Con la circolare n. 10 del 29 gennaio 2021, l’INPS ha comunicato, relativamente all’anno 2021, i valori del limite minimo di retribuzione giornaliera e l’aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Per l’anno 2021 tali valori sono pari a quelli del 2020. Si segnala, in proposito, che la variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra la media dell’anno 2020 e la media dell’anno 2019, accertata dall’ISTAT, è pari a -0,3%. Tuttavia, per espressa disposizione di legge (art. 1 co. 287 della legge n. 208/15), con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla predetta variazione non può risultare inferiore a zero.
Di conseguenza, diversamente dalla scorsa annualità, non sono necessarie operazioni di regolarizzazione relativamente al mese di gennaio 2021.
Minimali di retribuzione giornaliera
Con specifico riferimento al settore industria, si riportano di seguito i limiti minimi di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2021, che si attestano nella stessa misura stabilita per l’anno 2020. Tali limiti devono essere ragguagliati, se di importo inferiore, a € 48,98.[1]
Settore |
Qualifiche |
||
Industria |
Dirigente |
Impiegato |
Operaio |
€ 135,48 |
€ 40,93 (*) |
€ 38,21 (*) |
(*) Da adeguare a € 48,98.
Quota di retribuzione soggetta all’aliquota aggiuntiva dell’1%
Il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile è stato determinato per l’anno 2021 in € 47.379,00. Sulla quota di retribuzione eccedente il predetto limite deve essere applicata l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore.[2]
Ai fini del versamento di tale contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione: per il 2021 il tetto retributivo, rapportato a 12 mesi, è pari a € 3.948,00 (c.d. importo mensilizzato).
Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
Il massimale annuo della base retributiva e pensionabile è pari per l’anno 2021 a € 103.055,00.
Il suddetto massimale trova applicazione con riferimento ai lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo.[3]
Limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi
Per l’anno 2021 il limite di retribuzione settimanale e annuale per l’accredito dei contributi obbligatori e facoltativi è pari rispettivamente a € 206,23 e a € 10.724,00.[4]
Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
Con riferimento all’anno 2021, si riportano di seguito gli importi degli elementi retributivi che, sulla base di quanto previsto dal D.lgs. n. 314/97 e dall’art. 51 del D.P.R. n. 917/86 (TUIR), non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi.
Anno 2021 |
|
Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto:
Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, astrutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione |
€ 4,00 € 8,00
€ 5,29 |
Fringe benefit (tetto) |
€ 258,23 |
Indennità di trasferta intera Italia |
€ 46,48 |
Indennità di trasferta 2/3 Italia |
€ 30,99 |
Indennità di trasferta 1/3 Italia |
€ 15,49 |
Indennità di trasferta intera estero |
€ 77,47 |
Indennità di trasferta 2/3 estero |
€ 51,65 |
Indennità di trasferta 1/3 estero |
€ 25,82 |
Indennità di trasferimento Italia (tetto) |
€ 1.549,37 |
Indennità di trasferimento estero (tetto) |
€ 4.648,11 |
Azioni offerte ai dipendenti (tetto) |
€ 2.065,83 |
Per quanto non riportato nella presente, si rinvia alla circolare allegata.
[1] Corrispondente al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti in vigore al 1° gennaio 2021, pari a € 515,58 mensili (art. 7 co. 1 del D.L. n. 463/83, convertito con modificazioni dalla legge n. 638/83 e s.m.i.).
[2] Art. 3-ter del D.L. n. 384/92, convertito con modificazioni dalla legge n. 438/92.
[3] Art. 2 co.18 della legge n. 335/95.
[4] Il suddetto limite settimanale di retribuzione è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento, che per l’anno 2021 è pari a € 515,58 (art. 7 co. 1 del D.L. n. 463/83, convertito con modificazioni dalla legge n. 638/83 e s.m.i.).
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