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Fornite dalla Cnce, con la circolare n. 4/2021, indicazioni in merito alla ritenuta d’acconto al 4% da applicare all’incentivo all’occupazione

Archivio, Gli enti bilaterali nazionali, Lavoro, welfare e sicurezza

Fondo Incentivo Occupazione – ritenuta d’acconto – CNCE circolare n. 4/2021

15 Gennaio 2021
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La CNCE, con l’allegata circolare n. 4/2021, ad integrazione di quanto già comunicato con la nota n. 757/2020 ed, in particolare, con la Faq n. 6[1], ha fornito ulteriori indicazioni in merito al regime fiscale da applicare all’incentivo all’occupazione di cui al relativo Regolamento sottoscritto lo scorso 10 settembre.

 

La CNCE ha, in primo luogo, informato che, dai pareri e contributi acquisiti sul tema, è emerso che “gli incentivi riconosciuti nonché il relativo voucher assumano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e pertanto dovranno essere assoggettati, al momento dell’erogazione, alla ritenuta del 4% a titolo d’acconto dell’imposta ex art. 28, 2° comma del DPR 600/1973. Ed invero la ritenuta prevista dal suddetto articolo deve ritenersi applicabile anche alla presente fattispecie, atteso che, in assenza di una espressa previsione di legge che escluda la rilevanza ai fini delle imposte sui redditi dei contributi, occorre far riferimento alle ordinarie regole che ne disciplinano la tassazione diretta”.

 

E’ stato, inoltre, comunicato che la suddetta ritenuta d’acconto al 4% si applica per tutti i contributi corrisposti alle imprese dalle regioni, province, comuni, dagli enti pubblici e privati, con la sola esclusione dei contributi per l’acquisto dei beni strumentali (“Le regioni, le provincie, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali”).

 

Sono state, poi, fornite indicazioni operative in merito alle modalità con le quali le Casse Edili/Edilcasse dovranno procedere al versamento della ritenuta stessa.

 

In particolare, la ritenuta effettuata all’impresa dovrà essere versata all’Erario mediante modello F24 da presentare il 16 del mese successivo a quello dell’avvenuta trattenuta, con l’inserimento del codice tributo 1045.

 

Per le compensazioni (e conseguente trattenuta) avvenute nel mese di dicembre 2020 il pagamento del tributo dovrà avvenire il prossimo 18 gennaio 2021.

 

E’ stato, altresì, comunicato che, nel caso di ritardi nei suddetti pagamenti, le Casse Edili/Edilcasse potranno operare un ravvedimento operoso.

 

Nel rimandare, poi, ad una scheda tecnica esplicativa, la CNCE ha, infine, precisato che sussiste l’obbligo, da parte delle Casse Edili/Edilcasse, per gli importi relativi al codice tributo 1045 “Contributi degli enti pubblici e privati”, di rilasciare una Certificazione su carta semplice all’azienda dei contributi e delle ritenute operate. Tali importi saranno poi dichiarati nel quadro SF del modello 770.

 

Per quanto non riportato nella presente si rimanda alla circolare allegata.

 


[1] Cfr. comunicazione Ance dell’8 gennaio 2021

43108-LETTERA CIRCOLARE CNCE N.4-2021.pdfApri
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