Nel S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 52/2021, è stato pubblicato il DPCM 2 marzo 2021, che sostituisce il DPCM 14 gennaio 2021 (cfr. comunicazioni Ance del 15 e del 18 gennaio 2021).
Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 6 marzo al 6 aprile 2021, ad eccezione dell’art. 7 (Zona bianca) che entra in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto in G.U.
Tra le misure di interesse, che si applicano sull’intero territorio nazionale, si segnalano le seguenti:
Il Decreto ha, poi, previsto la differenziazione delle ulteriori misure restrittive a seconda del colore assegnato a ciascuna regione e/o zona (bianca, gialla, arancione e rossa).
In particolare, con riferimento alla zona bianca, area nella quale si collocano le Regioni (individuate con Ordinanza del Ministro della salute) con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti è stata prevista la cessazione delle misure previste per le zone gialle (di cui al Capo III del DPCM) relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate. A tali attività si applicano comunque le misure anti contagio previste dal DPCM nonché dai protocolli e linee guida allegati riguardanti il settore di riferimento o in difetto settori analoghi.
Con riferimento poi alla zona gialla è stata prevista l’applicazione di tutte le misure contenute nel decreto, ad eccezione di quelle di cui al Capo IV (zona arancione) e V (zona rossa).
Confermato il divieto di spostamenti dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
Restano, inoltre, sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. E’, inoltre, fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza (art. 13, comma 3).
Con lo specifico articolo 25 sui Corsi di formazione, viene confermato che i corsi stessi, sia pubblici che privati, possono svolgersi solo con modalità a distanza.
Tuttavia, al comma 7, è stabilito che sono consentiti in presenza, tra gli altri, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.
Confermate, inoltre, con lo specifico articolo 30, le previsioni relative alle attività professionali, per le quali viene raccomandato che:
Nel capo IV vengono poi introdotte, nella c.d. zona arancione, ossia nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità, oltre alle misure previste per l’intero territorio nazionale, le misure del capo III (zona gialla) e quelle più rigorose ai sensi del presente capo.
Resta confermato il divieto di spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona arancione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.
E’ vietato ogni spostamento con mezzi di trasposto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
Nella zona rossa, caratterizzata da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, inoltre, è’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di tale zona, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Per quanto riguarda le limitazioni agli spostamenti da e per l’estero (art. 49), gli obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso in Italia dall’estero (art. 50) e gli obblighi di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e/o l’obbligo di sottoporsi a tampone molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso da determinati Paesi (art. 51), viene riprodotta, per quanto di interesse, la disciplina contenuta nel DPCM previgente.
Invece, per l’individuazione dei Paesi rientranti rispettivamente negli elenchi A-B-C-D-E, si rinvia all’allegato 20 del DPCM qui illustrato.
Restano ferme le disposizioni contemplate dalle Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020, riportate nell’Allegato 9 del DPCM.
Per quanto non riportato nella presente, si rinvia al testo del DPCM.
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