Si fa seguito alla comunicazione Ance del 23 ottobre scorso, per informare che la CNCE ha trasmesso, con la comunicazione n. 750/2020, le ulteriori FAQ relative al Fondo incentivo occupazione, che si allegano per opportuna informativa.
In particolare, ad integrazione di quanto già comunicato con quelle precedenti, sono state fornite indicazioni in merito alla modalità di gestione delle istanze non accolte per incapienza del fondo e reinserite nel semestre successivo. Sul punto è stato chiarito che le stesse dovranno essere sottoposte nuovamente a verifica della regolarità BNI, prima di procedere alla compensazione. La Cassa Edile provvederà ad escludere le domande fatte pervenire da imprese divenute irregolari successivamente alla loro presentazione e, comunque, escluderà quelle risultanti tali al momento dell’erogazione.
In merito, poi, al requisito relativo al mancato licenziamento individuale o collettivo nei sei mesi precedenti l’assunzione, è stato esplicitato che potrà essere verificato tramite una dichiarazione resa dal datore di lavoro unitamente al modulo di domanda di incentivo. La Cassa effettuerà il controllo sulla veridicità del requisito richiesto dal riscontro dei dati indicati nelle denunce mensili presentate successivamente all’inoltro della domanda.
Sono stati, inoltre, forniti chiarimenti in merito all’anzianità contributiva dell’impresa che dovrà essere determinata dal primo mese di versamento contributivo, come risultante dal gestionale della Cassa Edile, fino al mese di presentazione della domanda, senza considerare i mesi che non hanno dato luogo ad alcun versamento contributivo.
E’ stato, altresì, specificato che, nelle more di diversi chiarimenti sul tema, laddove il periodo dei 180 giorni dall’assunzione per spendere il voucher presso le Scuole Edili dovesse terminare in prossimità dell’effettuazione delle graduatorie, l’impresa dovrà attivarsi quanto prima per il suo utilizzo, prenotandosi presso le Scuole Edili per i primi corsi utili successivi al rilascio del voucher.
E’ stato, poi, chiarito che l’effettuazione della formazione delle 16 ore, prevista dal contratto nell’ipotesi di prima assunzione nel settore, deve essere espletata esclusivamente dalle Scuole Edili del sistema bilaterale e che, per la verifica di tale requisito, la Cassa potrà richiedere l’esibizione della relativa certificazione rilasciata dall’Ente Scuola o potrà contattare direttamente l’Ente presso il quale il lavoratore ha espletato tale formazione.
Precisato, infine, che la revoca dell’incentivo non comporta la revoca del voucher formativo utilizzato in favore di un operaio.
Per quanto non riportato nella presente, si rimanda alle FAQ allegate.
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