A fronte dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’art. 28 del d.l. n. 34/2020[1], c.d. Decreto Rilancio (così come modificato dalla legge di conversione n. 77/20 e dal d.l. n. 104/20), prevede un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo (comma 1)[2].
Il beneficio, commisurato, per quanto di interesse, all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno[3], è riconosciuto anche agli enti non commerciali (compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti), in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale (commi 4 e 5).
Con una recente risposta all’interpello presentato da un Fondo pensione negoziale (non ancora pubblicata sul sito istituzionale), l’Agenzia delle entrate sottolinea, in particolare, come già chiarito anche con la risoluzione n. 68/E del 20 ottobre 2020, che il legislatore ha inteso estendere il beneficio a tutti gli enti diversi da quelli che svolgono, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime d’impresa. Tali soggetti possono fruire del credito d’imposta anche nell’ipotesi in cui l’ente svolga, oltre all’attività istituzionale, un’attività commerciale in modo non prevalente o esclusivo.
In merito agli enti non commerciali, con la circolare 9/E del 13 aprile 2020, è stato altresì precisato che la predetta disposizione è applicabile anche nel caso in cui gli immobili locati, diversi da quelli ad uso abitativo, siano utilizzati ai fini dell’attività istituzionale. Tale requisito è da verificare con esame dell’atto costitutivo o dello statuto della singola associazione o ente.
Qualora l’ente non commerciale svolga, nel medesimo immobile, anche attività commerciale, il credito d’imposta sarà attribuito in relazione al canone di locazione afferente alle due sfere (attività commerciale e attività istituzionale) nel rispetto dei requisiti di legge (ossia, ai sensi dei commi 1 e 5 del citato art. 28, non aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e aver avuto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019).
Qualora l’ente non commerciale svolga invece solo attività istituzionale, per la spettanza del beneficio non occorre la verifica dei suddetti requisiti previsti dalla norma, come precisato anche nella circolare n. 14/E del 6 giugno 2020[4].
Sulla scia dell’interpello in esame, quindi, il beneficio, come fruibile dal Fondo istante nella fattispecie e iscritto alla Covip, risulterebbe fruibile anche dal Prevedi e dagli Enti bilaterali del nostro sistema.
Resta fermo, inoltre, che il credito d’imposta può essere utilizzato, non solo in compensazione con Modello F24[5] (successivamente al pagamento dei canoni di locazione e senza applicazione dei limiti di importo previsti per la compensazione dei crediti d’imposta), ma può essere anche ceduto a terzi, ivi compreso il locatore, e agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari, con facoltà, per questi ultimi, di ulteriore cessione[6].
La cessione del credito è effettuabile fino al 31 dicembre 2021, secondo le modalità stabilite nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 250739 del 1° luglio 2020 di seguito schematizzate.
opzione per la cessione del credito – Provvedimento n. 250739/2020 Il Modello da utilizzare ai fini dell’opzione per la cessione del credito d’imposta deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti dati:
I cessionari dovranno a propria volta comunicare l’accettazione, tramite la propria area autenticata all’interno del sito dell’Agenzia. Dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, i cessionari potranno utilizzare il credito in compensazione tramite F24 o cederlo a loro volta ad altri soggetti entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione. Oltre questo termine, la quota non compensata non potrà essere utilizzata negli anni successivi, né essere richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta. |
Si fa riserva di ulteriori comunicazioni a seguito dei dovuti approfondimenti sulla materia.
[1] Art. 28 Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
3-bis. Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito d’imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento.
5-bis. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.
[2] Cfr. ANCE “DL Rilancio – Conversione in legge – Le novità in materia fiscale” – ID n.41108 del 24 luglio 2020.
[3] L’estensione anche al mese di giugno è stata disposta dal DL 104/2020 (cd. Decreto Agosto), convertito nella legge 126/2020 – cfr. ANCE “Conversione in legge del D.L. 104/2020 (cd D.L. Agosto) – Misure Fiscali” – ID n.41990 del 15 ottobre 2020.
[4] Cfr. ANCE “Credito d’imposta per la locazione di immobili d’impresa – C.M. 14/E/2020” – ID n.40467 del 9 giugno 2020.
[5] Ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. 241/1997. A tal fine occorre indicare il codice tributo “6920”, istituto con la Risoluzione 6 giugno 2020, n.32 e denominato «Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda – articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34».
[6] Anche tale credito d’imposta, infatti, rientra tra quelli richiamati dall’art.122 del D.L. 34/2020, convertito nella legge 77/2020, che dispone la cedibilità dei crediti d’imposta ammessi a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |