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Credito di imposta 4.0: se l’investimento riguarda un’autobetoniera, il beneficio spetta alla sola betoniera mentre è escluso per l’autotelaio. Così l’Agenzia delle Entrate torna a pronunciarsi sull’ambito applicativo dell’agevolazione

Agevolazioni per le imprese, Archivio, Fiscalità e incentivi

Credito di imposta 4.0: ammessa la betoniera escluso l’autotelaio

19 Marzo 2021
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Investimenti 4.0: se la spesa riguarda l’autobetoniera, il credito di imposta spetta alla sola betoniera ed è escluso per il cd. autotelaio.

In tal senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la Risposta 189 del 17 marzo 2021 che riguarda la questione ricorrente nel settore delle costruzioni circa la possibilità di fruire del credito di imposta 4.0 per l’acquisto di autobetoniere.

Si tratta di quei mezzi utilizzati per la miscelazione e il trasporto del calcestruzzo e che, spesso, risultano costituiti da una componente prettamente veicolare (“autotelaio”) e da una componente “macchina” (attrezzatura) installata su di essa.

Uno dei profili più delicati dell’applicazione del credito di imposta 4.0 a questo tipo di spese riguarda la possibilità di far rientrare o meno, l’intero investimento (autotelaio+betoniera) che si intende effettuare, tra quelli agevolati ai sensi dell’Allegato A alla legge 232/2016 (Bilancio 2017) che ha definito il novero dei beni ammessi all’iperammortamento.

Si ricorda, a tal riguardo, che quest’ultima agevolazione è stata trasformata in credito di imposta dalla legge di Bilancio 2020 e da ultimo, con la legge di Bilancio 2021, è stata rimodulata per l’anno 2021 e prorogata sino al 2022[1].

Oggi il credito d’imposta per i Beni strumentali nuovi 4.0 è fruibile nelle seguenti percentuali:

 

16 novembre 2020 – 31 dicembre 2021

(o entro il 30 giugno 2022, se entro il 1 dicembre 2021 l’ordine è accettato e siano stati pagati acconti per il 20% del costo di acquisizione)

1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022

(o entro il 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine è accettato e siano stati pagati acconti per il 20 % del costo di acquisizione)

  • 50%  per investimenti fino a 2,5 mln €
  • 30% per investimenti > 2,5 mln e fino a 10 mln €
  • 10% per investimenti > 10 mln e fino al limite massimo di a 20 mln €
  • 40% per investimenti fino a 2,5 mln €
  • 20% per investimenti > 2,5 milioni e fino a 10 mln €
  • 10% per investimenti > 10 mln € e fino al limite di 20 mln €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel caso specifico, sottoposto all’Agenzia in tema di acquisto di autobetoniere, il contribuente ritiene che il beneficio possa essere applicato all’intero costo del proprio investimento, dunque non solo alla “macchina” o “attrezzatura” facilmente riconducibile all’Allegato A, ma anche al “veicolo”, sul presupposto che, senza quest’ultimo, la prima non potrebbe né funzionare né raggiungere il cantiere.

Sul punto, invece, l’Agenzia delle Entrate conclude diversamente, ammettendo al credito di imposta soltanto la “betoniera (o “betoniera con pompa”) e non anche l’”autoveicolo”, che però potrà contare sul minor credito d’imposta previsto per l’acquisto di beni strumentali nuovi non 4.0 (ex superammoramento).

La risposta dell’Agenzia si basa sul parere della Direzione Generale per la politica industriale la competitività e le PMI del MISE[2] e sulla CM Agenzia delle Entrate/MISE 4/E/2017 in base alle quali viene ribadito che:

  • rientrano tra i beni dell’allegato A in linea generale, solamente le “macchine” ai sensi delle definizioni di cui all’art. 2, lettera a), della c.d. “Direttiva Macchine”[3]
  • sono esclusi i beni qualificabili come i veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio[4].

Si ricorda, inoltre, che l’applicazione del credito d’imposta per la trasformazione 4.0 resta subordinata alla verifica, in concreto, del rispetto dei 5+2/3 requisiti obbligatori[5] previsti dalla disciplina, da mantenere per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione.

A tal riguardo l’impresa è tenuta a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente accreditato, da cui risulti che i beni possiedono tali requisiti e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

 


[1] La disciplina dell’iperammortamento di cui alla legge n. 232/2016, articolo 1, commi da 8 ad 11 resta applicabile sino al 31 dicembre 2019. La disciplina che sostituisce l’iperammoratamento con un credito di imposta (40% del costo per investimenti fino a  2,5 mln €, 20%  del costo  per investimenti oltre i 2,5 mln €, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 mln €) invece è applicabile dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (o entro il 30 giugno 2021, se entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo).  La proroga dal 16 novembre 2020 sino al 2022 è stata disposta dalla legge 178/2020, art. 1, co. co. 1051-1062.

[2] Cfr. nota RU 41959 del 15 febbraio 2021.

[3] Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE(rifusione). “«macchina»:

  • insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata,
  • insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento,
  • insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione,
  • insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale,
  • insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;”

[4]cfr. Il secondo trattino dell’articolo 1, paragrafo 2,lettera e della “Direttiva Macchine” nonché  la parte terza, paragrafo 11, punto 11 della CM n. 4/E/2017.

[5] Cfr. CM 4/E/2017 secondo cui al fine dell’applicazione dell’iperammortamento, “i beni devono obbligatoriamente avere tutte le seguenti  5 caratteristiche: 1. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller); 2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program; 3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo; 4. interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive; 5. rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro. Inoltre, devono essere dotati di almeno due tra le seguenti ulteriori caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

  1. sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
  2. monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
  3. caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

 

44020-Risposta 189 del 17 marzo 2021.pdfApri
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