazioni operative per l’accesso ai servizi in rete tramite identità digitali
L’Inail, con l’allegata circolare n. 36 del 19 ottobre scorso, ha fornito indicazioni in merito alla disposizione introdotta dall’art. 24 del D.L. n. 76/2020, c.d. “Decreto Semplificazioni” che, nel modificare il Codice dell’amministrazione digitale di cui al D.Lgs n. 82/2005, ha introdotto importanti “Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale”.
E’ stato previsto, in particolare, al comma 4, l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare esclusivamente le identità digitali per identificare i cittadini che accedono ai servizi in rete[1] e per consentire l’accesso delle imprese e dei professionisti ai medesimi servizi.
L’Istituto ha ricordato che, al fine di favorire la diffusione dei servizi in rete e agevolarne l’accesso da parte di cittadini e imprese, l’articolo 64, comma 2-bis, del D.Lgs n. 82/2005, ha istituito il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID), l’articolo 66 ha regolamentato la carta d’identità elettronica (CIE)[2] e la carta nazionale dei servizi (CNS)[3] e l’articolo 64, comma 3-bis, ha previsto che la transizione verso le identità digitali dei suddetti servizi dovrà concludersi entro il 28 febbraio 2021.
Da tale data, infatti, le pubbliche amministrazioni non potranno più rilasciare o rinnovare credenziali per l’identificazione e l’accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l’utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021[4]. A tal fine, l’Inail ha messo in atto un piano per l’attuazione graduale delle nuove modalità di identificazione e accesso ai servizi in rete.
In particolare, per la transizione verso l’uso esclusivo di SPID, CIE e CNS, sono state previste diverse fasi in base alla categoria di utenti, come indicate nell’allegato n. 1 della circolare.
La prima fase, decorrente dal 1° dicembre 2020, riguarda gli Istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla L. n. 1528/2001, gli utenti legittimati ad accedere ai servizi dell’Inail, ai sensi dell’articolo 1 della L. n. 129/1979 e i soggetti registrati nei seguenti gruppi/profili:
Tali utenti e i loro delegati, compresi i Patronati zonali delegati dai Patronati nazionali, dal 1° dicembre 2020, dovranno accedere ai servizi in rete e online dell’Istituto esclusivamente tramite SPID, CIE e CNS. Tale obbligo riguarda sia i nuovi utenti che i soggetti già in possesso delle credenziali Inail.
Per le restanti categorie di utenti, l’accesso ai servizi in rete dell’Inail continuerà a essere consentito con le credenziali già in uso.
L’Istituto ha chiarito, inoltre, con riguardo ai consulenti del lavoro, che in virtù della convenzione siglata il 20 dicembre 2018 con il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, è stato attivato lo scambio in cooperazione applicativa delle informazioni relative agli iscritti agli albi provinciali.
Nella seconda fase, decorrente dal 28 febbraio 2020, l’Inail non rilascerà più le credenziali di accesso e, pertanto, per i soggetti già registrati e non appartenenti alle categorie indicate nella fase 1, rimarranno valide le credenziali precedentemente rilasciate fino a nuova data stabilita da Inail e comunque non oltre il termine del 30 settembre 2021, come previsto dalle disposizioni di legge.
La terza fase, programmata dal 1° marzo 2021, riguarda gli utenti registrati nel profilo Amministrazioni statali in gestione per conto dello Stato.
L’Istituto si è inoltre riservato la possibilità di individuare, nel mese di maggio 2021, una o più ulteriori fasi che riguarderanno le altre categorie di utenti.
Al termine delle fasi di transizione, dal 1° ottobre 2021 sarà operativo esclusivamente l’accesso con SPID, CIE e CNS per tutti gli utenti.
L’Istituto ha, infine, comunicato che è possibile rivolgersi al Contact center Inail, al numero 06.6001, o al servizio online “Inail risponde” disponibile nella sezione “Supporto” del portale www.inail.it, per eventuali richieste di assistenza.
[1] si intende qualsiasi servizio di una amministrazione pubblica fruibile a distanza per via elettronica
[2] carta d’identità elettronica: il documento d’identità munito di elementi per l’identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l’identità anagrafica del suo titolare
[3] carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l’accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni
[4] articolo 24, comma 4, del DL 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge 1 settembre 2020, n. 120.
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