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Pubblicato l’Avviso Anpal che disciplina le modalità di accesso al Fondo nuove competenze

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Fondo Nuove Competenze – Determina Anpal n. 461/20 – Avviso pubblico

6 Novembre 2020
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A seguito del Decreto interministeriale del 22 ottobre 2020, che ha dato attuazione al Fondo Nuove Competenze (FNC), istituito dall’art. 88 del decreto-legge n. 34/2020 e s.m., l’Anpal ha diramato sul sito istituzionale l’Avviso pubblico che ne disciplina le modalità di accesso, approvato con la determina n. 461 del 4 novembre 2020.

 

Nel richiamare le disposizioni attuative del citato decreto (già oggetto di disamina con la (comunicazione Ance del 23 ottobre u.s.) e nel rammentare che il FNC, le cui risorse ammontano a 730 milioni di euro per il biennio 2020-2021, rimborsa il costo, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di lavoro in riduzione destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori, l’Avviso prescrive, in particolare, quanto segue.

 

Destinatari del contributo sono tutti i datori di lavoro privati che, ai sensi dell’art. 88, comma 1 del richiamato d.l. n. 34/20, abbiano stipulato entro il 31 dicembre 2020 gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro.

 

Sono interessati dagli interventi i lavoratori dipendenti occupati nelle imprese ammesse a beneficiare dei contributi finanziari del FNC o in somministrazione, per i quali è ridotto l’orario di lavoro a fronte della partecipazione a percorsi di sviluppo delle competenze, previsti dall’accordo collettivo.

 

La presentazione dell’istanza, sottoscritta, anche digitalmente, dal legale rappresentante dell’azienda o da suo delegato[1], può essere avanzata dai datori di lavoro privati a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Avviso (5 novembre c.a.), tramite gli appositi modelli allegati all’Avviso stesso.

 

L’istanza può essere per singola azienda (v. Modello di cui all’Allegato 1.a) o cumulativa (Modello di cui all’Allegato 1.b).

 

Ai sensi degli artt. 4 e 8 del decreto di attuazione:

 

  • nel caso di gruppi societari, l’istanza può essere presentata dalla capogruppo anche per conto delle società controllate;
  • nel caso in cui le imprese accedano al FNC per il tramite di avvisi su conto sistema di un Fondo Paritetico Interprofessionale o tramite il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori, l’istanza può essere presentata dal Fondo in nome e per conto delle imprese aderenti.

L’istanza cumulativa è presentata dal legale rappresentante (o da un suo delegato) della società capogruppo o del Fondo Paritetico Interprofessionale ovvero del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori.

In allegato all’istanza (singola o cumulativa), deve essere riportata la seguente documentazione[2]:

 

  • l’accordo collettivo (v. art. 88, comma 1, del d.l. n. 34/20, art. 3 del DM di attuazione e art.1 dell’Avviso);
  • il progetto formativo (v. art. 5 del DM di attuazione e art. 1 dell’Avviso), all’interno del quale l’impresa deve individuare il soggetto erogatore[3] dei percorsi di sviluppo delle competenze;
  • l’elenco dei lavoratori coinvolti, con indicazione del relativo livello contrattuale e del numero di ore di riduzione dell’orario di lavoro da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze (v. schema di cui all’Allegato 2);
  • eventuale delega del rappresentante legale, corredata da documento di identità del delegante (v. art. 38, comma 3bis del DPR n. 445/2000).

 

Con la presentazione dell’istanza, il richiedente accetta le prescrizioni contemplate dall’Avviso, prendendo atto dell’Informativa Privacy[4] (v. art. 11 dell’Avviso) e dell’onere a suo carico di renderla nota a ogni persona fisica i cui dati personali siano comunicati all’Anpal.

 

I datori di lavoro che hanno già presentato istanza per l’accesso al FNC possono presentarne una seconda nelle medesime modalità, sempreché riguardi lavoratori differenti da quelli indicati nella prima istanza.

Il datore di lavoro che richiede il contributo a valere sul FNC deve assicurare di non ricevere, per il costo del lavoro delle stesse ore, altri finanziamenti pubblici.

L’istruttoria delle istanze di contributo avviene secondo il criterio cronologico di presentazione (fa fede data e ora della presentazione dell’istanza di contributo tramite PEC o tramite applicativo).

 

In fase di verifica istruttoria, si evidenzia che, oltre all’osservanza dei requisiti richiesti dall’Avviso e dal DM di attuazione, l’Anpal provvede a verificare che i datori di lavoro siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (verifica DURC). Si terrà conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

In caso di documentazione incompleta l’Anpal invia una richiesta di integrazioni e/o chiarimenti al soggetto richiedente, il quale è tenuto a rispondere entro 10 giorni di calendario dalla richiesta, pena la sospensione dell’istanza e la decadenza dall’ordine cronologico di presentazione. L’istanza sospesa è riattivata al momento dell’eventuale e successiva presentazione della documentazione richiesta che, se non adeguata e completa, determinerà il rigetto dell’istanza stessa. Il rigetto  non preclude la possibilità di presentare una nuova istanza nei limiti della disponibilità finanziaria del FNC.

 

Ai fini dell’approvazione dell’istanza, ANPAL richiede alle Regioni/Province Autonome[5] interessate di esprimere, tenendo conto anche della programmazione regionale, un parere sul progetto formativo. Decorsi i 10 giorni dalla data di richiesta, il parere si intende acquisito positivamente per silenzio assenso.

 

In funzione dell’esito delle verifiche del possesso dei requisiti e del parere della Regione interessata dal progetto formativo, l’Anpal approva o rigetta l’istanza di contributo, con relativa notifica al soggetto richiedente.

 

I percorsi di sviluppo delle competenze devono essere realizzati nel termine di 90 giorni dall’approvazione della domanda, elevato a 120 giorni nel caso di istanza presentata dai Fondi paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori.

 

L’erogazione del contributo è eseguita dall’Inps, su richiesta dell’Anpal, in due tranche: anticipazione del 70% e saldo.

 

L’approvazione dell’istanza determina per il richiedente, nel caso di istanza singola, e per il singolo datore di lavoro, nel caso di istanza cumulativa, l’erogazione, a titolo di anticipazione, del 70% del contributo concesso.

 

La richiesta di saldo[6] può essere presentata dal medesimo soggetto che ha sottoscritto l’istanza, al completamento delle attività di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori tramite apposito modello (V. Modelli di cui agli Allegati 3.a e 3.b), nei successivi 40 giorni dalla conclusione dei percorsi di sviluppo delle competenze[7]. Qualora la richiesta di saldo non sia presentata nel termine predetto, è prevista la revoca totale del contributo ammesso e la restituzione dell’acconto erogato.

 

In caso di documentazione incompleta, vengono richieste integrazioni e/o chiarimenti al richiedente che dovrà rispondere entro 30 giorni di calendario dalla richiesta. In carenza di integrazioni e/o chiarimenti richiesti o di non adeguatezza e completezza degli stessi, la richiesta di saldo potrà essere rigettata e si procederà all’eventuale recupero delle somme erogate a titolo di anticipazione.

 

Ultimate le verifiche, in funzione delle realizzazioni, l’Anpal determina il contributo riconoscibile a saldo. Nel caso in cui le realizzazioni determinino un importo inferiore a quanto erogato a titolo di anticipazione, sarà recuperata parte dell’anticipo erogato.

 

Fintanto che non sarà reso disponibile l’apposito applicativo,  l’operatività del quale sarà oggetto di specifica comunicazione e per il cui utilizzo il soggetto richiedente deve essere in possesso di identità SPID, la presentazione delle istanze e delle richieste di saldo avverrà tramite PEC all’indirizzo dedicato fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it, allegando la documentazione richiamata all’art. 7 dell’Avviso.

 

Eventuali chiarimenti inerenti l’Avviso potranno essere richiesti  esclusivamente via e-mail all’indirizzo fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it.

 

Sul sito web www.anpal.gov.it l’Anpal provvederà a pubblicare ed aggiornare le relative FAQ.

 

 


[1] L’eventuale delega deve avvenire per iscritto, deve essere allegata all’istanza e corredata di documento di identità del delegante, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 3bis del DPR n. 445/2000.

 

[2] In caso di istanza cumulativa presentata da una società capogruppo o da Fondo Paritetico Interprofessionale ovvero da Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori i documenti sopra richiamati devono essere allegati per singola impresa controllata o aderente.

La società capogruppo può stipulare un unico accordo collettivo per tutte le società controllate. Nel caso di presentazione dell’istanza da parte di un Fondo Interprofessionale o del Fondo per la Formazione e il sostegno al reddito, l’accordo sindacale di rimodulazione dell’orario di lavoro deve essere stipulato e allegato per ogni impresa aderente.

[3] Sono individuabili quali soggetti erogatori dei percorsi formativi, tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione, ivi comprese le università statali e le non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l’Istruzione per Adulti (CPIA), gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali. Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le attività di formazione erogate dalle università sono riconoscibili in termini di crediti formativi universitari nell’ambito di ulteriori percorsi di formazione universitaria. Può svolgere il ruolo di soggetto erogatore della formazione la stessa impresa che ha presentato domanda di contributo, laddove l’accordo collettivo lo preveda.

[4] I richiedenti il contributo hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali scrivendo all’indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedatiAnpal@anpal.gov.it.

 

 

[5] Nel caso di istanza singola e di istanza cumulativa presentata dalla capogruppo, la richiesta è rivolta alla Regione/Provincia Autonoma nella quale si trova la sede legale del soggetto richiedente, rispettivamente singola impresa e capogruppo; nel caso di istanza cumulativa presentata dal Fondo Paritetico Interprofessionale e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori, la richiesta è rivolta alle Regioni/Province Autonome nelle quali si trova la sede legale delle singole imprese (soggetti aderenti all’istanza cumulativa). Il parere negativo di una Regione/Provincia Autonoma su una o più imprese singole non inficia l’approvazione dell’istanza cumulativa. La determinazione del contributo è relativa alle imprese singole per le quali le Regioni/Provincie Autonome abbiano espresso parere favorevole.

 

[6] La richiesta di saldo deve essere obbligatoriamente corredata da: attestazioni/certificazioni delle competenze acquisite dai singoli lavoratori e rilasciati in esito ai percorsi di sviluppo e dei servizi di individuazione o validazione delle competenze; elenco dei lavoratori coinvolti, con l’indicazione del livello contrattuale e del numero di ore dell’orario di lavoro effettivamente ridotte e impiegate nei percorsi di sviluppo delle competenze, secondo lo schema dell’Allegato 4; informazioni sui lavoratori partecipanti esplicitate nell’Allegato 5.

[7] Per la richiesta di saldo singola deve essere utilizzato il Modello – Allegato 3.a, mentre per  la richiesta di saldo cumulativa il Modello – Allegato 3.b. Ricevuta la documentazione di richiesta di saldo l’Anpal procede alle verifiche richiamate all’art. 6.3 dell’Avviso.

 

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