Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato le aliquote e il minimale e massimale per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2021 dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2 co. 26 della legge n. 335/95.
Aliquote contributive e di computo
Per l’anno 2021, con riferimento ai collaboratori e figure assimilate iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, l’aliquota contributiva e di computo è pari al 33%.[1]
Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote contributive aggiuntive:
Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, la legge di bilancio 2021 ha introdotto un’aliquota aggiuntiva, pari a 0,26% per l’anno 2021 e a 0,51% per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per il finanziamento dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO), istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dalla medesima legge.[4]
Di conseguenza, per l’anno 2021 le aliquote previste per i suddetti lavoratori autonomi sono:
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, per l’anno 2021 l’aliquota contributiva e di computo è confermata al 24%, sia per i collaboratori e le figure assimilate che per i lavoratori autonomi.
Si riepilogano nelle tabelle seguenti le aliquote complessivamente previste per la contribuzione alla Gestione Separata per l’anno 2021:
Collaboratori e figure assimilate |
Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL |
34,23% (33,00 + 0,72 + 0,51) |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL |
33,72% (33,00 + 0,72) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
24% |
Professionisti |
Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
|
25,98% (25,00 + 0,72 + 0,26) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
24% |
Ripartizione dell’onere contributivo
Con riferimento ai collaboratori, l’onere contributivo è ripartito nella misura di due terzi (2/3) a carico del committente e di un terzo (1/3) a carico del collaboratore. L’obbligo del versamento dei contributi è posto in capo al committente e deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso.
Per quanto riguarda i professionisti iscritti alla Gestione separata, l’onere contributivo è interamente a carico dei medesimi e il relativo versamento deve essere eseguito alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2020, primo e secondo acconto 2021).
Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2021
Per quanto attiene specificamente ai collaboratori, i cui compensi sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente[7], l’INPS ricorda che, per il c.d. principio di cassa allargato stabilito dal TUIR[8], per eventuali compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2021 devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno 2020. Per modalità e termine di versamento dei relativi contributi, l’Istituto rinvia alla circolare n. 10 dell’8 gennaio 2002.
Massimale e minimale
Per l’anno 2021 il massimale di reddito, di cui all’art. 2 co. 18 della legge n. 335/95, è pari a € 103.055,00. Pertanto, le aliquote contributive per il 2021 si applicano con riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del predetto massimale.
Per il medesimo anno 2021 il minimale di reddito è pari a € 15.953,00.[9] Di conseguenza, nella tabella che segue sono riportati gli importi, differenziati in base all’aliquota complessiva applicata per le varie categorie di soggetti iscritti alla Gestione separata, del contributo minimo annuo ai fini dell’accredito dell’intero anno:
Reddito minimo annuo |
Aliquota |
Contributo minimo annuo |
€ 15.953,00 |
24% |
€ 3.828,72 |
€ 15.953,00 |
25,98% |
€ 4.144,59 (di cui € 3.988,25 ai fini pensionistici) |
€ 15.953,00 |
33,72% |
€ 5.379,35 (di cui € 5.264,52 ai fini pensionistici) |
€ 15.953,00 |
34,23% |
€ 5.460,71 (di cui € 5.264,52 ai fini pensionistici) |
[1] Art. 2 co. 57 della legge n. 92/12.
[2] Art. 59 co. 16 della legge n. 449/97 e art. 1 co. 788 della legge n. 296/06; art. 7 del D.M. 12 luglio 2007.
[3] Art. 7 della legge n. 81/17. Circolare INPS n. 122/17.
[4] Art. 1 co. 398 della legge n. 178/20.
[5] Art. 1 co. 165 della legge n. 232/16.
[6] Art. 59 co. 16 della legge n. 449/97 e art. 7 del D.M. 12 luglio 2007.
[7] Art. 34 della legge n. 342/00.
[8] L’art. 51 del D.P.R. n. 917/86, rubricato “Determinazione del reddito di lavoro dipendente”, dispone al comma 1:
“ […] Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”.
[9] Art. 1 co. 3 della legge n. 233/90.
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