Si fa seguito alla comunicazione Ance del 16 febbraio 2021 per segnalare che l’INPS, con la circolare n. 33 del 22 febbraio 2021, ha fornito, a seguito dell’autorizzazione pervenuta dalla Commissione Europea, le istruzioni per la fruizione della Decontribuzione Sud, limitatamente al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, oggetto della predetta autorizzazione.
La legge di bilancio 2021 ha previsto che la Decontribuzione Sud, introdotta dal Decreto Agosto per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020[1], si applichi fino al 31 dicembre 2029.[2]
La misura dell’esonero contributivo resta pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro fino al 31 dicembre 2025, per scendere poi al 20% negli anni 2026-2027 e al 10% negli anni 2028-2029.
Le Regioni interessate dal beneficio sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
L’agevolazione contributiva si applica ai rapporti di lavoro dipendente, sia instaurati che instaurandi, a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle suddette Regioni.
Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori.
La legge di bilancio prevede, altresì, che la Decontribuzione Sud sia concessa:
L’INPS, dopo aver chiarito che anche per il primo periodo di cui sopra l’applicazione del beneficio sia subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, comunica che, con Decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021, la predetta autorizzazione è stata concessa fino al 31 dicembre 2021, termine finale di operatività del “Temporary Framework”.[3]
L’Istituto fornisce, pertanto, le indicazioni per la fruizione del beneficio contributivo limitatamente al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. Per il successivo periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2029, le relative istruzioni saranno rese note all’esito del procedimento di autorizzazione di cui al citato art. 108, par. 3, del TFUE.
Si rimanda alla tabella di sintesi allegata, che riepiloga le indicazioni contenute nella circolare in commento.
[1] Art. 27 c. 1 del D.L. n. 104/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/20.
[2] Art. 1 c. 161-168 della legge n. 178/20.
[3] Successivamente all’entrata in vigore della legge di bilancio, la scadenza del “Temporary Framework” è stata prorogata dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 con la comunicazione della Commissione Europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021.
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