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Comunicati dall’INPS le aliquote e i valori del minimale e del massimale di reddito per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2021 dalle varie categorie di soggetti iscritti alla Gestione separata

Archivio, Inps, Inail e ammortizzatori sociali, Lavoro, welfare e sicurezza

Aliquote contributive per anno 2021 per soggetti iscritti a Gestione separata INPS

10 Febbraio 2021
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Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato le aliquote e il minimale e massimale per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2021 dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2 co. 26 della legge n. 335/95.

 

Aliquote contributive e di computo

 

Per l’anno 2021, con riferimento ai collaboratori e figure assimilate iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, l’aliquota contributiva e di computo è pari al 33%.[1]

 

Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote contributive aggiuntive:

  • 0,72% (0,50%+0,22%), per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione della tutela relativa a maternità, ANF e malattia[2];
  • 0,51%, per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL.[3]

 

Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, la legge di bilancio 2021 ha introdotto un’aliquota aggiuntiva, pari a 0,26% per l’anno 2021 e a 0,51% per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per il finanziamento dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO), istituita  in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dalla medesima legge.[4]

 

Di conseguenza, per l’anno 2021 le aliquote previste per i suddetti lavoratori autonomi sono:

  • aliquota contributiva e di computo per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), pari al 25%[5];
  • aliquota contributiva aggiuntiva pari a 0,72% (0,50%+0,22%), per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione della tutela relativa a maternità, ANF e malattia[6];
  • aliquota contributiva aggiuntiva pari a 0,26%, per il finanziamento della c.d. ISCRO.

 

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, per l’anno 2021 l’aliquota contributiva e di computo è confermata al 24%, sia per i collaboratori e le figure assimilate che per i lavoratori autonomi.

 

Si riepilogano nelle tabelle seguenti le aliquote complessivamente previste per la contribuzione alla Gestione Separata per l’anno 2021:

 

Collaboratori e figure assimilate

Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

34,23%

(33,00 + 0,72 + 0,51)

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

33,72%

(33,00 + 0,72)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24%

 

 

Professionisti

Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

 

25,98%

(25,00 + 0,72 + 0,26)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24%

 

 

Ripartizione dell’onere contributivo

 

Con riferimento ai collaboratori, l’onere contributivo è ripartito nella misura di due terzi (2/3) a carico del committente e di un terzo (1/3) a carico del collaboratore. L’obbligo del versamento dei contributi è posto in capo al committente e deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso.

 

Per quanto riguarda i professionisti iscritti alla Gestione separata, l’onere contributivo è interamente a carico dei medesimi e il relativo versamento deve essere eseguito alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2020, primo e secondo acconto 2021).

 

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2021

 

Per quanto attiene specificamente ai collaboratori, i cui compensi sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente[7], l’INPS ricorda che, per il c.d. principio di cassa allargato stabilito dal TUIR[8], per eventuali compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2021 devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno 2020. Per modalità e termine di versamento dei relativi contributi, l’Istituto rinvia alla circolare n. 10 dell’8 gennaio 2002.

 

Massimale e minimale

 

Per l’anno 2021 il massimale di reddito, di cui all’art. 2 co. 18 della legge n. 335/95, è pari a € 103.055,00. Pertanto, le aliquote contributive per il 2021 si applicano con riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del predetto massimale.

 

Per il medesimo anno 2021 il minimale di reddito è pari a € 15.953,00.[9] Di conseguenza, nella tabella che segue sono riportati gli importi, differenziati in base all’aliquota complessiva applicata per le varie categorie di soggetti iscritti alla Gestione separata, del contributo minimo annuo ai fini dell’accredito dell’intero anno:

 

Reddito minimo annuo

Aliquota

Contributo minimo annuo

€ 15.953,00

24%

€ 3.828,72

€ 15.953,00

25,98%

€ 4.144,59

(di cui € 3.988,25 ai fini pensionistici)

€ 15.953,00

33,72%

€ 5.379,35

(di cui € 5.264,52 ai fini pensionistici)

€ 15.953,00

34,23%

€ 5.460,71

(di cui € 5.264,52 ai fini pensionistici)

 


[1] Art. 2 co. 57 della legge n. 92/12.

[2] Art. 59 co. 16 della legge n. 449/97 e art. 1 co. 788 della legge n. 296/06; art. 7 del D.M. 12 luglio 2007.

[3] Art. 7 della legge n. 81/17. Circolare INPS n. 122/17.

[4] Art. 1 co. 398 della legge n. 178/20.

[5] Art. 1 co. 165 della legge n. 232/16.

[6] Art. 59 co. 16 della legge n. 449/97 e art. 7 del D.M. 12 luglio 2007.

[7] Art. 34 della legge n. 342/00.

[8] L’art. 51 del D.P.R. n. 917/86, rubricato “Determinazione del reddito di lavoro dipendente”, dispone al comma 1:

“ […] Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”.

[9] Art. 1 co. 3 della legge n. 233/90.

43505-Inps Circolare n 12 del 05-02-2021.pdfApri
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