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Pubblicato in G.U. un comunicato di rettifica di una disposizione dell’art. 49 del DPCM 2 marzo 2021, relativa a una specifica procedura di ingresso in Italia da Regno Unito, Austria o Brasile

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Covid-19 – DPCM 2 marzo 2021 – Ingresso in Italia dall’estero

12 Marzo 2021
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Si fa seguito alla comunicazione Ance del 4 marzo 2021, avente a oggetto il DPCM 2 marzo 2021, per segnalare che nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2021 è stato pubblicato il seguente Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al medesimo DPCM:

“[…] all’articolo 49, comma 4, anziché: ‘… l’ingresso nel territorio nazionale per ragioni di salute comprovate e non differibili, …’, leggasi: ‘… l’ingresso nel territorio nazionale per ragioni comprovate e non differibili, …’.”

Si ricorda che l’art. 49 del DPCM 2 marzo 2021 riguarda le limitazioni agli spostamenti da e per l’estero.

Nello specifico, il comma 4 fa riferimento agli ingressi in Italia da Regno Unito, Brasile o Austria – soggetti rispettivamente il primo all’ordinanza del Ministro della Salute 9 gennaio 2021 e i secondi all’ordinanza del Ministro della Salute del 13 febbraio 2021 – e disciplina una specifica procedura per agevolare, in via eccezionale e controllata, l’ingresso nel territorio nazionale “per ragioni comprovate e non differibili”.

Nella formulazione antecedente alla suddetta rettifica, invece, tale procedura era applicabile nel caso di ingresso in Italia “per ragioni di salute comprovate e non differibili”.

La specifica procedura prevede che, qualora sussistano le suddette “ragioni comprovate e non differibili”, l’ingresso in Italia da Regno Unito, Brasile o Austria, da parte dei soggetti che rientrino in determinate categorie, è consentito, previa autorizzazione del Ministero della Salute o secondo protocollo sanitari validati, in deroga agli obblighi di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario di cui ai commi da 1 a 6 dell’art. 51.

Nel caso di cui sopra, devono essere osservate le seguenti disposizioni:

  • adempimento degli obblighi dichiarativi di cui all’art. 50;
  • presentazione al vettore all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato a effettuare controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso in Italia, ad un tampone molecolare o antigenico risultato negativo;
  • sottoposizione a un tampone molecolare o antigenico al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso in Italia presso la ASL di riferimento.

Il citato comma 4 dell’art. 49 trova applicazione per i soggetti rientranti in una delle seguenti categorie:

  • chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore a 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza;
  • personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
  • funzionari dell’UE o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici etc.

 Per le ulteriori fattispecie di esenzione dall’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario nel caso di ingresso da Regno Unito, Austria e Brasile, si rinvia alle rispettive ordinanze del 9 gennaio 2021 e del 13 febbraio 2021.

Fermo restando quanto sopra, si coglie l’occasione per riportare gli elenchi dei Paesi di cui all’allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021, integrati con le specifiche riportate nel sito del Ministero degli Affari Esteri (nell’apposita sezione dedicata alla normativa emergenziale applicabile agli spostamenti da e per l’estero, che si invita a consultare di volta in volta in caso di necessità):

  • Elenco A: Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano.
  • Elenco B: Stati e territori a basso rischio epidemiologico che saranno individuati, tra quelli di cui all’elenco C, con ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro degli Affari Esteri. Attualmente nessuno Stato è compreso in questo elenco.
  • Elenco C: Austria (con le specifiche limitazioni previste dall’ordinanza del Ministro della Salute del 13 febbraio 2021), Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
  • Elenco D: Australia, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Singapore, Tailandia.
  • Elenco E: tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco. Si segnala che dal 6 marzo 2021 (data di entrata in vigore del DPCM 2 marzo 2021) il Giappone rientra in questo elenco.[1] Si ricorda, infine, che il Regno Unito e il Brasile sono ricompresi nell’elenco E, ma sono soggetti alla specifica disciplina prevista dalle citate ordinanze del Ministero della Salute rispettivamente del 9 gennaio e del 13 febbraio 2021.

 

 


[1] In vigenza del precedente DPCM 14 gennaio 2021, invece, il Giappone era ricompreso nell’elenco D.

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