Fornite dalla CNCE, con l’allegata comunicazione n. 752/2020, alcune precisazioni in merito all’Accordo del 10 settembre 2020 in materia di rateizzazioni.
In particolare, nel confermare quanto già chiarito con la comunicazione n. 747/2020 (cfr. comunicazione Ance del 27 ottobre 2020) e nella FAQ n. 1 della comunicazione n. 749/2020 (cfr. comunicazione Ance del 10 novembre 2020), è stato precisato quanto segue.
La previsione secondo la quale “[…] e, comunque, nello stesso intervallo temporale, deve aver concluso positivamente eventuali rateizzazioni presso altre Casse; a tal fine potrà essere richiesta la verifica in BNI”, contenuta nella seconda parte della lett. a) del punto 1) dell’Accordo, deve intendersi nel senso che, qualora un’impresa, nel rispetto dei suddetti intervalli temporali, proceda a richiedere una nuova e ulteriore rateizzazione alla medesima Cassa, quest’ultima dovrà accertare che non sussistano eventuali altre rateizzazioni presso altre Casse non onorate dall’impresa. A tal fine, infatti, la lettera a) dell’Accordo prevede che la Cassa potrà procedere alla verifica in BNI.
E’ stato altresì chiarito che la lett. a)[1] va letta anche in combinato disposto con la lett. i)[2] del medesimo Accordo. Infatti, alla lettera i) è previsto che l’impresa stessa, all’atto della sottoscrizione della rateizzazione, dovrà dichiarare e autocertificare l’esistenza di altre rateizzazioni in essere presso altre Casse, specificandone il valore economico. La Cassa potrebbe sempre riservarsi la facoltà di fare gli accertamenti del caso anche mediante BNI.
In merito, poi, all’ultimo punto dell’accordo, relativo ai debiti delle imprese inattive o sospese, la CNCE ha chiarito che lo stesso è riferito a tutte quelle imprese che, esclusi i casi di sospensione di cui al punto 5 della delibera del comitato della bilateralità 2/2015 (sospensione giustificata), versano in una situazione di inattività al livello nazionale e abbiano un debito con una o più Casse.
In tali ipotesi, e solo al fine di non incorrere nella procedura forzosa, le parti sociali riconoscono la possibilità di rateizzare il debito dell’impresa in un massimo di 18 rate, anche senza le procedure e i requisiti di cui all’Accordo, prevedendo però che, in caso di eventuale ripresa dell’attività, l’impresa versi l’intera somma residuale per poter ottenere il Durc.
Le imprese che, invece, dopo una sospensione/inattività giustificata ai sensi del suddetto punto 5 del Comitato della bilateralità 2/2015, decidano di riprendere l’attività e ottenere il Durc, potranno beneficiare esclusivamente della rateizzazione ordinaria secondo le regole dell’Accordo del 10 settembre 2020.
[1] l’impresa, che deve vantare una iscrizione in Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente di almeno dodici mesi, può beneficiare della concessione di una nuova rateizzazione purché dopo la conclusione delle prime due rateizzazioni, la successiva venga richiesta, presso la medesima Cassa, dopo almeno 12 mesi dalla conclusione dell’ultima e, comunque, nello stesso intervallo temporale, deve aver concluso positivamente eventuali rateizzazioni presso altre Casse; a tal fine potrà essere richiesta la verifica in BNI
[2] l’impresa all’atto della sottoscrizione della rateizzazione dovrà dichiarare ed autocertificare se ha altre rateizzazioni in essere presso altre Casse Edili/Edilcasse e specificarne il valore economico
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