In relazione all’iter del disegno di legge recante “Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell’attività amministrativa e di finanza locale” (DDL 1356/C – Relatori On. Francesco Berti del Gruppo M5S e On. Claudio Mancini del Gruppo PD), all’esame, in prima lettura, in sede referente, delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera dei Deputati, l’Associazione ha evidenziato, nelle sedi parlamentari competenti, la propria proposta sui contenuti del provvedimento.
In particolare, l’Associazione si è soffermata sulla previsione del testo che attribuisce agli enti locali la facoltà – in occasione dell’affidamento di contratti pubblici ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 – di disporre l’esclusione dalle gare delle imprese che non risultino in regola con il pagamento dei tributi locali. Ciò, sempreché il debito fiscale sia superiore ad una soglia minima, fissata dalle stesse amministrazioni locali.
Al riguardo, ha, in primo luogo, evidenziato che, ai fini della partecipazione alle gare, è l’art. 80, comma 4, del Codice dei Contratti pubblici a precisare quando può scattare l’esclusione dalla gara per “irregolarità fiscale”. Fattispecie, questa, che può riguardare solo inadempienze gravi (sopra i 5000 euro), definitivamente accertate nonché maturate rispetto ad imposte “a riscossione nazionale” (ossia gestite dall’Agenzia delle Entrate e risultanti dal sistema informativo dell’Anagrafe tributaria). Da ciò consegue che la previsione del provvedimento in oggetto introdurrebbe una nuova causa di esclusione dalle gare.
Inoltre, l’eventualità che taluni enti locali, nella veste di stazioni appaltanti, considerino rilevante ai fini della partecipazione alle gare anche l’assolvimento dei tributi propri rappresenta uno scenario in grado di ingenerare forti rischi di incertezza e di disparità di trattamento tra gli operatori. A ben vedere, infatti, si tratta di oneri tributari “di competenza della stazione appaltante”. Ciò comporta che ad esservi assoggettati saranno soltanto quegli operatori economici che abbiano sede all’interno dell’area territoriale di competenza dell’ente (Comune, Città Metropolitana, Provincia, etc…), con la conseguenza che soltanto nei confronti di costoro, ragionevolmente, dovrà essere accertata la predetta regolarità fiscale anche con riferimento ai tributi “locali”, con esclusione, per converso, degli operatori economici che – non presentando alcun collegamento territoriale con la stazione appaltante – non sono assoggettati a tali oneri fiscali, pur partecipando alla medesima gara.
Da ciò consegue, quindi, che tale innovazione normativa – nella denegata ipotesi venisse approvata – finirebbe per applicarsi soltanto ad alcuni dei soggetti partecipanti ad una medesima gara, cagionando una serie di effetti fortemente negativi per l’intero settore delle pubbliche commesse.
Ha, altresì, rilevato che i suddetti effetti rischiano di venire incrementati dalla discrezionalità (potenzialmente illimitata) che viene concessa agli enti locali dalle previsioni dell’articolo del DDL in commento, in ordine:
• alla rilevanza o meno dei tributi “locali” ai fini della partecipazione alle gare, così che potrebbero esservi Amministrazioni per le quali l’assolvimento di tali tributi costituisce causa di esclusione, ed altre per le quali non rileva affatto;
• all’importo minimo di debito fiscale rilevante (al di sopra del quale scatta l’esclusione dalla gara), che gli enti locali possono discrezionalmente stabilire in via regolamentare ed in completa autonomia.
Appare evidente, pertanto, che la norma in discussione distribuisce nuovi poteri alle singole Amministrazioni locali con effetti diretti sulla vita economica delle imprese, senza predisporre, tuttavia, alcuna forma di coordinamento o criterio di uniformità.
Pertanto, è stata evidenziata la necessità di ripensare la norma in questione.
La proposta dell`ANCE è stata sostanzialmente condivisa e sarà oggetto di valutazione nel corso dell`iter formativo del provvedimento.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |