Confermati per il periodo d’imposta 2020 i punteggi dello scorso anno ai fini dell’affidabilità fiscale per accedere al sistema di premialità, ivi compreso l’ulteriore ed alternativo criterio di calcolo, basato sulla media dei livelli di affidabilità per il 2019 ed il 2020.
Lo prevede il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 26 aprile 2021, Prot. n.103206 che aggiorna, per il periodo d’imposta 2020, i diversi valori di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA[1] ed attribuiti alle imprese per usufruire di specifici benefìci fiscali.
Lo stesso riguarda anche il settore delle costruzioni, ed il relativo ISA BG69U, applicabile per il periodo d’imposta 2020 e parte della dichiarazione dei redditi da presentare nel 2021 (nel Modello ISA BG69U vanno indicati specifici dati economici, contabili e strutturali)[2].
L’indice sintetico è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori, attribuendo al soggetto un valore di sintesi, in scala da 1 a 10 (cfr. anche la C.M. 17/E/2019, che ha fornito i primi chiarimenti sul tema)[3].
Al riguardo, il Provvedimento Prot. n.103206/2021, relativamente al periodo d’imposta 2020 conferma:
Si ricorda, infatti, che tale ulteriore metodo è basato sulla media semplice dei corrispondenti valori ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020[5].
In sostanza, tale punteggio alternativo consente l’accesso ai benefici premiali ai contribuenti che, pur non raggiungendo i livelli di affidabilità “puntuali” previsti per l’annualità 2020, riescono ad ottenere il punteggio derivante dalla media di quelli relativi al periodi 2019 e 2020.
Lo schema seguente riporta i criteri di accesso al regime premiale per il periodo d’imposta 2020, sulla base delle indicazioni del Provvedimento n.103206/2021.
BENEFICIO |
CRITERI DI ACCESSO (alternativi) |
|
punteggio ISA periodo d’imposta 2020 |
media punteggi ISA periodo d’imposta 2019-2020 |
|
Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 € annui maturato nel 2020 (dichiarazione annuale 2021) relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 20.000 € annui maturato nel 2020 (dichiarazione 2021) relativamente alle IIDD ed all’IRAP Esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi 3 trimestri del 2022, per i crediti inferiori o uguali a 50.000 euro |
8 |
8,5 |
Esonero dall’apposizione del visto di conformità o della garanzia sulla richiesta di rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale 2021 e del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2022, per un importo fino a 50.000 euro all’anno |
8 |
8,5 |
Esclusione degli accertamenti analitico presuntivi |
8,5 |
9 |
Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento relativa al periodo d’imposta 2020 |
8 |
– |
Esclusione dell’applicazione della disciplina delle “società non operative” |
9 |
9 |
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo relativa al periodo d’imposta 2020, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato |
9 |
9 |
[1] Come noto, gli indici sintetici di affidabilità fiscale (cd. ISA) sono stati istituiti dalla Manovra correttiva del 2017 (art.9-bis del D.L. 50/2017, convertito con modifiche nella legge 96/2017) per superare la logica dell’accertamento presuntivo fondato sullo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli stimati dai previgenti Studi di Settore, e favorire la compliance e l’adeguamento spontaneo dei contribuenti, attribuendo loro forme di premialità al raggiungimento di determinati livelli di “affidabilità fiscale”.
[2] Cfr. il Provvedimento Prot. n.27762 del 31 gennaio 2020 ed ANCE “ISA approvazione del modello BG69U per le costruzioni, da presentare nel 2020” – ID n.38414 del 5 febbraio 2020, ed anche il DM 24 dicembre 2019, nonché i precedenti DM 23 marzo 2018 e il DM 28 dicembre 2018 del MEF sul quale vedi anche ANCE “Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale per le costruzioni: approvazione definitiva” – ID n.34756 dell’11 gennaio 2019.
[3] Cfr. ANCE “Nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale, primi chiarimenti dell’AdE” – ID n.36968 del 4 settembre 2019.
[4] Già individuati a partire dal periodo d’imposta 2019.
[5] Cfr. anche l’art. 9-bis, co.12 del D.L. 50/2017 il quale stabilisce che «Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11».
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