Pubblicato in G.U. un comunicato di rettifica di una disposizione dell’art. 49 del DPCM 2 marzo 2021, relativa a una specifica procedura di ingresso in Italia da Regno Unito, Austria o Brasile
Si fa seguito alla comunicazione Ance del 4 marzo 2021, avente a oggetto il DPCM 2 marzo 2021, per segnalare che nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2021 è stato pubblicato il seguente Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al medesimo DPCM:
“[…] all’articolo 49, comma 4, anziché: ‘… l’ingresso nel territorio nazionale per ragioni di salute comprovate e non differibili, …’, leggasi: ‘… l’ingresso nel territorio nazionale per ragioni comprovate e non differibili, …’.”
Si ricorda che l’art. 49 del DPCM 2 marzo 2021 riguarda le limitazioni agli spostamenti da e per l’estero.
Nello specifico, il comma 4 fa riferimento agli ingressi in Italia da Regno Unito, Brasile o Austria – soggetti rispettivamente il primo all’ordinanza del Ministro della Salute 9 gennaio 2021 e i secondi all’ordinanza del Ministro della Salute del 13 febbraio 2021 – e disciplina una specifica procedura per agevolare, in via eccezionale e controllata, l’ingresso nel territorio nazionale “per ragioni comprovate e non differibili”.
Nella formulazione antecedente alla suddetta rettifica, invece, tale procedura era applicabile nel caso di ingresso in Italia “per ragioni di salute comprovate e non differibili”.
La specifica procedura prevede che, qualora sussistano le suddette “ragioni comprovate e non differibili”, l’ingresso in Italia da Regno Unito, Brasile o Austria, da parte dei soggetti che rientrino in determinate categorie, è consentito, previa autorizzazione del Ministero della Salute o secondo protocollo sanitari validati, in deroga agli obblighi di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario di cui ai commi da 1 a 6 dell’art. 51.
Nel caso di cui sopra, devono essere osservate le seguenti disposizioni:
Il citato comma 4 dell’art. 49 trova applicazione per i soggetti rientranti in una delle seguenti categorie:
Per le ulteriori fattispecie di esenzione dall’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario nel caso di ingresso da Regno Unito, Austria e Brasile, si rinvia alle rispettive ordinanze del 9 gennaio 2021 e del 13 febbraio 2021.
Fermo restando quanto sopra, si coglie l’occasione per riportare gli elenchi dei Paesi di cui all’allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021, integrati con le specifiche riportate nel sito del Ministero degli Affari Esteri (nell’apposita sezione dedicata alla normativa emergenziale applicabile agli spostamenti da e per l’estero, che si invita a consultare di volta in volta in caso di necessità):
[1] In vigenza del precedente DPCM 14 gennaio 2021, invece, il Giappone era ricompreso nell’elenco D.
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