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Pubblicato in G.U. il DPCM 2 marzo 2021 con le misure restrittive valide dal 6 marzo al 6 aprile 2021.

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Covid-19 – DPCM 2 marzo 2021- Ulteriori misure urgenti

4 Marzo 2021
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Nel S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 52/2021, è stato pubblicato il DPCM 2 marzo 2021, che sostituisce il DPCM 14 gennaio 2021 (cfr. comunicazioni Ance del 15 e del 18 gennaio 2021).

Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 6 marzo al 6 aprile 2021, ad eccezione dell’art. 7 (Zona bianca) che entra in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto in G.U.

Tra le misure di interesse, che si applicano sull’intero territorio nazionale, si segnalano le seguenti:

  • confermato l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o  per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali;
  • ribadito l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Tali previsioni sono comunque derogabili esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie;
  • previsto, fino al 27 marzo 2021, il divieto di spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
  • confermato, all’articolo 4, il rispetto dei contenuti dei Protocolli anticontagio, di cui agli Allegati 12 e 13 del DPCM in esame, nello svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali;
  • confermata la raccomandazione volta a differenziare gli orari di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati;
  • fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’art. 90 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai suddetti protocolli di cui agli allegati 12 e 13 del presente decreto.

Il Decreto ha, poi, previsto la differenziazione delle ulteriori misure  restrittive a seconda del colore assegnato a ciascuna regione e/o zona (bianca, gialla, arancione e rossa).

In particolare, con riferimento alla zona bianca, area nella quale si collocano le Regioni (individuate con Ordinanza del Ministro della salute) con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti è stata prevista la cessazione delle misure previste per le zone gialle (di cui al Capo III del DPCM) relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate. A tali attività si applicano comunque le misure anti contagio previste dal DPCM nonché dai protocolli e linee guida allegati riguardanti il settore di riferimento o in difetto settori analoghi.

Con riferimento poi alla zona gialla è stata prevista l’applicazione di tutte le misure contenute nel decreto, ad eccezione di quelle di cui al Capo IV (zona arancione) e V (zona rossa).

Confermato il divieto di spostamenti dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Restano, inoltre, sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. E’, inoltre, fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità  a distanza (art. 13, comma 3).

Con lo specifico articolo 25 sui Corsi di formazione, viene confermato che i corsi stessi, sia pubblici che privati, possono svolgersi solo con modalità a distanza.

Tuttavia, al comma 7, è stabilito che sono consentiti in presenza, tra gli altri, gli esami di qualifica dei percorsi  di IeFP,  nonché  la  formazione  in  azienda  esclusivamente   per   i dipendenti dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in  materia  di  salute  e  sicurezza,  i  corsi  di   formazione individuali e quelli che necessitano  di  attività  di  laboratorio, nonché  l’attività   formativa   in   presenza,   ove   necessario, nell’ambito  di  tirocini,  stage  e  attività  di  laboratorio, a condizione che siano  rispettate  le  misure  di  cui  al  «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle  misure  di  contenimento del contagio da  SARSCoV-2  nei  luoghi  di  lavoro  e  strategie  di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.

 

Confermate, inoltre, con lo specifico articolo 30, le previsioni relative alle attività professionali, per le quali viene raccomandato che:

 

  • esse siano attuate anche mediante modalità di  lavoro  agile, ove possano essere svolte al  proprio  domicilio  o  in  modalità’  a distanza;
  • siano incentivate le  ferie  e  i  congedi  retribuiti  per  i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione collettiva;
  • siano assunti protocolli  di  sicurezza  anti-contagio,  fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle  vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

 

Nel capo IV vengono poi introdotte, nella c.d. zona arancione, ossia nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità, oltre alle misure previste per l’intero territorio nazionale, le misure del capo III (zona gialla) e quelle più rigorose ai sensi del presente capo.

 

Resta confermato il divieto di spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona arancione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.

 

E’ vietato ogni spostamento con mezzi di trasposto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

 

Nella zona rossa, caratterizzata da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, inoltre, è’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di tale zona, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

 

Per quanto riguarda le limitazioni agli spostamenti da e per l’estero (art. 49), gli obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso in Italia dall’estero (art. 50) e gli obblighi di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e/o l’obbligo di sottoporsi a tampone molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso da determinati Paesi (art. 51), viene riprodotta, per quanto di interesse, la disciplina contenuta nel DPCM previgente.

Invece, per l’individuazione dei Paesi rientranti rispettivamente negli elenchi A-B-C-D-E, si rinvia all’allegato 20 del DPCM qui illustrato.

Restano ferme le disposizioni contemplate dalle Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020, riportate nell’Allegato 9 del DPCM.

 

Per quanto non riportato nella presente, si rinvia al testo del DPCM.

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