Anticipazioni dei contenuti di un’imminente Circolare sulle modalità applicative e sulla documentazione da acquisire per l’accesso alle detrazioni per l’efficientamento energetico ed antisismico degli edifici, potenziate al 110% – cd. Superbonus, in vigore fino al 31 dicembre 2021.
La cessione e lo sconto in fattura, riferite ai bonus edilizi ordinari, diversi dal Superbonus, possono avvenire anche per stati di avanzamento lavori. Confermata l’assenza di limiti di natura soggettiva all’individuazione della platea dei possibili cessionari dei crediti di imposta corrispondenti alle detrazioni previste dall’art.121 del Decreto Rilancio.
Queste alcune delle precisazioni fornite dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini nell’ambito dell’audizione presso la Commissione parlamentare bicamerale di vigilanza sull’anagrafe tributaria, tenutasi lo scorso 18 novembre.
Si illustrano, in estrema sintesi, le risposte fornite nel corso dell’incontro istituzionale, sui temi che verranno affrontati, altresì, nell’annunciata Circolare relativa ad ulteriori chiarimenti sui Superbonus[1].
Nella audizione, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, chiarisce che:
questioni interpretative
Diversamente, il beneficio è escluso se l’unico proprietario di tutte le unità immobiliari di un edificio concede in locazione o in comodato tutte o alcune delle stesse a più soggetti (detentori). In tale ipotesi, infatti, il condominio non si costituisce, per la presenza di un unico proprietario di tutte le unità che compongono l’edificio.
In sostanza, viene confermata la restrittiva nozione di condominio nel senso civilistico di cui alla C.M. 24/E/2020, condizionata anche dalla lettura in tal senso della disposizione agevolativa, in base alle stime di copertura della misura effettuate dal Governo a seguito dell’introduzione del beneficio;
In merito alle asseverazioni relative allo stato legittimo degli immobili, viene richiamata la recente modifica normativa in base alla quale gli accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi;
richieste di semplificazione:
Infine, il Direttore Ruffini nel ribadire l’arrivo di una nuova Circolare dedicata a fornire tutte le indicazioni sui documenti da acquisire e i riscontri necessari per attestare la sussistenza dei presupposti delle detrazioni, ha precisato che i margini di semplificazione della procedura sono esigui, poiché la normativa sul Superbonus in quanto “di particolare favore” richiede controlli e verifiche sulla spettanza dei requisiti e sulla regolarità tecnica degli interventi.
Anche la realizzazione di un “portale unico” in cui far confluire tutta la documentazione e le comunicazioni di varia natura afferenti alla disciplina del Superbonus, essendo trasversale e afferente a diverse amministrazioni pubbliche, non potrebbe essere, qualora fosse realizzato, di competenza dell’Agenzia delle Entrate.
[1] Si ricorda che, sul tema, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la C.M. 24/E/2020, la R.M. 60/E/2020, nonché numerose risposte a specifiche istanze d’interpello.
[2] Cfr. rispettivamente l’art. 16-bis comma 1, lettera h del DPR 917/1986 e art. 16-ter del DL 63/2013 convertito con modifiche nella legge 90/2013.
[3] Art. 9, co.1, del d.lgs. 472/1997.
[4] In particolare, l’Amministrazione finanziaria, in tale pronuncia, fa riferimento a 4 parametri per l’individuazione del “concorso nella violazione”: 1) una pluralità di soggetti agenti; 2) la realizzazione di una fattispecie di reato; 3) il contributo di ciascun concorrente alla realizzazione del reato; 4) l’elemento soggettivo.
[5] L’Agenzia delle Entrate precisa, inoltre, che l’adeguatezza della polizza, commisurata al numero dei contribuenti assistiti nonché al numero dei visti di conformità rilasciati, attiene all’aspetto contrattualistico tra le parti.
[6] Di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del DPR 917/1986 (interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari, nonché i precedenti interventi e quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici)
[7] Cfr. Circolari n.11/E/2018 Cfr. ANCE “Ecobonus: dall’Agenzia i chiarimenti sulla cessione del credito” – ID n. 32715 del 21 maggio 2018 e n.17/E/2018 cfr. ANCE “Cessione del Sismabonus e dell’Ecobonus: nuovi chiarimenti dell’AdE” – ID N. 33374 del 24 luglio 2018.
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