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Fornite dall’INPS ulteriori indicazioni per la fruizione dell’esonero contributivo di cui all’art. 3 del Decreto Agosto

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

DL Agosto – Esonero contributivo per aziende che non richiedono CIG COVID – INPS, mess. n. 4781/20

23 Dicembre 2020
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Con il messaggio n. 4781 del 21 dicembre 2020, l’INPS fornisce ulteriori indicazioni in merito alla fruizione dell’esonero contributivo introdotto dal Decreto Agosto per i datori di lavoro che non richiedano i trattamenti di integrazione salariale disciplinati dal Decreto medesimo (art. 3 del D.L. n. 104/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/20; cfr. da ultimo comunicazione Ance del 18 novembre 2020).

Con il suddetto messaggio l’INPS, in primo luogo, ribadisce che, al fine di fruire dell’esonero, i datori di lavoro devono inoltrare all’INPS – tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, l’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020”.

 

Nell’istanza devono essere dichiarati, senza necessità di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (come precisato nel messaggio qui illustrato), i seguenti dati:

  • ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
  • retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
  • contribuzione piena a carico del datore di lavoro, calcolata sulla suddetta retribuzione;
  • importo dell’esonero.

Le verifiche sui dati di cui sopra da parte delle strutture territoriali dell’Istituto, propedeutiche all’attribuzione del suddetto codice di autorizzazione, sono finalizzate a controllare che siano state riportate tutte le informazioni richieste e che nel periodo maggio e/o giugno 2020 sia presente almeno un’autorizzazione relativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. n. 18/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/20.

L’esonero può essere fruito tra il 15 agosto e il 31 dicembre 2020, per un massimo di 4 mesi, dal mese di competenza agosto 2020 al mese di competenza dicembre 2020 (trasmissione entro il 31 gennaio 2021, come precisato nel messaggio qui illustrato).

L’INPS ricorda, altresì, che l’esonero può essere fruito per l’intero importo sulla denuncia relativa anche ad una sola mensilità, ove sussista la capienza. Qualora non sia stato possibile fruire dell’intero importo dell’esonero con le denunce correnti, è possibile recuperare gli importi sulle denunce pregresse (sempre tenendo conto del limite dei 4 mesi), avvalendosi della procedura delle regolarizzazioni contributive Uniemens/vig. Con il messaggio qui in esame, l’Istituto precisa che la regolarizzazione deve essere effettuata con ticket e che l’eventuale credito può essere utilizzato in compensazione legale con altre partite a debito dell’azienda o con le denunce successive o rimborsato, previa presentazione, rispettivamente, delle apposite istanze telematizzate di “Dichiarazione Compensazione” o “Rimb-cont”.

 

Infine, l’INPS ricorda che, ai fini del calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero, lo stesso è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, e che la retribuzione da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive. In proposito, con il messaggio qui illustrato, l’Istituto precisa che tale indicazione è coerente con le disposizioni contenute nella circolare n. 9/2017, nella quale è specificato che “la retribuzione globale – base di calcolo dell’importo dell’integrazione salariale e, al contempo, della misura del contributo addizionale, deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, a prescindere da ogni pattuizione negoziale che, nel rispetto del nuovo quadro normativo di riferimento, possa riguardare il trattamento retributivo dei lavoratori interessati da provvedimenti di integrazione salariale”.

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