L’Inps, con la circolare n. 56/2021, ha fornito prime indicazioni in ordine all’esonero contributivo per le assunzioni di giovani under 36 a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, ai sensi dell’art. 1, commi da 10 a 15, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021).
Si rammenta che l’agevolazione è riconosciuta a tutti i datori di lavoro privati (a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore) e prevede l’esonero contributivo totale, per un massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui, in caso di assunzione di lavoratori che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni) e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
L’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi per le assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere
proporzionalmente ridotto.
Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.
L’esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la prestazione lavorativa sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato. Restano invece esclusi dal beneficio i contratti di apprendistato, di lavoro intermittente, di lavoro domestico e con personale con qualifica dirigenziale.
La legge di Bilancio 2021 esclude poi espressamente che l’esonero si applichi alle prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato e alle assunzioni di cui all’art. 1, commi 106 e 108, della legge di Bilancio 2018 (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione) e, pertanto, per tali fattispecie, trova applicazione il solo regime agevolato di cui al predetto art. 1 della legge di Bilancio 2018, per la cui specifica disciplina si rimanda ai chiarimenti forniti con la circolare Inps n. 40/2018.
Si evidenzia che l’esonero contributivo è riconosciuto ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
Con riferimento al coordinamento con altri incentivi, si sottolinea, in particolare, che per il periodo di applicazione del beneficio in esame, non è possibile godere, per i medesimi lavoratori, della c.d. Decontribuzione sud, disciplinata, da ultimo, dall’art. 1, commi da 161 a 168, della legge di bilancio 2021.
Il beneficio inoltre non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di cinquanta anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’art. 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012, né con l’incentivo all’assunzione rivolto alla medesima categoria di donne svantaggiate previsto dall’art. 1, commi da 16 a 19, della legge di bilancio 2021.
Poiché il beneficio in esame è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, l’Inps precisa che a seguito del relativo orientamento, saranno emanate, con successivo messaggio, le apposite istruzioni per la relativa fruizione, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.
Per quanto ivi non riportato, in particolare in ordine al rispetto dei principi generali (tra cui la regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa sul DURC), stabiliti dall’art. 31 del d.lgs. n. 150/2015, e delle condizioni specifiche, previste dalla legge di Bilancio 2021, per la fruizione dell’incentivo, nonché per il riconoscimento in particolari fattispecie, si rinvia alla circolare in argomento.
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