Si fa seguito alla comunicazione Ance del 5 ottobre 2020[1] per segnalare che, con il messaggio n. 304 del 25 gennaio 2021, l’INPS comunica il rilascio dell’applicativo per la presentazione delle domande di concessione del trattamento di integrazione salariale per la causale “COVID-19 – Obbligo permanenza domiciliare”, previsto dall’art. 19 del D.L. n. 104/20 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/20.
Si ricorda che il citato art. 19, rubricato “Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse”, ha introdotto una specifica misura che riguarda i datori di lavoro operanti esclusivamente nelle Regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, per eventi verificatisi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, con riferimento a eventuali lavoratori che siano stati impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro, in quanto domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal relativo territorio, disponendo l’obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
I suddetti datori di lavoro che abbiano sospeso l’attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei soli lavoratori sopra indicati, a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte di questi ultimi, possono presentare per i lavoratori medesimi domanda di concessione dei trattamenti di CIGO/ASO/CIGD di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. n. 18/20 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/20, con la specifica causale “COVID-19 – Obbligo permanenza domiciliare”.
I trattamenti possono essere richiesti per periodi compresi tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, per la durata delle misure previste dai provvedimenti della pubblica autorità, fino a un massimo complessivo di quattro settimane.
Destinatari di questa specifica misura sono esclusivamente i lavoratori per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste dalla legislazione emergenziale vigente prima dell’entrata in vigore del citato D.L. n. 104/20. Pertanto, come chiarito dall’INPS, sono esclusi dipendenti già ricompresi in precedenti richieste di trattamenti di CIGO/ASO/CIGD relativi all’emergenza Covid-19 ovvero destinatari delle disposizioni di cui all’art. 26[2] del citato D.L. n. 18/20.
I predetti trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa di 59,3 milioni di euro per l’anno 2020.
Con la circolare n. 115 del 30 settembre 2020, avente a oggetto le novità introdotte dal D.L. n. 104/20 in materia di trattamenti di integrazione salariale relativi all’emergenza Covid-19, l’INPS ha illustrato anche le disposizioni di cui al citato art. 19, rinviando ad un successivo messaggio la comunicazione del rilascio della procedura informatica per la presentazione delle relative domande.[3]
Con il messaggio qui in esame, l’Istituto comunica quindi il rilascio dell’applicativo per la presentazione delle domande di cui sopra, fornendo le relative istruzioni operative.
In considerazione dei tempi tecnici che si sono resi necessari per la realizzazione delle relative procedure di gestione, l’INPS comunica altresì che gli effetti del regime decadenziale relativo alle suddette domande si considerano operanti decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio qui illustrato.[4]
Le istanze devono essere corredate da un’autocertificazione ex art. 47 del D.P.R. n. 445/00, in cui il datore di lavoro dichiara che i destinatari del trattamento oggetto della domanda non hanno prestato l’attività lavorativa per effetto di uno o più provvedimenti di restrizione emanati dalla pubblica autorità e provvede ad indicarne gli estremi. Per tale autocertificazione l’Istituto ha predisposto un apposito format (cfr. Allegato n. 1 al messaggio in esame), che, una volta compilato, timbrato e firmato, deve essere allegato all’istanza in formato “pdf”.
Nel caso di richiesta di pagamento diretto da parte dell’INPS[5], il datore di lavoro deve inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale (mod. SR41 semplificato) entro il termine di 30 giorni dalla notifica, da parte dell’Istituto stesso, della PEC contenente l’autorizzazione alla prestazione.
Decorsi inutilmente i termini sopra indicati, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi restano a carico del datore di lavoro.
I datori di lavoro che, invece, anticipano ai dipendenti interessati i trattamenti di integrazione salariale di cui sopra dovranno procedere al conguaglio o alla richiesta di rimborso degli importi anticipati entro il termine di decadenza di cui all’art. 7 del d. lgs. n. 148/15, ossia entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.[6]
Per i suddetti trattamenti di integrazione salariale non è previsto il versamento del contributo addizionale.
Si rinvia, infine, al messaggio in esame per quanto riguarda le ulteriori indicazioni operative, relative a:
[1] Cfr. ultimo paragrafo della “Tabella di sintesi” allegata alla citata comunicazione.
[2] Rubricato “Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato”.
[3] Cfr. nota 1.
[4] Per completezza di informazione, si ricorda che il citato art. 19 prevedeva che le domande fossero inviate all’INPS, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020.
[5] Per il trattamento di cassa integrazione in deroga (CIGD) è previsto esclusivamente il pagamento diretto della prestazione da parte dell’Istituto.
[6] L’INPS rinvia in proposito alle indicazioni fornite con le circolari n. 9/17 e n. 170/17.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |