Pubblicato il decreto interministeriale con il quale diventa operativo il Fondo Nuove Competenze previsto dal decreto Rilancio.
Sul sito istituzionale del Ministero del lavoro è stato pubblicato il Decreto interministeriale sul Fondo Nuove Competenze, istituito presso l’ANPAL ai sensi dell’art. 88 del d.l. n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio)[1], e con il quale sono individuati i criteri per l’utilizzo delle relative risorse, incrementate dal d.l. n. 104/2020 (c.d. decreto Agosto), e per la presentazione delle relative istanze.
Il Fondo Nuove Competenze è finalizzato ad offrire ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze per adattarsi alle mutate condizioni del mercato del lavoro e a sostenere le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Al Fondo potranno attingere tutti i datori di lavoro del settore privato che abbiano stipulato accordi collettivi, aziendali o territoriali, di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, in cui è stabilito che parte dell’orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.
L’accordo collettivo dovrà essere sottoscritto entro il 31 dicembre 2020 e dovrà prevedere:
Le attività di sviluppo delle competenze si dovranno concludere entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte di ANPAL. Il termine è elevato a 120 giorni nei casi di domanda cumulativa effettuata dai Fondi interprofessionali[2] per conto delle imprese aderenti.
L’accordo collettivo dovrà individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e/o riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati, di norma, anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in linea con la Raccomandazione europea sul miglioramento delle competenze degli adulti del 19 dicembre 2016.
Inoltre, l’accordo collettivo potrà prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad incrementare l’occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative coerenti con il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze regionali.
Una volta sottoscritto l’accordo collettivo, il datore di lavoro, per accedere al contributo, riferito alla quota di retribuzione e contribuzione oraria oggetto di rimodulazione d’orario, dovrà presentare domanda all’ANPAL, allegando l’accordo stesso e il progetto per lo sviluppo delle competenze.
In caso di gruppo societario sarà possibile presentare un’unica domanda, da parte della capogruppo, anche per conto delle società controllate al 100%.
Il progetto per lo sviluppo delle competenze dovrà individuare:
In particolare, il progetto dovrà evidenziare:
L’ANPAL, entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame, pubblicherà sul sito istituzionale un Avviso recante termini e modalità per la presentazione delle istanze, nonché i requisiti per l’approvazione delle stesse, in merito alle quali dovrà essere sentita la Regione interessata dal progetto che si esprimerà anche tenuto conto della propria programmazione regionale dei progetti in materia di formazione continua.
La valutazione delle istanze di contributo, effettuata in osservanza dei requisiti richiesti dal provvedimento, avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Successivamente, l’ANPAL determinerà l’importo massimo riconoscibile al datore di lavoro, erogato dall’INPS con cadenza trimestrale, distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali, che potrà essere rideterminato in riduzione per cause di impossibilità sopravvenuta alla partecipazione agli interventi proposti.
A conclusione dell’intervento formativo, l’ANPAL verificherà la corrispondenza tra il contributo erogato e il costo effettivo del personale in apprendimento, e nell’ipotesi di scostamenti, procederà, in collaborazione con l’INPS, al recupero delle somme indebitamente erogate.
Possono essere soggetti erogatori dei percorsi formativi tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, anche privati, che, per statuto o istituzionalmente, svolgono attività di formazione, ivi comprese le Università statali e non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l’Istruzione per Adulti-CPIA, gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali. Soggetto erogatore della formazione può essere anche la stessa impresa che ha presentato l’istanza di contributo, laddove previsto dall’accordo collettivo.
[1] Art. 88 Fondo Nuove Competenze del d.l. n. 34/20, come modificato dal d.l. n. 104/20:
1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica, per gli anni 2020 e 2021, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato “Fondo Nuove Competenze”, costituito presso l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO. Il predetto fondo è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l’anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l’anno 2021. 2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono partecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che, a tal fine, potranno destinare al Fondo costituito presso l’ANPAL una quota delle risorse disponibili nell’ambito dei rispettivi bilanci. 3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa.
[2] I Fondi Paritetici Interprofessionali potranno partecipare al Fondo attraverso il finanziamento di azioni di formazione sul Conto formazione e la pubblicazione di avvisi per la concessione di finanziamenti per attività formative sul Conto di sistema che facciano specifico riferimento alle finalità richiamate all’articolo 1 del decreto. Nel caso di avvisi sul Conto di sistema, il fondo interprofessionale potrà presentare istanza cumulativa di accesso al Fondo, per conto delle imprese aderenti. L’istanza dovrà essere corredata dall’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro.
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