L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con l’allegata nota n. 1046/2020, ha risposto all’istanza di parere in merito alla modalità di individuazione della base di computo per il calcolo della quota di riserva di cui all’art. 3 della L. n. 68/1999 per le imprese che subentrano in un appalto.
In particolare, l’Ispettorato, acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha chiarito che, “in caso di “cambio appalto”, il personale assorbito in adempimento di obbligo di legge, contratto collettivo o clausola contenuta nel bando è escluso dalla base di computo della quota di riserva ex lege n. 68/1999”.
E’ stato, pertanto, confermato l’orientamento del Ministero del Lavoro che, con la circolare n. 77/2001, suppur riferendosi alle imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati, aveva già chiarito che, “nell’ipotesi di acquisizione di personale già impiegato in un appalto, la copertura della quota di riserva deve essere assicurata calcolandola “sulla base dell’organico già in servizio presso l’impresa medesima al momento dell’acquisizione dell’appalto, ferma restando, com’è evidente, la permanenza in servizio dei disabili eccedenti provenienti dall’impresa cessata, a norma di legge”, considerato il carattere provvisorio dell’incremento occupazionale, destinato a subire una contrazione al temine dell’esecuzione dell’appalto stesso. Pertanto, il personale che transita dall’azienda uscente alla subentrante non dovrà essere computato nella quota di riserva ai fini dell’art. 3 della L. n. 68/1999”.
Tale indicazione era stata, inoltre, ribadita con l’interpello n. 23/2012, con il quale era stata evidenziata la natura temporanea dell’acquisizione del nuovo personale, e confermata dalla recente giurisprudenza (sentenza n. 2252 del 15/05/2017 del Consiglio di Stato, sez. terza, nella quale, con riferimento ad appalto di “servizi di assistenza educativa domiciliare” in favore dei minori, si afferma che “… l’incremento occupazionale del personale già impegnato in un appalto e acquisito per “cambio appalto” ha carattere provvisorio, destinato a ridursi al termine dell’esecuzione dell’appalto, e pertanto non dovrà essere computato nella quota di riserva”).
L’Ispettorato ha, inoltre, chiarito in merito al limite temporale dell’esclusione dalla base di computo per il calcolo della quota di riserva dei lavoratori acquisiti per cambio appalto, ovvero che lo stesso possa coincidere con la durata dell’appalto stesso. Ciò in quanto alla scadenza dell’appalto il personale impiegato o transiterà, in tutto o in parte, nella compagine aziendale del soggetto subentrante, o verrà assorbito, in tutto o in parte, in maniera permanente nell’organico della cedente, venendo a quel punto calcolato nella relativa base di computo.
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