Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia, per segnalare che l’Inps, con la circolare n. 132/2020, ha fornito ulteriori istruzioni in merito alla fruizione del c.d. congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli minori e per sospensione dell’attività didattica dei figli in presenza, riconosciuto in favore dei lavoratori dipendenti per periodi compresi entro il 31 dicembre 2020.
Nel rammentare che la disciplina del congedo in esame, introdotto dal decreto-legge n. 111/2020, ormai abrogato, è stata ridefinita prima dal decreto-legge n. 104/2020 (c.d. decreto Agosto), come innovato dalla legge di conversione n. 126/2020, e poi dal decreto-legge n. 137/2020 (c.d. decreto Ristori) che ha modificato da ultimo il relativo articolato[1], l’Istituto, ad integrazione delle indicazioni già diramate con la circolare n. 116/2020 e alla luce delle novità introdotte, si sofferma a fornire chiarimenti sull’ampliamento dei casi in cui è possibile fruire del congedo COVID-19 e sulla compatibilità/incompatibilità del congedo in relazione all’altro genitore.
Con riferimento all’ampliamento dei casi, il novellato articolo 21-bis del citato d.l. n. 104/2020 prevede la possibilità, per uno dei genitori, di fruire del congedo COVID-19 per quarantena del figlio minore di anni 14, in alternativa allo svolgimento del lavoro in modalità agile, oltre che nel caso di contatto avvenuto all’interno del plesso scolastico, anche nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. Per poter fruire del congedo in esame, in tutti i casi di contatto richiamati, la quarantena deve essere disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.
Sul punto, l’Inps ha precisato che il congedo per quarantena disposto per contatto verificatosi nei luoghi individuati diversi dal plesso scolastico è fruibile e indennizzabile solo a decorrere dal 14 ottobre 2020, data di entrata in vigore della legge n. 126/2020, anche a fronte di provvedimenti di quarantena disposti prima di tale data.
Successivamente il d.l. n. 137/2020 (oltre ad elevare fino a 16 anni l’età del figlio convivente per il quale il genitore può svolgere il lavoro in modalità agile per tutto o parte della quarantena del figlio stesso e a riconoscere ai genitori di figli tra i 14 e i 16 anni il diritto di astenersi dal lavoro senza retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro[2]) ha introdotto, altresì, la facoltà per i lavoratori dipendenti, sempre in alternativa al lavoro agile, di avvalersi del congedo COVID-19 per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio minore di anni 14, disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle singole strutture scolastiche. Nel merito, l’Inps ha precisato che il congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza è fruibile e indennizzabile solo a partire dal 29 ottobre 2020, data di entrata in vigore del d.l. n. 137/2020.
Con riguardo alla compatibilità/incompatibilità del congedo con l’altro genitore, l’Istituto sottolinea in particolare che, ai sensi del comma 5 dell’articolo 21-bis, fermo restando il presupposto della necessaria sussistenza della convivenza del figlio con il genitore richiedente il congedo, se un genitore fruisce del congedo per quarantena scolastica del figlio o per sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso, l’altro genitore non potrà fruire negli stessi giorni di tali misure, né di lavoro agile, per il medesimo figlio, ma potrà invece fruirne per altro figlio minore di 14 anni avuto da un altro rapporto, purché il genitore dell’altro figlio non stia a sua volta fruendo di congedo o lavoro agile per quarantena del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso.
In ordine alle disposizioni sul lavoro agile in presenza di soggetti con disabilità di cui agli articoli 39 del d.l. n. 18/2020[3] e 21-ter del d.l. n. 104/2020[4], viene precisato che la fruizione del congedo COVID-19 per quarantena o sospensione dell’attività didattica in presenza di cui trattasi è compatibile con il contemporaneo svolgimento, da parte dell’altro genitore, di lavoro in modalità agile per altro figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge n. 104/1992.
Per quanto attiene le modalità di presentazione dell’istanza di congedo, viene sottolineato che la domanda di congedo per quarantena scolastica del figlio convivente può essere avanzata esclusivamente per via telematica tramite il Portale web, il Contact center o i Patronati, anche senza riportare nell’immediato gli elementi identificativi del provvedimento e selezionando l’apposita dichiarazione: “Mi impegno a comunicare alla Struttura INPS territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data della presente domanda, i dati del provvedimento richiesti nel punto precedente, a pena di reiezione”, con possibilità di allegare la documentazione ritenuta utile a tal fine dal richiedente.
L’Inps evidenzia, infine, che saranno fornite successivamente le istruzioni per la presentazione della domanda di congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente (la quale potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque decorrenti dalla predetta data del 29 ottobre 2020), nonché con riferimento al congedo straordinario per la sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado riconosciuto a favore dei genitori lavoratori dipendenti ai sensi dell’art. 13 del d.l. n. 149 del 9 novembre 2020 (c.d. decreto Ristori bis)[5].
[1] Art. 21-bis del d.l. n.104/2020 e s.m.i. Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici
1. Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni sedici disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici.
2. E’ altresì possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si è verificato all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
3. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui ai commi 1 e 2, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
4. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 3 è riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 7, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
5. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3, o svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3.
6. Il beneficio di cui al presente articolo può essere riconosciuto, ai sensi del comma 7, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.
7. Il beneficio di cui ai commi da 3 a 6 è riconosciuto nel limite di spesa di 93 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
8. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 3 a 6, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2020.
9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a 51,5 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 22-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.
10. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
[2] Per tale ipotesi di congedo i genitori devono presentare la relativa domanda solamente al proprio datore di lavoro e non all’Inps.
[3] Art. 39 del d.l. n. 18/2020 e s.m.i. Disposizioni in materia di lavoro agile
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.
[4] Art. 21-ter del d.l. n. 104/2020 e s.m.i. Lavoro agile per genitori con figli con disabilità
[5] Art. 13 del d.l. n. 149/2020 Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado
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